L’invalidità della notificazione degli atti giudiziari tra nullità ed inesistenza

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Con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi ancora una volta in materia di vizi ed invalidità delle notificazioni, occupandosi, in particolar modo, del problema della distinzione tra la c.d.“inesistenza” della notificazione da quella della nullità, argomento di notevole interesse per gli operatori del diritto tutti, specie entro le aule dei tribunali.

Come noto, infatti, il tema in esame è di rilevante portata posto che le due figure di invalidità, oltre dall’implicare diversi riflessi sul piano teorico, sottendono delle rilevanze pratiche anch’esse diverse e di non poco rilievo. Difatti, laddove l’invalidità della notificazione eventualmente intervenuta sia ascrivibile alla figura meno grave della nullità questa potrà essere sanabile o mediante la rinnovazione dell’atto di notifica stesso ovvero attraverso la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto notificato, diversamente, qualora detta invalidità della notificazione sia riconducibile all’alveo della figura più grave della inesistenza tale invalidità non potrà stavolta essere suscettibile di sanatoria, nemmeno attraverso la costituzione in giudizio dello stesso destinatario dell’atto notificato, tanto comportando finanche l’inefficacia giuridica dell’atto giudiziario notificato, atteso infatti che la notificazione inesistente è incapace di produrre alcun effetto giuridico.

Così, i giudici di legittimità con la sent. n. 1750 del 25-01-2011 hanno nuovamente statuito su una tematica affrontata già in precedenza dalla stessa Corte, confinando, ancora una volta, la inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui la notificazione manchi del tutto o sia effettuata in totale inosservanza della disciplina considerata in materia dal codice di rito.

La questione. La sentenza in esame trae origine da un ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 28 settembre-13 ottobre 2005 con la quale la Corte territoriale, nell’esaminare preliminarmente la eccezione di inesistenza della notificazione dell’atto di appello dedotta da parte appellata, ha ritenuto che“omissis…nel caso di specie non si trattava della ipotesi di inesistenza della notificazione, ma piùttosto una fattispecie di nullità della stessa.” , e ciò nonostante la notifica dello stesso atto introduttivo del giudizio di secondo grado, in totale violazione dell’art 330 c.p.c., fosse stata effettuata presso ed a difensore domiciliatario diverso da quello al quale l’appellato aveva effettivamente conferito previa procura “ad litem”. Il Giudice di seconda istanza ha ritenuto tanto osservando che la notifica in questione invero era stata eseguita a difensore diverso, ma operante nello stesso studio legale del difensore-procuratore di parte appellata ed in regime di associazione professionale con lo stesso professionista (coniuge dell’altro legale, tra l’altro), concludendo che, nel caso di specie, poteva semmai prospettarsi una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione in quanto sì effettuata in luogo ed a persona di quelli previsti da codice di rito, ma aventi “omissis…degli elementi di apprezzabile riferimento…omissis” con il destinatario della notifica stessa.

Aderendo a quanto espresso e ritenuto dalla Corte di Appello di Genova nell’occasione sopra illustrata, la Suprema Corte, sebbene adita per la cassazione dell’anzi citata sentenza di merito, ha rigettato il ricorso proposto dall’appellato, conformandosi così, parimenti al Giudice del merito, al ben noto orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora la notifica venga effettuata in luogo ed a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre riferimento con il suo destinatario ciò importa la semplice nullità e non l’inesistenza della stessa.

La disciplina vigente in materia di nullità della notificazione . Invero, nel vigente codice di procedura civile, come per gli altri atti processuali civili, non è prevista la figura della c.d.<<inesistenza>> in materia di notificazioni ma solo quella della nullità, disciplinata dall’art 160 c.p.c, disposizione in virtù della quale detta ultima di invalidità si determinerebbe al momento in cui non vengano osservate “le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157”, norme procedurali queste ultime citate che sanciscono una particolare disciplina per quanto riguarda la nullità degli atti processuali in genere, disponendo, l’art 156 c.p.c., che non può essere pronunciata nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e ponendo, l’art 157 c.p.c., dei limiti alla pronuncia, sia condizionandola all’istanza di parte, sia limitando tale istanza nel tempo. Ma nonostante ciò, innegabile è però che la nozione dottrinale della inesistenza, seppur non prevista dal diritto vivente, ha nel tempo trovato dimora in varie declaratorie rese sia dalla giurisprudenza di merito che dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo dottrina tale figura incorrerebbe allorquando l’atto processuale sia affetto da vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto in quanto l’atto stesso, privo dei suoi elementi essenziali indispensabili e dunque posto in essere in grave disformità dal modello legale disposto dal codice di rito o da eventuali leggi in materia.

La giurisprudenza ed i vari casi pratici affrontati dai giudici di legittimità. Orbene, come già anticipato, l’argomento in esame è stato oggetto di una copiosa e consolidata giurisprudenza, man mano formatasi in ambito di diverse casistiche (es. la notifica delle impugnazioni di merito o di legittimità presso il difensore di primo grado del loro destinatario, la notificazione all’ente pubblico presso l’Avvocatura dello Stato, la notificazione al familiare convivente, la notificazione di atti tributari, ecc…), avente un minimo comune denominatore: ritenere nulla e non inesistente la notificazione effettuata in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario dell’atto notificato tale da far ritenere che malgrado la notificazione viziata, l’atto notificato sia pervenuto almeno minimamente nella sfera di conoscibilità del suo destinatario (così *********. 12 gennaio 2011 n. 632, Cass. Ord. 19 gennaio 2010 n. 83, Cass. Ord. S.U. 27 aprile 2008 n. 10817, Cassazione 28 agosto 2008 n. 21778, Cass. S.U. 29 ottobre 2007 n. 22641, Cass. 11 giugno 2007 n. 13667, Cass. 15 gennaio 2007 n. 621, Cass. 19 luglio 2006 n., 16573, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1118, Cass. 13-12-2005 n. 27450, Cass. 19 luglio 2005 n. 15190, Cass. S.U. 05 ottobre 2004 n. 19854, Cass. 27 novembre 2003 n. 18130, Cass. Sez. Lav. 07 gennaio 2002 n. 102, Cass. 27 luglio 2001, n. 10278; Cass. 13 dicembre 2000 n. 15747; Cass. 18 novembre 1995 n. 11963, Cass. S.U. 23 aprile 1987 n. 3947, ecc…).

La notificazione ex art 139 c.p.c. e ss.: funzione ed effetti. In effetti, a ben vedere, la notificazione è un atto tipico dell’Ufficiale Giudiziario posto in essere da quest’ultimo su istanza di una parte o del P.M. o del Cancelliere, avente la funzione di portare a conoscenza al suo destinatario un altro atto e collegata da un rapporto di strumentalità con l’atto notificato del quale ne condiziona, pertanto, la produzione di determinati effetti e, talvolta, di ogni efficacia giuridica. Il principale scopo-effetto della notificazione è quello di determinare la legale conoscenza dell’atto da notificarsi da parte del suo destinatario e, per il raggiungimento di tal fine, come per tutti gli altri atti processuali, anche per la notificazione sono predisposte dalle disposizioni in materia delle forme proprie all’inosservanza delle quali detto atto non sortirà l’effetto anzidetto. In forza di tanto, anche per la notificazione, al pari degli altri atti processuali, varrà il principio processualcivilistico della congruità delle forme allo scopo in virtù del quale l’inosservanza delle forme previste dalla legge per la notificazione ne comporta la nullità salvo che questa abbia raggiunto lo scopo naturale per cui è destinata, ovvero la legale conoscenza dell’atto notificato al suo destinatario.

Gli interessi tutelati ed il discrimen tra nullità ed inesistenza. Con l’orientamento espresso nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha cercato di tutelare tutti i soggetti che interagiscono nel procedimento di notificazione ovvero il soggetto attivo, notificante, ed il soggetto passivo, destinatario della notifica, i cui rispettivi diritti ed interessi sono tutti meritevoli di valutazione e tutela da parte dell’ordinamento. Difatti se da un lato si è cercato di proteggere il diritto del notificante ad intraprendere iniziativa giudiziaria, dall’altro lato si è salvaguardato il diritto del destinatario della notifica a conoscere di un’iniziativa attivata nei suoi confronti ed eventualmente difendersi entro un contraddittorio regolarmente istauratosi (sul punto cfr. Corte Cost. 26-11-2002 n. 477). Del resto tali diritti, ad agire ed alla difesa, sono entrambe situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate in pari misura in forza del disposto dell’art 24 Cost. .

Ora: pare proprio che l’elemento discriminatorio tra nullità ed inesistenza debba individuarsi avendo riguardo degli interessi e dei diritti facenti capo ai soggetti coinvolti nella notificazione. Logico è che una notificazione che esorbitando del tutto dai suoi paradigmi legislativi, non determini la conoscenza legale dell’atto notificato al suo destinatario, debba ritenersi inesistente in quanto lesiva del diritto alla difesa di costui. Di contro, altrettanto logico è ritenere “solamente” nulla la notificazione che, seppur effettuata in inosservanza delle norme che la disciplinano, sia in grado di portare l’atto a conoscenza del suo destinatario e metterlo nelle condizioni di difendersi in giudizio, anche perché muovere da premesse diverse da queste appena evidenziate, significherebbe sottrarre la notificazione dai poteri di impulso del suo autore e subordinare la sua validità ai comportamenti del suo destinatario (il quale, il più delle volte, ha semmai interesse ad inficiarla del tutto).

Conclusioni. In ragione di quanto sin qui esposto, secondo l’anzi richiamata giurisprudenza, l’inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa.

Anche nell’occasione de qua la Suprema Corte si è espressa conformemente al suddetto orientamento ravvisando l’inesistenza giuridica della notificazione quando questa “manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge”.

Del resto, detto orientamento, ispirato alla regola della riduzione dell’area dell’inesistenza della notificazione degli atti processuali, è in perfetta sintonia con i principi a suo tempo espressi in materia dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. 13-06-2000 n. 189; 06-12-2002 n. 520; 18-03-2004 n. 98) in base ai quali debbono evitarsi delle irragionevoli e gravi sanzioni di inammissibilità come l’inesistenza, le quali tutto al più possono trovare luogo solo nei casi in cui il vizio della notifica comprometta l’effettivo esercizio del diritto alla difesa ex art 24 Cost. del destinatario dell’atto.

Ciò pare giusto anche sulla scorta del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo introdotto nel nostro ordinamento dall’art 111 Cost., alla luce del quale la sanzione dell’inesistenza della notificazione deve essere relegata ad una posizione marginale nel nostro sistema, così senza dare rilievo a meri formalismi non giustificati dalla esigenza di tutela di effettive garanzie difensive (sul punto cfr. Cass. S.U. 29 ottobre 2007 n. 22641, Cass. S.U. 16-06-2006 n. 13916 e Cass. 03-09/06-2004 n. 109). Certo è che miglior soluzione auspicabile per la questione in esame sarebbe stato ed è un intervento legislativo volto a disciplinare la figura della c.d.”inesistenza “ della notificazione e riorganizzare la materia delle invalidità delle notificazioni degli atti processuale senza lasciare che, come purtroppo spesso accade ai giorni nostri, ad un vuoto legislativo debba sopperire l’intervento di una giurisprudenza spesso e sempre chiamata a svolgere compiti non di sua competenza istituzionale.

 

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1750

Svolgimento del processo

Con sentenza 28 settembre-13 ottobre 2005 la Corte di appello di Genova, in riforma della decisione del Tribunale di Savona, sezione distaccata di *******, del 23 dicembre 2004, rigettava la domanda di T.M., intesa ad ottenere il rilascio di un appartamento in (OMISSIS), in precedenza dallo stesso concesso in comodato a To.

M. e M.I., rispettivamente figlio e nuora del ricorrente (ed occupato, a seguito di provvedimento di assegnazione del Tribunale, dalla stessa **** – dopo la separazione legale dal marito – oltre che dalla madre di lei, M. R.).

La Corte territoriale ha esaminato la eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso in appello effettuata “al sig. T. M. al domicilio eletto presso la persona e nello studio dell’avv. ******* xxxxxxxx, Via Roma n. 16, xxxxxxxx”.

I giudici di appello osservavano che effettivamente all’avv. ******* xxxxxxxx non competeva nè la qualifica di rappresentante in giudizio della parte nè quella di domiciliatario, essendo stata invece conferita dal T. la procura “ad litem” all’avv. *********** xxxxxxxx, presso la quale il T. aveva eletto anche domicilio. Quest’ultimo avvocato, pertanto, doveva essere identificato come il destinatario della notificazione della impugnazione.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie non si trattava della ipotesi di inesistenza della notificazione, ma piuttosto di una fattispecie di nullità della stessa.

Infatti, hanno sottolineato i giudici di appello “la rilevata, e pur sussistente anomalia, appare piuttosto riconducibile alla ipotesi generale in cui la notificazione viene eseguita in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, che peraltro presentino elementi di apprezzabile riferimento al destinatario della notificazione stessa, ove si tenga conto che l’avv. ******* xxxxxxxx e l’avv. *********** xxxxxxxx operano nello stesso studio in regime di associazione professionale”.

L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto al pari dell’errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la prospettazione di una fattispecie di nullità e non di inesistenza della notificazione: ipotesi questa che non comporta, nella peculiarità del rito caratterizzato dal deposito del ricorso quale momento introduttivo del giudizio, altra conseguenza che quella della reiterazione della notificazione.

Peraltro, nel caso di specie non era necessario provvedere a tale incombente, considerato che la finalità della reiterazione era stata praticamente realizzata con la costituzione in giudizio della parte convenuta in appello.

Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resistono con controricorso M.I. e M. R..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione dell’art. 330 c.p.c., perchè, pur avendo riconosciuto che all’avv. ******* xxxxxxxx (difensore del T. all’epoca della notifica dell’appello) non competeva nè la qualifica di rappresentante in giudizio della parte nè quella del domiciliatario – essendo stata la procura “ad litem” conferita all’avvocato *********** xxxxxxxx che avrebbe dovuto essere l’esclusiva destinataria della notificazione – aveva tuttavia ritenuto che la rilevata ed esistente anomalia fosse riconducibile alla ipotesi generale in cui la notificazione viene eseguita in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Questa interpretazione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la erronea notificazione della impugnazione a persona che non risulti avere la rappresentanza processuale della parte, nè sia sua domiciliataria, comporta non la semplice nullità di detta notificazione sanabile “ex tunc” dalla costituzione in giudizio dell’intimato, bensì la inesistenza della impugnazione in quanto eseguita presso persone non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, con conseguente inammissibilità della stessa, essendo preclusa ogni possibilità di sanatoria mediante rinnovazione.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento. La dottrina com’è noto – accanto alla categoria della nullità degli atti (alla quale solo si riferisce il capo 3^ del titolo 4^ del libro primo del c.p.c.), ha elaborato la categoria dell’atto inesistente, che va ritenuta quando l’atto processuale manchi totalmente dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo giuridico considerato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato l’inesistenza giuridica della notificazione quando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge ed ha pertanto ritenuto che importa semplice nullità, e non inesistenza, della notificazione, la effettuazione di essa in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, “ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima”.

Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’errore sulle generalità del destinatario dell’atto (nella specie, desumibile dalla relata di notificazione della citazione in appello) importa, al pari dell’errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la possibilità della prospettazione, in astratto, di una fattispecie di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, ravvisabile, peraltro, solo nel caso in cui l’errore stesso sia intrinsecamente tale da determinare, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione sia diretta.

(Cass. 8 ottobre 2001 n. 12325).

Si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e in un luogo aventi un qualche collegamento con il destinatario della notificazione.

Alla luce di queste premesse, non appare configurabile quel tipo di radicale difformità dell’atto dal modello legale, con inerente assoluta inidoneità al perseguimento degli scopi tipici che solo può giustificare una valutazione in termini di inesistenza giuridica, quando, come nella specie, la notifica dell’atto di appello sia effettuata al procuratore costituito e domiciliatario dell’originario attore, ancorchè nella relativa relata quest’ultimo sia indicato con nome di battesimo errato.

In detta ipotesi, infatti, non potendosi fondatamente sostenere che la notifica sia mancata del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l’assunzione nello schema tipico considerato dalla legge, si configura piuttosto un mero errore nella denominazione della parte destinataria dell’atto notificando, che non esclude la possibilità di riferirei a questa la notificazione viziata e che, quando non è del tutto irrilevante, può dare luogo a una situazione sostanziale e formale riconducibile “in eventum” solo alla categoria giuridica della nullità.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato la esistenza di un collegamento tra l’avv. xxxxxxxx, che ebbe a ricevere la notificazione dell’appello, e l’avv. xxxxxxxx, moglie in regime di associazione professionale dello stesso, e con lo studio nello stesso luogo, in Via Roma, 16 Borghetto Santo Spirito.

Di fronte a tale accertamento, logicamente motivato, si infrangono le censure formulate dal ricorrente.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo

Francesco Ficarra

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