L’articolo 48 del codice dei contratti prevede l’escussione della cauzione provvisoria in caso di mancata dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale (Cons. di Stato N. 02121/2011)

Lazzini Sonia 07/12/11
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I requisiti di ordine speciale devono permanere per tutta la durata della procedura

L’articolo 48 del codice dei contratti prevede l’escussione della cauzione provvisoria in caso di mancata dimostrazione del reale possesso dei requisiti di ordine speciale

D’altra parte la verifica dei controlli ex art. 48 del decreto legislativo n.163 del 2006, e quindi delle condizioni di partecipazione ed anche della capacità tecnica, era stata oggetto di espressa riserva del presidente della commissione di gara nella prima seduta, e, trovandosi la procedura ancora nella fase iniziale, correttamente la commissione ha dapprima escluso la Controinteressata per la mancanza del numero di elicotteri prescritto dal bando, e, quindi , anche su segnalazione della Controinteressata, ha richiesto chiarimenti sulla disponibilità di 3 piloti, ed anche del nominato ALFA.

È da condividere, pertanto, l’intendimento della commissione, volto, per l’appunto ancora al momento iniziale della procedura e prima dell’adozione delle determinazioni decisive ai fini dell’aggiudicazione, di accertare definitivamente e chiaramente il concreto possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, che, come argomentato dallo stesso T.A.R., debbono in ogni caso permanere, come affermato per norma e dalla costante giurisprudenza (cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1387 del 15 marzo 2006), in ogni fase della procedura stessa fino alla stipulazione del contratto.

Tant’è che la commissione ha poi, nella successiva seduta, preso atto positivamente dei chiarimenti fornito dalla Ricorrente nei riguardi di due piloti, mentre, in presenza di due dichiarazioni in data 26 e 27 gennaio 2010 del pilota ALFA sia pure non coincidenti, non ha potuto che riscontrare la indisponibilità comunque dichiarata dallo stesso e quindi disporre l’esclusione/non abilitazione della GAMMA.

Le circostanze lamentate da parte ricorrente circa l’acquisizione in particolare della prima dichiarazione di indisponibilità del ALFA, replicate peraltro dalla Controinteressata, non rilevano ai fini del presente contenzioso e restano salve le eventuali iniziative che la Ricorrente ritenesse di intraprendere o avesse già intrapreso in altre sedi.

Sentenza collegata

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