La causa di non punibilità dell’art. 323 ter c.p. introdotta dalla L. n. 3/2019

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Indice:

Introduzione

La causa di non punibilità (art. 323 ter c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale -Dei delitti in particolare – Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione – Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Causa di non punibilità (art. 323 ter c.p.)

L’articolo in scrutinio è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (conosciuta anche con i nomi di  “legge spazzacorrotti” e “legge anticorruzione”). Il legislatore è intervenuto in maniera incisiva riformando organicamente diversi settori introducendo – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici – .

Le modifiche apportate dalla legge “anticorruzzione”, investono la parte generale e la parte speciale del codice penale (es. inasprendo le pene previste per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione – art. 318 c.p. –  (la cui forbice edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita – art. 640 c.p. –  (la cui pena edittale passa dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro), la disciplina processuale penale, l’ordinamento penitenziario.

La novella contiene norme misure per la trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, obbligando gli stessi alla pubblicazione dei curriculum vitae e del certificato penale entro i 90 precedenti la tornata elettorale. Allo stesso tempo, impone agli stessi soggetti di rendere note le donazioni superiori ai 500,00 euro, allegando la rendicontazione contabile e il nome del soggetto che effettua la donazione.

Sotto il profilo investigativo, l’intervento, riformatore, del legislatore riguarda il settore delle operazioni di polizia, svolte sotto copertura, avverso i reati contro la pubblica amministrazione. Di fatto, la novella introduce la figura dell’agente sotto copertura.  Viene incrementato l’utilizzo delle intercettazioni con la finalità di prevenire, reprimere e punire i reati perpetrati a danno della stessa P.A. Viene disposto l’utilizzo del software di tipo trojan.

Letteralmente il testo della norma 322 ter c.p. dispone che: “ Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ”.

La norma in questione disciplina una causa di non punibilità avente natura soggettiva e quindi, nel caso di concorso di persone nel reato – art. 110 c.p. –, gli effetti del beneficio riguarderanno soltanto il soggetto agente e non i correi.

La causa di non punibilità premia il ravvedimento operoso posto in essere dall’autore del delitto. Il reo si trova già nella fase successiva alla commissione della condotta criminosa. Come dispone il primo comma, il comportamento collaborativo deve avvenire “…prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti…” (ovvero le condotte delinquenziali da lui realizzate e in merito alle quali vuole porre rimedio), a condizione che ciò avvenga  “…entro quattro mesi dalla commissione del fatto…”, comunque prima di avere notizia di un procedimento penale a proprio carico,  denunciando volontariamente nonché fornendo indicazioni utili in modo da fornire indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare i correi. È proprio tale collaborazione che interviene nella fase post delictum a giustificare l’applicazione della causa di non punibilità de qua, rendendo la condotta del reo di meno censurabile.

La ratio legis è quella di invogliare il reo, attraverso una riduzione della pena, a collaborare con l’autorità giudiziaria, cercando di arginare la preoccupante piaga della corruzione che avvigna, purtroppo, il nostro sistema amministrativo, crepando il rapporto di complicità delinquenziale creatosi tra i soggetti del pactum sceleris. Non rilevano, assolutamente, le ragioni che spingono il soggetto attivo a ravvedersi, potendo, benissimo, celarsi un mero calcolo di natura personale (per giovarsi dell’esclusivo beneficio dell’impunità) piuttosto che la volontà di far emergere fenomeni di corruttela nascosti (“c.d. cifra oscura”).

Il secondo comma subordina l’applicazione della causa di non punibilità alla messa a disposizione dell’indebito percepito e qualora ciò non fosse possibile ad una somma di denaro equivalente, indicando elementi utili in merito al beneficiario effettivo restando fermi i termini di cui al primo comma.

La sussistenza di ogni singola prescrizione disciplinata dal legislatore è indispensabile ai fini dell’applicabilità della norma de qua.

Il terzo comma disciplina un duplice limite: la norma in scrutinio, infatti, “…non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato” e qualora l’agente sotto copertura abbia “…agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ”. L’agente che agisce sotto copertura deve operare nel rispetto dei propri limiti, con la possibilità di commettere, uno o più delitti durante operazioni di polizia, con l’unica finalità di raccogliere elementi probatori.

L’articolo in scrutinio non facendo riferimento alcuno in merito ai soggetti deputati a ricevere la denuncia, lascia presupporre che quest’ultima possa essere ricevuta sia dall’autorità giudiziaria sia dall’autorità di pubblica sicurezza.

I delitti per i quali opera la causa di non punibilità di cui all’art. 323 ter c.p. sono tassativamente disciplinati dal legislatore, la presenza di un’elencazione dettagliata è indice della scelta del legislatore di non estendere la causa di non punibilità in commento a reati diversi rispetto a quelli disciplinati. Tali fattispecie delittuose sono: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),  corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) limitatamente ai reati di corruzione e induzione indebita, turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) e infine astensione dagli incanti (art. 354 c.p.).

Passando in rassegna le varie fattispecie delittuose, emerge ictu oculi la distinzione, operata dal legislatore, tra due aree differenti. Da un lato sono disciplinati delitti plurisoggettivi dove il concorso è condizione necessaria per la commissione del delitto (si vedano gli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 bis c.p.) dall’altro delitti aventi natura monosoggettiva ovvero che non necessitano di correi (artt. 353 c.p., 353 bis c.p., 354 c.p.). Sicché, paradossalmente, potrebbe verificarsi che il delitto venga realizzato dal soggetto agente e questo provveda, ad autodenunciarsi, nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 323 ter c.p., per beneficiare della causa di non punibilità in scrutinio.

Giunti alle conclusioni, occorre chiedersi se la norma de qua prevedendo il beneficio della causa di non punibilità sia in grado di incentivare l’autore del fatto a denunciare il pactum sceleris. Tuttavia, il breve lasso temporale, intercorso dall’entrata in vigore della novella, non permette di fare un bilancio effettivo in merito alla “cifra occulta”, legata alla corruttela, portata alla luce.

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