L’autonomia imprenditoriale del direttore generale delle aziende sanitarie: realta’ o miraggio?

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Con la riforma del ?92 si ? inteso imprimere una decisiva sterzata in senso aziendalistico alle strutture di erogazione dell?assistenza sanitaria: le vecchie UU.SS.LL., un tempo enti pubblici strumentali, prima dei Comuni e poi delle Regioni, hanno s? conservato la personalit? giuridica pubblica, ma hanno conquistato ?l?autonomia imprenditoriale?. Sono diventate aziende pubbliche, che peraltro utilizzano strumenti di diritto privato: perfino la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con un atto aziendale di diritto privato.

Coerentemente con l?obiettivo della privatizzazione dell?attivit? e dell?affermazione dell?imprenditorialit? di tali enti, formalmente ancora pubblici, ? stata prevista la figura del Direttore Generale, un top manager, che ? l?unico responsabile della gestione complessiva ed ? pertanto dotato di amplissimi poteri di organizzazione e di amministrazione. Accanto a lui ci sono solo organi consultivi e di controllo. Fin qui tutto risulta armonico: la struttura imprenditoriale ha un manager effettivamente tale. Tuttavia questa ? solo la facciata. La sostanza ?, a parere di chi scrive, largamente pi? complessa.

L?azienda USL non solo resta un ente pubblico ma svolge un servizio pubblico, oltre tutto di grande delicatezza. Non ha la disponibilit? delle sue entrate. N? pu?, se non entro limiti molto stretti, dimensionare per numero e tipologia le prestazioni assistenziali, in modo da commisurare le uscite alle entrate. Non si trova pertanto nelle condizioni di una normale impresa operante liberamente sul mercato. La figura del Direttore Generale risente ovviamente di questa situazione: egli deve operare come imprenditore, pur in circostanze del tutto particolari, in un ?clima?, cio?, in cui mancano alcune delle condizioni essenziali per comportarsi come imprenditore.

Tuttavia non ? questa la singolarit? pi? rilevante riguardo il Direttore Generale. La legge lo ha collocato tra l?Azienda USL o Ospedaliera, che egli dirige, e la Regione, che lo nomina, lo controlla, lo pu? revocare o confermare. E lo pu? fare secondo criteri tecnico-economici, mediante la valutazione dei risultati raggiunti o degli obiettivi mancati, ma anche (e questa ? l?evenienza che pi? spesso si verifica) secondo criteri meramente politici, o meglio di convenienza partitica.

Non ? difficile comprendere quanto il Direttore Generale, funzionalmente e organicamente legato all?Azienda sanitaria, ma contemporaneamente ?dipendente? dalla Regione, sia condizionato nella sua opera, che dovrebbe ispirarsi solo all?efficienza imprenditoriale, dagli orientamenti politici, e ancora peggio dai ?suggerimenti? operativi, derivanti da assessori e dirigenti regionali.

Si deve barcamenare tra esigenze economiche e finanziarie, ma anche tra obiettivi tecnici e politici. E non ? tutto. La legge ha disegnato una figura ambigua. Il Direttore Generale opera secondo le norme del diritto privato; il che significa (o dovrebbe significare) che non deve seguire procedimenti amministrativi n? deve operare secondo lo schema della discrezionalit? amministrativa. Tuttavia egli ? responsabile secondo la disciplina pubblicistica: ? soggetto a controlli di gestione e a controlli strategici e, ci? che pi? lo differenzia dagli imprenditori veri, ? sottoposto non solo al controllo ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti. Risponde cio? secondo le regole della responsabilit? amministrativa.

Franzoni Alessio

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