L’atto impugnato è in parte un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, in parte un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, in parte un recesso per inadempimento contrattuale

Lazzini Sonia 27/01/11
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Che la questione relativa all’inadempimento, in quanto relativa all’attuazione del rapporto contrattuale, rientra nelle giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere proseguito nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;

che le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario;

che, come rappresentato dalla ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla ricorrente rappresentando la possibile adozione di un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di un atto di recesso, mentre nessun riferimento è stato compiuto dall’Amministrazione in ordine alla possibile adozione di un provvedimento di revoca;

che l’Amministrazione ha indicato l’interesse pubblico sotteso all’annullamento in autotutela, specificando che, come previsto dall’art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, l’annullamento avrebbe procurato un risparmio di risorse, anche tenuto conto che i macchinari oggetto della gara giacevano inutilizzati in deposito e che risultavano, quindi, ingiustificati gli esborsi sostenuti per l’acquisto del materiale reattivo e diagnostico e quelli per la manutenzione e il canone di noleggio;

che, nel caso di specie, non risulta violata la previsione di cui al citato art. 1, comma 136, secondo cui l’Amministrazione deve tenere indenne il privato nell’ipotesi di annullamento in autotutela, atteso che, ad avviso dell’Azienda, la ricorrente non ha adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali (questione su cui dovrà pronunciarsi il giudice ordinario), di talché nessun danno è a questa derivato dalla decisione dell’Amministrazione di non dare ulteriore esecuzione al rapporto;

che resta, ovviamente, salva la facoltà della ricorrente di tutelare, anche sotto questo profilo, la proprio posizione in sede civile;

che l’esercizio del potere di autotutela è intervenuto entro un termine ragionevole, posto che il contratto è stato stipulato in data 4 gennaio 2010 e la deliberazione impugnata è stata adottata in data 2 settembre 2010;

che la Commissione di gara non ha provveduto all’attribuzione del punteggio, rinunciando, quindi, a esercitare il proprio potere di verificare se, considerato l’assai esiguo ribasso (di soli 8,00 €), l’offerta fosse congrua e non risultasse eccessivamente onerosa rispetto alle caratteristiche tecniche dell’offerta stessa;

che il disciplinare di gara prevedeva espressamente l’attribuzione del punteggio, senza contemplare alcuna deroga per l’ipotesi di presentazione di una sola offerta;

che l’attribuzione del punteggio è anche funzionale alla valutazione di cui si è detto in ordine alla convenienza economica delle offerte presentate;

che, pertanto, risulta illegittimo il comportamento della Commissione di gara, la quale si è limitata a verificare la conformità dell’offerta alle caratteristiche tecniche di cui alla disciplina di gara;

che tale illegittimità costituisce ragione sufficiente per il disposto annullamento in autotutela, restando assorbite le ulteriori censure sollevate al riguardo da parte della ricorrente;

che, in ragione della legittimità dell’annullamento in autotutela, la ricorrente non ha interesse a contestare l’esercizio del potere di revoca, di cui pure l’Azienda ha fatto uso nell’occasione;

che può, quindi, prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata da parte resistente;

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2864 del 4 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

 

N. 02864/2010 02864/2010 REG.SEN.

N. 01216/2010 01216/2010 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2010, proposto da:***

contro***

per l’annullamento

della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 3484 del 2 settembre 2010;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Commissario Straordinario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte manifestamente inammissibile per carenza di interesse e in parte manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che, pertanto, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata;

che sul punto sono stati sentiti i difensori delle parti nell’odierna camera di consiglio;

che parte ricorrente impugna la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n. 3484 del 2 settembre 2010;

che l’atto impugnato è in parte un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione, in parte un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, in parte un recesso per inadempimento contrattuale;

che la questione relativa all’inadempimento, in quanto relativa all’attuazione del rapporto contrattuale, rientra nelle giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere proseguito nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;

che le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario;

che, come rappresentato dalla ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla ricorrente rappresentando la possibile adozione di un provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione e di un atto di recesso, mentre nessun riferimento è stato compiuto dall’Amministrazione in ordine alla possibile adozione di un provvedimento di revoca;

che l’Amministrazione ha indicato l’interesse pubblico sotteso all’annullamento in autotutela, specificando che, come previsto dall’art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, l’annullamento avrebbe procurato un risparmio di risorse, anche tenuto conto che i macchinari oggetto della gara giacevano inutilizzati in deposito e che risultavano, quindi, ingiustificati gli esborsi sostenuti per l’acquisto del materiale reattivo e diagnostico e quelli per la manutenzione e il canone di noleggio;

che, nel caso di specie, non risulta violata la previsione di cui al citato art. 1, comma 136, secondo cui l’Amministrazione deve tenere indenne il privato nell’ipotesi di annullamento in autotutela, atteso che, ad avviso dell’Azienda, la ricorrente non ha adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali (questione su cui dovrà pronunciarsi il giudice ordinario), di talché nessun danno è a questa derivato dalla decisione dell’Amministrazione di non dare ulteriore esecuzione al rapporto;

che resta, ovviamente, salva la facoltà della ricorrente di tutelare, anche sotto questo profilo, la proprio posizione in sede civile;

che l’esercizio del potere di autotutela è intervenuto entro un termine ragionevole, posto che il contratto è stato stipulato in data 4 gennaio 2010 e la deliberazione impugnata è stata adottata in data 2 settembre 2010;

che la Commissione di gara non ha provveduto all’attribuzione del punteggio, rinunciando, quindi, a esercitare il proprio potere di verificare se, considerato l’assai esiguo ribasso (di soli 8,00 €), l’offerta fosse congrua e non risultasse eccessivamente onerosa rispetto alle caratteristiche tecniche dell’offerta stessa;

che il disciplinare di gara prevedeva espressamente l’attribuzione del punteggio, senza contemplare alcuna deroga per l’ipotesi di presentazione di una sola offerta;

che l’attribuzione del punteggio è anche funzionale alla valutazione di cui si è detto in ordine alla convenienza economica delle offerte presentate;

che, pertanto, risulta illegittimo il comportamento della Commissione di gara, la quale si è limitata a verificare la conformità dell’offerta alle caratteristiche tecniche di cui alla disciplina di gara;

che tale illegittimità costituisce ragione sufficiente per il disposto annullamento in autotutela, restando assorbite le ulteriori censure sollevate al riguardo da parte della ricorrente;

che, in ragione della legittimità dell’annullamento in autotutela, la ricorrente non ha interesse a contestare l’esercizio del potere di revoca, di cui pure l’Azienda ha fatto uso nell’occasione;

che può, quindi, prescindersi dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata da parte resistente;

che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe quanto al annullamento dell’aggiudicazione, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse quanto alla revoca dell’aggiudicazione e lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto al recesso per inadempimento contrattuale, indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

*******************, ***********, Estensore

********************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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