La commissione non può rivolgere quesiti su leggi complementari e speciali al codice penale 

Paolo Pitaro 03/05/23
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Prima prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato: la commissione esaminatrice non può rivolgere quesiti su leggi complementari e speciali del codice penale

TAR per la Regione Calabria – Sentenza n. 628 del 18-04-2023

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Indice

1. La questione

Il TAR Catanzaro, con la sentenza n. 628/2023, ha accolto il ricorso proposto da un candidato alla prima prova (orale) di abilitazione alla professione di avvocato ed ha annullato il verbale della sottocommissione presso la Corte d’Appello di Palermo con il quale ne è stata dichiarata l’inidoneità .
 I giudici amministratrativi hanno affermato che nel corso della prima prova la commissione esaminatrice non può rivolgere ai candidati quesiti vertenti su leggi speciali e complementari al codice penale.
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2. Normativa di riferimento

L’art. 2 del bando con cui è stato indetto l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.09.2023 n. 75, stabilisce che: “1. L’esame di Stato si articola in due prove orali. 2. La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo”;.
L’art. 3 delle linee generali del Ministero della Giustizia prevede, tra le altre cose, che: “… il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile e al codice penale”.

3. Il caso

Nel caso di specie, il quesito posto al candidato era il seguente: «Tizio dopo essersi posto alla guida della propria autovettura ed avere percorso poche centinaia di metri all’interno di un parcheggio pubblico vuoto, viene fermato, alle 2,00 di notte da una pattuglia della Polizia Stradale e sottoposto ad alcool test. Il risultato dell’accertamento evidenziava un valore positivo nel sangue pari a 0,82 gr per litro. Gli operatori procedevano così alla contestazione del reato p e p. dell’art. 186, comma 2, lett. b, Codice della Strada, aggravato dalla circostanza della guida in orario notturno. Tizio di rivolge, quindi, all’avv. Caio raccontando i fatti e segnalando che mai in precedenza era stato sottoposto a simili accertamenti e che non aveva procedimenti penali pendenti. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, esponga motivato parere illustrando gli istituti giuridici e le problematiche sottese alla fattispecie in esame».

4. Conclusioni

Il TAR ha, quindi, stabilito che: « … per quanto possano attenere all’oggetto dell’esame, così come evidenziato dall’amministrazione, gli istituti della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. e del bilanciamento delle circostanze del reato di cui all’art. 69 c.p., disciplinati dal codice penale, è tuttavia chiaro che la risposta al quesito non si esaurisce nella trattazione di tali aspetti, ma non può che prendere le mosse dall’esame della norma incriminatrice che, però, si pone fuori dal codice penale …»
 Per l’effetto di ciò, è stata disposta la rinnovazione della prima prova orale del candidato dichiarato inidoneo che dovrà essere riesaminato da altra commissione in diversa composizione.

>>>Esame avvocato<<<
L’esperienza degli ultimi due anni ha evidenziato l’esigenza di utilizzare strumenti appositamente confezionati per l’esame “orale rafforzato”.

Paolo Pitaro

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