L’avvalimento dell’attestazione SOA sottende necessariamente una totale o parziale carenza, in capo all’impresa concorrente, di risorse (economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative) necessarie all’esecuzione dei lavori previsti in appalto e possedute

Lazzini Sonia 30/06/11
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Avvalimento – attestazione Soa – non solo sul mero documento certificativo – la partecipante deve usufruire delle risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative dell’ausiliaria _va annullata l’intera procedura

l’avvalimento dell’attestazione SOA sottende necessariamente una totale o parziale carenza, in capo all’impresa concorrente, di risorse (economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative) necessarie all’esecuzione dei lavori previsti in appalto e possedute dall’impresa ausiliaria;

violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui postula, in ogni caso, la concreta messa a disposizione, in tutto o in parte, delle risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative necessarie all’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la cennata qualificazione

vanno, pertanto, annullati gli atti di ammissione (contenuti nei verbali n. 1, 4, 5 e 6) delle uniche tre concorrenti rimaste in gara e quelli ad essi successivi (ivi compresa l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 187 del 2 settembre 2010), con conseguente caducazione dell’intera procedura di affidamento indetta con determinazione U.T.C. n. 134 del 15 giugno 2010

attraverso l’avvalimento, dette risorse, e non il mero documento certificativo della qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (che delle prime costituisce la sintesi espressiva), devono essere messe a disposizione in tutto o in parte dell’impresa ausiliata, a seconda della relativa carenza, così come desumibile dal tenore dell’art. 49, comma 2, lett. d ed f, del d.lgs. n. 163/2006 (“… il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria … una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente … in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”) (sul punto, cfr. TAR Veneto, Venezia, n. 3451/2008): se in tutto, è da reputarsi superflua ogni ulteriore specificazione delle risorse in parola (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 21854/2010); se in parte, il soggetto concorrente non può esimersi dall’esplicitare la distribuzione dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi apprestati tra sé e l’avvalso;

nel caso in esame, sia l’ausiliata Ricorrente Costruzioni sia l’ausiliaria D’GAMMA Costruzioni s.r.l. hanno dichiarato che l’avvalimento avrebbe avuto per oggetto unicamente l’attestazione SOA posseduta da quest’ultima nella categoria OG11, classifica II, mentre la prima avrebbe eseguito i lavori “con mezzi e personale proprio”, e cioè “senza ricorrere ad alcuna risorsa economica e/o garanzia dell’impresa ausiliaria; senza ricorrere a nessun mezzo, attrezzature, beni finiti e materiali dell’impresa ausiliaria; senza ricorrere a nessun addetto/dipendente facente parte dell’organico dell’impresa ausiliaria”;

nel limitarsi a dichiarare l’avvalimento dell’astratta qualificazione nella categoria OG11, classifica II, incorporata nella correlativa attestazione SOA, hanno finito per svuotare di contenuto e, quindi, per violare la disciplina di cui alla Sezione VI del bando di gara, siccome interpretata in conformità al dettato dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui postula, in ogni caso, la concreta messa a disposizione, in tutto o in parte, delle risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative necessarie all’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la cennata qualificazione;

Considerato, altresì, che l’impugnazione incidentale della sez. VI, lett. d, del bando di gara è inidonea a paralizzare la censura dianzi scrutinata ed è, quindi, inammissibile per carenza di interesse, in quanto la circostanza che, in base ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, l’onere dichiarativo concernente le risorse economico-finanziarie e tecnico-organizzative fornite dall’ausiliaria non sia riferibile all’ipotesi di avvalimento in toto dell’altrui attestazione SOA (TAR Campania, Napoli, n. 21854/2010) non elide la necessità dell’effettiva disponibilità dei requisiti idoneativi ad essa sottostanti.

Lazzini Sonia

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