L’emissione di un assegno emesso prima della chiusura del conto corrente e poi successivamente presentato per errore non può essere oggetto di sanzione come emissione senza autorizzazione del trattario (Sent. del Giudice di Pace di Massa Marittima del 7.

sentenza 08/12/05
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Massima:

La prefettura non pu? irrogare la sanzione prevista dall’art 1 della legge
386/90 quando si dimostri che l’emissione dell’assegno sia avvenuta prima
della chiusura del rapporto del conto corrente, dimostrando quindi che manca
l’intenzionalit? dell’azione tesa a voler commettere l’illecito.

Nel caso in esame veniva emesso in una certa data un assegno bancario con data posticipata, per vicissitudini contrattuali con la banca, il rapporto veniva cessare prima che si giungesse alla data dell’assegno stesso, nono state che veniva avvertito il portatore dell’assegno di non procedere alla presentazione, questi per sbaglio lo presentava e accortosi dello sbaglio provvedeva immediatamente al richiamo del titolo, anche se le procedure poste in essere dalla banca facevano partire le rispettive segnalazioni. Interveniva quindi le contestazioni da parte della Prefettura competente,
nonostante per ricorso amministrativo gerarchico e con documentazione attestante l’errore materiale e la copertura dell’assegno e quindi non sussisteva alcun danno o scopo di dolo, la Prefettura egualmente riteneva di dover provvedere a irrogare la sanzione rigettando quindi gli scritti difensivi.

L’impugnazione dell’ordinanza avanti al Giudice di Pace competente, muovendo dagli stessi argomenti proposti nel ricorso amministrativo gerarchico, ha ritenuto di dover annullare l’ordinanza impugnata poich? dimostrando, per mezzo di escussioni testimoniali, che l’emissione dell’assegno ? avvenuta quando il rapporto di conto corrente era in essere e che la presentazione ? avvenuta per disguido non pu? comportare l’applicazione della sanzione cui all’art 1 della legge 386/90 in quanto per il succedersi dei fatti determina l’inapplicabilit? della sanzione.

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