La Corte dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale annulla una sentenza di primo grado in quanto valutata al di fuori degli apporti che sul pianto difensivo e del contraddittorio potevano essere dati dalla necessaria presenza nel giudizio di tutte

Lazzini Sonia 23/03/06
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La Corte dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale con la sentenza numero 33 del 3 febbraio 2006 ci insegna che, in caso di eventuale corresponsabilità di più soggetti, tutti devono essere convenuti per le imputazioni delle singole responsabilità:
 
<in ipotesi, quale quella di specie, di concorso di più soggetti nella causazione del danno, la limitazione di legge della responsabilità di tali convenuti nel giudizio di responsabilità ai fatti ed omissioni a ciascuno singolarmente addebitabili per l’unitaria obbligazione risarcitoria, nonché la remissione alla valutazione del Giudice Contabile della concreta individuazione della parte che ciascuno di essi ha avuto nella causazione del danno, impone la necessità di un simultaneus processus per l’esame unitario e comparato nello stesso delle posizioni strettamente connesse di tutti i convenuti, anche onde determinare il quantum risarcitorio a ciascuno ascrivibile>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO – LA CORTE DEI CONTI
 
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati.
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio d’appello in materia di responsabilità, iscritto al n.19485 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale avverso la sentenza n.2363/03 in data 16 giugno – 2 novembre 2003 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio e nei confronti di ***********, ************ e **************.
 
         Visti l’atto d’appello, le comparse di risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;
 
         Uditi, alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005, il Consigliere relatore *********************, e non scomparsa l’appellata **************, gli Avvocati ******************** ed *********** per gli appellati ************ e ***********, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore **********************************;
 
         Ritenuto in
 
FATTO
 
         Con atto di citazione del 20 giugno 2002 il Procuratore Regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio **********, ************ e **************, nelle rispettive qualità di Direttore Generale, Responsabile del Dipartimento del patrimonio e Responsabile del Dipartimento Affari patrimoniali del C.N.R. perché, nelle rispettive qualità, nell’arco temporale dal 1997 al 9 marzo 2001, il primo aveva autorizzato ad usare ed il secondo aveva di fatto utilizzato un’autovettura di servizio anche per spostamenti non correlati alla funzione istituzionale ricoperta e la terza aveva fatto uso di un’autovettura di servizio, pur non avendone titolo in base alle disposizioni vigenti, chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di Euro 20.558/87 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia), secondo la ripartizione individuale ivi prevista.
 
         Con sentenza n.2363/2003 la Sezione Giurisdizionale Territoriale per il Lazio ha dichiarato l’atto di citazione inammissibile nei confronti del **** e della **** per tardività della sua emissione rispetto al termine previsto dall’art.5 della L.n.19/1994 e succ. modd., considerando quale dies a quo decorrenziale del termine date distinte a seconda della data di notifica della citazione effettuata nei confronti di ciascuno dei convenuti, mentre ha prosciolto dalla domanda attorea il **** per mancanza di colpa grave nel comportamento al medesimo addebitato.
 
         Avverso l’indicata sentenza ha interposto appello il procuratore ********* opponendo che la declaratoria di inammissibilità della citazione nei confronti di **** e **** risulta innovatrice rispetto alla prevalente giurisprudenza in materia e comunque in contrasto con le esigenze generali del processo contabile.
 
         Al riguardo, il Procuratore Regionale rappresenta l’inadeguatezza della sentenza n.13/2003/Q.M., quale richiamata dal Primo Giudice, a dare un interpretazione complessiva ed esaustiva al menzionato art.5, co.1, della L.n.19/1994, per non aver considerato i diritti e le esigenze processuali di tutti i presenti responsabili e della Parte Pubblica.
 
         In ordine alla disposta assoluzione del ****, oppone il Procuratore Regionale che l’asserita non gravità della colpa apparirebbe in netto contrasto con la regolamentazione data all’uso delle autovetture di servizio dall’art.2, co.117 e segg., della legge finanziaria n.662/1996 (per il 1997) e con le disposizioni attuative dettate con ********, nonché con la delibera della Giunta Amministrativa del C.N.R. n.86/97 dell’11 giugno 1997 che non autorizza l’uso esclusivo di autovetture da parte di altri personaggi del C.N.R., oltre il Presidente ed il Direttore Generale, ma detta indicazioni, anche in relazione al c.d. di piano di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione, in ragione di esigenze indispensabili individuate di volta in volta e per il tempo strettamente necessario.
 
         Al contrario, l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale **** al dott. **** con la nota del 2 luglio 1998 assegnava a quest’ultimo un’autovettura di servizio a tempo indeterminato, solo perché avrebbero potuto manifestarsi improvvisamente e senza alcun preavviso esigenze di spostamenti; donde l’esigenza di servizio era soltanto eventuale, mentre per il resto si sarebbe trattato di esigenze private dello stesso dirigente per compiere il percorso casa-ufficio e viceversa.
 
         Alla stregua della richiamata regolamentazione, reputa l’Organo Requirente che sarebbe veramente improprio accedere, come ha operato il Primo Giudice, ad una riduzione della colpa in capo al massimo rappresentante dell’apparato amministrativo dell’Ente, specie nei riguardi di disposizioni che verosimilmente egli stesso aveva contribuito a formare.
 
         Chiede, pertanto, conclusivamente il Procuratore Regionale che, in riforma della sentenza impugnata, l’atto di citazione in responsabilità venga dichiarato tempestivo nei confronti di **** e **** e che il **** venga condannato al ristoro del danno per lo meno a titolo di colpa grave.
 
         Qualora, poi, il Collegio non ritenga di pronunciare la condanna per gli importi richiesti in citazione chiede l’Organo Requirente che la causa venga rimessa al Primo Giudice per la prosecuzione nel merito.
 
         A seguito dell’appello il Dott. ********** si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli ***************************** ed ***********, con apposita memoria con la quale hanno contrastato gli assunti della Parte Pubblica appellante, deducendo quanto appresso:
 
-insussistenza dell’elemento soggettivo dell’addebito (colpa grave e/o dolo), dappoichè l’autorizzazione concessa dal proprio assistito al **** fu data in base a quanto previsto dalla deliberazione n.86 del 1997 adottata dal C.N.R., sulla quale da parte degli Organi vigilanti e di controllo, ai quali era stata trasmessa, non fu mossa alcuna osservazione.
 
         Inoltre, l’autorizzazione fu concessa nell’ambito del potere discrezionale organizzatorio del ****, quale Direttore Generale, onde garantire il migliore e più efficiente svolgimento del servizio, cioè consentire al Dott. **** di verificare lo stato dei lavori in corso, la tenuta e consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente sparso nella Capitale, nonché il rientro nella sede centrale per attendere agli altri compiti amministrativi).
 
         Peraltro, non terrebbe conto il Procuratore Regionale della complessità e della incertezza applicativa sull’uso delle autovetture affermata dal Primo Giudice, come circostanza che ha contribuito in modo preponderante ad escludere nei soggetti agenti la sussistenza di colpa grave o dolo;
 
-omessa indicazione nell’atto d’appello del danno di cui si ipotizza il ristoro erariale e dei suoi elementi di quantificazione ritenuta dalla difesa assolutamente impropria in sede di giudizio di primo grado con argomentazioni che non sono state mai contestate dalla Procura appellante.
 
-erroneità della richiesta del Procuratore Regionale ove anche per quanto riguarda il **** conclude per la rimessione della causa al Primo Giudice per la prosecuzione del merito, qualora non ritenga di pronunciare la condanna per gli importi richiesti,così ipotizzando l’esigenza di tre gradi di giudizio.
 
         Infatti, oppone il difensore che per quanto riguarda il **** la sentenza della Corte Territoriale definisce compiutamente la sua posizione; donde il Procuratore Regionale avrebbe, dovuto, per il ****, contestare le argomentazioni difensive svolte in prime cure e precisare con valide nuove considerazioni il danno, al riguardo ipotizzabile.
 
         Non avendo ciò fatto, l’Organo Requirente avrebbe implicitamente ammesso l’insussistenza del danno.
 
         Chiede, conclusivamente il difensore il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
 
         Il **** si è del pari costituito nel giudizio d’appello rappresentato e difeso dagli stessi Avvocati i quali hanno opposto la infondatezza delle doglianze di parte appellante deducendo i seguenti motivi:
 
-inammissibilità dell’atto di citazione per tardività della sua emissione rispetto al termine di legge.
 
         Al riguardo, la difesa richiama il contenuto della sentenza n.13/QM del 18 giungo 2003 delle SS.RR. alla quale da parte del Procuratore Regionale è stata contrapposta una giurisprudenza (Sezione II Centrale, sent. n.119/A del 31 marzo 2003) di data antecedente da ritenere, pertanto, superata.
 
         Nel merito la difesa deduce argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate per il **** ed, in particolare, carenza dell’elemento soggettivo, assenza di danno e comunque mancata valutazione dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione.
 
         In ordine all’elemento della colpevolezza, richiama la difesa il contenuto della deliberazione della Giunta Amministrativa del C.N.R. n.86/1997 che prevedeva “ulteriori categorie di soggetti “facenti parte degli Organi di vertice o soggetti incaricati formalmente dal Presidente che avrebbero potuto usufruire di autovettura del parco macchine della Sede Centrale C.N.R.
 
         Proprio in virtù di tale delibera il Direttore Generale adottò l’autorizzazione n.269 del 2 luglio 1998 in favore del ****, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali di organizzazione e coordinamento dell’attività dei dirigenti, inviandola alla giunta Amministrativa che non formulò alcun rilievo; di modo che il **** beneficiò dell’autovettura di servizio a carico dell’Ente aderendo ad una puntuale direttiva superiore, ritenuta pienamente legittima, non ponendosi, pertanto, in alcun modo coscientemente e volontariamente contra legem (assenza di dolo) e consapevole di non procurare alcun danno erariale (assenza di colpa grave).
 
         Chiede, pertanto, conclusivamente la difesa che il proprio assistito, in conferma della sentenza appellata, venga mandato assolto per assenza dell’elemento soggettivo e lesivo.
 
         La appellata ************** si è costituita personalmente con memoria depositata in data 22 settembre 2005 deducendo la totale infondatezza dell’appello proposto dal Procuratore Regionale e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
 
         Nel merito l’appellata rinnova le deduzioni, i chiarimenti e le difese prodotte nell’atto di costituzione in prime cure che allega alla memoria d’appello.
 
         Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005 gli Avvocati *********** e ******************** per gli appellati **** e ****, nonché il Pubblico Ministero hanno sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.
 
         Considerato in
 
DIRITTO
 
         Osserva il Collegio che con duplice motivo di doglianza il Procuratore ******** ha censurato in punto di legittimità la sentenza impugnata, che in ordine alla vicenda lesiva in fatto descritta vede coinvolti tre dirigenti del C.N.R:, per aver dichiarato l’inammissibilità dell’atto di citazione del Procuratore Regionale nei confronti dei due dirigenti di Dipartimento Alberto **** e ************** in quanto tardivo rispetto al termine imposto per la sua adozione dall’art.5, co.1, della L.n.19/1994 come sostituito dall’art.1, co.3.bis della L.n.639/1996, nonché per aver disposto l’assoluzione, per difetto di colpa grave, del Direttore Generale dell’Ente Pietro ****.
 
         In particolare, per quanto attiene al primo punto di doglianza, il thema decidendum introdotto con la proposta impugnazione attiene alla portata applicativa della menzionata norma di legge e cioè se in ipotesi, quale quella in esame, di una pluralità di convenibili in una medesima fattispecie lesiva, rispetto all’invito a dedurre, il termine di centoventi giorni stabilito dalla norma per il deposito dell’atto di citazione da parte del Procuratore Regionale debba ritenersi disposto per un procedimento unitario, che, imponga, quale data di decorrenza, l’ultima delle notificazioni dell’invito a dedurre ai presunti responsabili o se, per ciascuno di essi, il dies a quo dell’indicato termine decorra distintamente dalla rispettiva data di notifica dell’invito, con la conseguente possibilità che l’atto di citazione risulti tempestivo per taluni convenuti e tardivo per altri.
 
         Al riguardo, rammenta il Collegio che, al fine di dare soluzione a tale problematica, che ha visto il proliferare sul punto di diversi orientamenti giurisprudenziali sia a livello di Sezioni Territoriali che Centrali della Corte conti, le Sezioni Riunite, con recente sentenza n.1/2005/Q.M., sulla proposta questione di massima, si sono pronunciate nel senso che ove, come nel caso all’esame, il Procuratore Regionale, prima di emettere l’invito a dedurre, abbia individuato una pluralità di corresponsabili del danno erariale , l’invito debba essere emesso contestualmente nei confronti di tutti i presunti responsabili, come in concreto è avvenuto nella ipotesi che ne occupa; di modo che l’indicato termine per l’emissione dell’atto di citazione non può che decorre dalla data dell’ultima notifica dell’invito ad deducendum agli eventuali convenibili in responsabilità, che costituisce mera conseguenza del tempo di realizzazione della formalità.
 
         Ciò posto, poiché nella specie, come correttamente osservato dall’Organo Requirente, sia in prime cure che in grado di appello al dibattimento, la ultima notifica dell’invito si è potuta realizzare nei confronti del convenibile **** in data 13 febbraio 2002, con assegnazione al medesimo di trenta giorni per le deduzioni, e l’atto di citazione risulta depositato in data 26 giugno 2002 quando era ancora in corso il termine per tale ultimo adempimento scadente il successivo 13 luglio, anche per l’indicato convenuto va dichiarata la tempestività dell’azione proposta dal Procuratore Regionale.
 
         Ciò posto, reputa il Collegio che in ipotesi, quale quella di specie, di concorso di più soggetti nella causazione del danno, la limitazione di legge della responsabilità di tali convenuti nel giudizio di responsabilità ai fatti ed omissioni a ciascuno singolarmente addebitabili per l’unitaria obbligazione risarcitoria, nonché la remissione alla valutazione del Giudice Contabile della concreta individuazione della parte che ciascuno di essi ha avuto nella causazione del danno, impone la necessità di un simultaneus processus per l’esame unitario e comparato nello stesso delle posizioni strettamente connesse di tutti i convenuti, anche onde determinare il quantum risarcitorio a ciascuno ascrivibile.
 
         Poiché tale esigenza nella specie non risulta soddisfatta dal Primo Giudice che, per la preclusione all’esame di merito indotta dalla ritenuta declaratoria di inammissibilità dell’azione nei confronti del **** e della ****, ha potuto rendere, al riguardo, pronuncia soltanto sulla posizione del ****, valutata al di fuori degli apporti che sul pianto difensivo e del contraddittorio potevano essere dati dalla necessaria presenza nel giudizio di tutte le parti interessate (artt.100, 101 e 102 cod. proc.civ.), la sentenza, anche per tale profilo, va annullata e rimessa la causa al Primo Giudice per la pronuncia sulla complessiva vicenda lesiva, a contraddittorio integro nei confronti di tutte le parti convenute.
 
         Manda alla parte più diligente per la riassunzione della causa avanti al Primo Giudice nel termine perentorio di sei mesi, decorrenti dalla data di notificazione della presente sentenza.
 
         Nulla per le spese del grado.
 
P.Q.M.
 
         La Corte dei conti -Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reiette:
 
-accoglie l’appello del Procuratore Generale;
 
-annulla la sentenza appellata in epigrafe;
 
-dichiara ammissibile l’atto di citazione assunto dal Procuratore Regionale nei confronti di ************ e **************;
 
-rimette la causa al Primo Giudice, in diversa composizione, per la pronuncia in ordine alla prospettazione di responsabilità, nella complessiva vicenda lesiva, nei confronti di tutti i convenuti.
 
         Manda alla parte più diligente per la riassunzione della causa avanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio entro il termine di sei mesi dalla data di notifica della presente sentenza.
 
        Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
 
         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005.
        Depositata in Segreteria il 03/02/2006
 

Lazzini Sonia

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