Irrilevante in materia di conti correnti bancari la norma del milleproroghe che disciplina la decorrenza della prescrizione nelle cause di ripetizione di indebito oggettivo

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Con l’interessante sentenza n. 43 del 12 maggio 2011 il Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, ha disapplicato la novella legislativa introdotta dal Parlamento (legge n. 10 del 2011, che ha convertito il d.l. n. 225 del 2010) che ha stabilito “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

Si tratta di una delle prime pronunce, cui ne sono seguite recentemente altre, che ha affrontato la norma del Milleproroghe disciplinante la decorrenza del termine di prescrizione in materia di ripetizione di indebito nei conti correnti bancari. La sentenza interessa potenzialmente un numero estremamente rilevante di soggetti che nel corso degli anni hanno pagato alle banche spese e interessi non dovuti e che hanno intrapreso o intendono iniziare una causa civile per ottenere quanto illegittimamente addebitato e pagato nei conti correnti.

Il Tribunale (Giudice Dott. Vinicio Cantarini) ha stabilito che la norma introdotta dal Governo, e convertita dal Parlamento, non è applicabile alle cause di ripetizione di indebito oggettivo in materia di c/c bancari, rilevando che in precedenza la Cassazione a S.U. aveva affermato che il termine prescrizionale, per ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente pagato alle banche a titolo di anatocismo interessi ultralegali cms e spese non dovute, incomincia a decorrere dalla data del pagamento e che questo avviene solo con la chiusura del conto corrente e non con l’annotazione. Ne consegue, ex art. 2033 c.c., che solo al momento della chiusura del conto sorge il diritto per il correntista di ripetere (cioè di vedersi restituito) ciò che è stato pagato e, dunque, da questo momento incomincia a decorrere il termine di dieci anni di cui all’art. 2946 cc.

Da qui l’assoluta irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel Milleproroghe, dato che il presupposto della decorrenza del termine prescrizionale è rappresentato ovviamente dal pagamento (estintivo del rapporto) e non dall’annotazione. In altri termini il tenore letterale della norma formulata dal Governo, che fa riferimento al concetto di annotazione (che non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento), non è in grado di incidere sul contenzioso in atto, dato che le Sezioni Unite fanno espresso rimando, ai fine del dies a quo del termine prescrizionale, alla nozione di pagamento (estintivo del rapporto di c/c), in quanto l’annotazione non ha carattere solutorio e come tale non è idonea a determinare la decorrenza del termine prescrizionale. Secondo il Tribunale, invece, volendo attribuire un significato conforme ai principi civilistici alla stessa “infelice” formulazione legislativa, la prescrizione indicata va piuttosto riferita ad altri e diversi diritti nascenti dall’annotazione sul conto –, e cioè diversi da quelli della ripetizione di un indebito pagamento – come ad esempio concernenti rettifiche di irregolarità contabili (gli errori di scritturazione e di calcolo, omissioni e duplicazioni, di cui parla l’art. 1832 cc), non conosciute e/o non conoscibili dal correntista nell’invio dell’estratto conto non impugnato nel termine di sei mesi.

Il Tribunale, accogliendo le tesi del legale della correntista, ha condannato l’istituto di credito a corrispondere quanto domandato dall’attrice a titolo di ripetizione di indebito, stabilendo altresì che gli interessi anatocistici andranno eliminati per tutta la durata del rapporto e dunque anche dopo il 22.4.2000 in quanto la capitalizzazione degli interessi può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito per iscritto dalle parti (e sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere alla data del 22.4.2000, come quello esaminato dal Tribunale, l’art. 7 della delibera Cicr, che prevedeva che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti in corso potevano divenire efficaci a partire dal 1° luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa (medesima periodicità e fossero previste per iscritto) ha perso ogni validità ed efficacia in quanto in seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l’art. 7 , per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale (per l’appunto l’art. 25 comma 3° del D.Lgs 342/1999), ha perso ogni validità ed efficacia; ed in ogni caso e cioé quand’anche per ipotesi scolastica della stessa norma se ne facesse applicazione, non va sottaciuto che a mente del comma 3° della norma “3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela“, mentre nella specie la banca non ha fatto sottoscrivere la nuova condizione peggiorativa alla correntista, né appare dubitabile che la nuova condizione di anatocismo sia peggiorativa, in particolare rispetto ad una situazione precedente in cui la cliente non era tenuta a corrispondere alcun interesse sugli interessi passivi, stante la illegittimità e nullità degli addebiti in punto anatocismo praticati.

Ancora oltre, la sentenza ha stabilito che una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non potrà essere convertita in capitalizzazione annuale o semestrale né in altra tipologia di capitalizzazione composta (Cass. Sez. Unite n. 24418 del 2.12.2010 e Cass. S.U. 17.7.2001 n. 9653), rilevando molto brevemente che la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata dalla banca nel corso del rapporto, deriva non già dal tipo di cadenza temporale della capitalizzazione, ma dalla mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c. (domanda giudiziale, convenzione posteriore alla loro scadenza e interessi dovuti per almeno sei mesi), il cui disposto, a differenza di quello della norma successiva in tema di interessi ultralegali, non è derogabile neppure per iscritto; infatti l’art. 1284 cc che, come è dato leggere in rubrica, riguarda solo il saggio degli interessi, cioè l’entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non deroga in alcun modo alla norma di cui all’art. 1283 cc, che è l’unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi e della quale è certa nel sistema la natura imperativa, contrariamente all’art. 1284 cc, la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità del tasso con la pattuizione di interessi convenzionali (con forma scritta, ad substantiam). Sulla scorta di tali enunciati il Tribunale di Verbania, Sezione di Domodossola, ha ritenuto che una volta dichiarata la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non possa essere convertita in capitalizzazione annuale né in altra tipologia di capitalizzazione composta, uniformandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.

Molto interessante la pronuncia anche in tema di cms in quanto ha stabilito che la relativa pattuizione agli atti (aliquota del 0,125 per giorni non consecutivi superiori a 3) è indeterminata e indeterminabile ex art. 1418, 1325, 1346 e 1284 del cc; infatti, anche volendo sottacere la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria che affermano la nullità di siffatte clausole in quanto prive di causa, sull’argomentazione che il servizio reso dall’istituto di credito con l’apertura di credito trova sufficiente remunerazione nella pattuizione degli interessi che per volontà del legislatore sono la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, nondimeno ha rilevato che non è indicato in contratto il criterio/modalità che in concreto va applicato per il calcolo della cms, essendo risaputo che talvolta gli istituti calcolano detto costo sulla somma eccedente il limite di fido al netto dello stesso, altre volte sulla massima esposizione del trimestre ed altre ancora sulla esposizione media rapportata al trimestre/semestre o annualità.

Acclarata la nullità di tale clausola ne consegue, per il Tribunale, che le somme corrisposte dall’attore durante il rapporto sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di “conditio ob causam finitam” (cfr. Cass. 1.7.2005 n. 14084).

Segue sentenza.

Dott. Spadone Luigi

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