Istituto bancario conferma possesso capacità economica e finanziaria per poter eseguire servizio

Lazzini Sonia 13/07/14
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idoneità delle referenze bancarie prodotte:

la banca attesta da parte dell’impresa il  possesso di capacità economica e finanziaria tali da poter eseguire il servizio attraverso l’affermazione dell’esistenza di rapporto in essere con la singola impresa a cui la referenza è rilasciata, l’attestazione della regolarità e puntualità del rapporto stesso, in uno con le espressioni di affidamento e fiducia

 

nell’ambito della categoria dei requisiti soggettivi generali e specifici di partecipazione viene in primo luogo all’attenzione del Collegio la questione inerente l’assunta inidoneità delle referenze bancarie prodotte da entrambe. _Proprio con riguardo a quelle presentata in gara da RICORRENTE, il primo giudice ne ha ritenuto la non conformità al disposto del paragrafo 1.3 “Documentazione amministrativa (Busta 1)”, punto G, del disciplinare (richiedente almeno due referenze bancarie, in originale, da cui risulti che l’impresa concorrente, ovvero le singole imprese in caso di r.t.i., ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica “per sostenere il servizio in oggetto”), poiché per come formulate le referenze non comproverebbero la valutazione della “capacità economica e finanziaria in relazione al servizio da svolgere” e tenuto conto che la prescrizione sarebbe stata posta “a pena di esclusione”._Al riguardo, si osserva come l’onere di presentare almeno due referenze per ciascuna impresa sia imposto, è vero, a pena di esclusione dalla lex specialis di gara laddove richiede che la busta n. 1 “dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti”, ma analoga comminatoria non è apposta in relazione al preciso contenuto lessicale che le referenze avrebbero dovuto avere in ordine alla predetta valutazione, piuttosto dovendosi considerare il contenuto sostanziale della referenza, dal quale possa desumersi come la medesima valutazione sia realmente avvenuta (significativa è, in proposito, è la dizione del disciplinare “da cui risulti che …”). _Deve pertanto convenirsi con RICORRENTE che la generica clausola di esclusione va apprezzata, in relazione alla formulazione delle referenze, non già mediante lettura formalistica, ma in base alla ratio della disposizione, vale a dire alla luce dell’interesse pubblico sostanziale al cui perseguimento tende, ed in coerenza con il principio del favor partecipationis._E non v’è dubbio che l’intestazione delle referenze all’ASL di Foggia, l’indicazione nell’oggetto della specifica gara in questione, l’affermazione dell’esistenza di rapporto in essere con la singola impresa a cui la referenza è rilasciata, l’attestazione della regolarità e puntualità del rapporto stesso, in uno con le espressioni di affidamento e fiducia, depongano nel senso che “risulti”dalle medesime referenze come l’istituto bancario abbia ritenuto l’impresa in possesso di capacità economica e finanziaria tali da poter eseguire il servizio, essendo peraltro la dimostrazione di dette specifiche capacità oggetto di ulteriori prescrizioni circa le dichiarazioni da inserire nella domanda di partecipazione alla procedura (quali il fatturato specifico e i servizi analoghi nell’ultimo triennio). (decisione  numero  3602   dell’11   luglio 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato)

Lazzini Sonia

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