Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

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La legge n. 18 giugno 2009 n 69 1, entrata in vigore il 04 luglio, ha introdotto modifiche anche in materia di processo di lavoro.

Tra le novità che ci interessano, ai fini del presente lavoro, c’è stata l’attribuzione al Giudice di pace di una nuova competenza relativa alle cause per interessi o accessori del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell’ente assicuratore2.

Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo art. 7, comma 3-bis, per come modificato dalla legge n. 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, senza alcun limite di valore.

La ratio della riforma è chiaramente quella di alleggerire il peso del contenzioso, oramai quasi più non sostenibile, sgravando i ruoli delle sezioni lavoro dei tribunali.

Oggetto della controversia non riguarda il diritto alla prestazione, la cui competenza a decidere è del giudice del lavoro, ma solo il pagamento degli interessi , nel caso di ritardo nella erogazione delle prestazioni dovute, e dell’eventuale rivalutazione.3

Per le controversie in oggetto, con il passaggio alla competenza al giudice di pace, non si osservano le disposizioni di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c.4.

Dispone, infatti l’art. 442, ultimo comma, per come modificato dall’articolo 46 della legge 69/2009 che “per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis non si osservano le disposizioni di cui al Capo I ( cfr: delle controversie individuali di lavoro) del Capo II ( cfr: controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) del Titolo IV libro II del codice di procedura civile”.5

La mancata applicazione della normativa tipica del rito del lavoro comporta che per la materia di nuova competenza del giudice di pace non necessiti del tentativo di conciliazione e/o del previo esperimento del ricorso in sede amministrativa..

Il giudizio segue il rito ordinario con le formalità, per il giudizio ordinario innanzi al giudice di pace6, da questo previsto.7

L’attribuzione della materia ad un giudice diverso dal giudice del lavoro e l’applicazione nel giudizio del normale rito di cognizione ha fatto sorgere sin dall’inizio dubbi sul trattamento fiscale degli atti.

Ricordiamo infatti che nei giudizi innanzi al giudice del lavoro vige l’esenzione totale dalle spese8 e, anche se a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge numero 111/2011, il contributo unificato è dovuto9, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro limitatamente al reddito individuale della parte10

A parere dei più essendo la materia in oggetto attribuita al giudice di pace, regolamentata dal rito di cognizione e, per effetto del rimodellato articolo 442 codice di procedura civile, sottratte dal contesto delle vertenze assistenziali, previdenziali e di lavoro, veniva meno la giustificazione alla base dell’esenzione da ogni tassa, spesa e diritto prevista espressamente per il processo del lavoro.

I dubbi, di allora, furono fugati dall’intervento del Ministero della Giustizia a parere del quale11 “in risposta alla nota del 25 novembre 2009. relativa al quesito formulato dal Giudice di Pace di……con riferimento alle cause per “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali”, divenuta di competenza dei giudici di pace a seguito della riforma degli articoli 7 e 442 c.p.c., come modificati, rispettivamente, dall’articolo 45, comma 1 e dall’ articolo 46, comma 22. della legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta che l’esenzione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, prevista dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo.”

Ma le problematiche risolte relativamente alla normativa del 2009 sono riemerse all’atto in cui, a seguito del decreto legge n 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge n 111/2011, il contributo unificato è, come detto, dovuto, oggi, anche nelle cause assistenziali, previdenziali e di lavoro anche se in relazione al reddito individuale della parte.

L’esenzione, ai fini della nuova normativa, per limite di reddito si applica anche alla materia di competenza del giudice di pace o tali procedimenti continuano a mantenere l’esenzione generale?

Anche in materia in attesa di intervento del Ministero assistiamo alle più disparate interpretazioni.

Personalmente propendo per l’esenzione a prescindere dalle nuove normative fiscali in materia di assistenza, previdenza e lavoro e dal reddito della parte.

Infatti l’esenzione delle procedure in oggetto derivano da una espressa disposizione ministeriale12 giustificata dal fatto che essa è “prevista dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in quanto riferita alla materia oggetto della causa, debba continuare ad essere applicata alle controversie in parola anche a seguito della nuova competenza giurisdizionale e del nuovo rito del processo.”

Articolo13 che da una attenta lettura non prevede l’ipotesi di esenzione per le cause afferenti agli “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali” che trovavano, a parere dello scrivente, giustificazione all’esenzione, per indirizzo ministeriale, sino a quando le stesse venivano trattate nell’ambito del processo del lavoro.

Sottratte al giudice del lavoro e assegnate al giudice di pace dovevano essere sottoposte al regime fiscale previsto per i giudizi di cognizione cosa che non è avvenuta.

Oggetto del contenzioso infatti non è la prestazione ma gli interessi sulle somme dovute per la prestazione previdenziale e o assistenziale già riconosciuta.14

Derivando quindi l’esenzione per i procedimenti in oggetto da espresso indirizzo interpretativo ministeriale15 ritengo che, al di la del mutamento del regime fiscale per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro16 l’esenzione in materia di “interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali permanga sino a diversa disposizione ministeriale.

1 Pubblicata in G.U. n 140 del 19 giugno 2009, tra gli scopi dichiarati della normativa quello di ridurre la durata dei processi civili

2 L’articolo 45 punto 1 lettera c) ha in tema di competenza del giudice di pace aggiunto il comma 7 bis all’articolo 7 codice di procedura civile

3 Come evidenziato dalla dottrina la competenza in materia del giudice di pace trova applicazione unicamente quando il credito per gli interessi viene azionato dopo la conclusione del giudizio, o nel caso di riconoscimento nella fase amministrativo, sulla prestazione previdenziale o assistenziale e nel ritardo del’erogazione della stessa.

4 cioè, le norme del rito lavoro

5 Ai giudizi instaurati a far data del 4 luglio 2009

6 Art. 311 e seguenti del libro II, titolo II codice di procedura civile

7 È ammessa ad esempio anche la difesa personale prevista ex articolo 82 cpc., per come modificato dal DL n 212/2011 convertito con legge n 10/2012, nelle cause il cui valore non superi euro 1100 o per valore superiore se preventivamente autorizzati dal giudice

8 Articolo 10 legge 11 agosto 1973 n 533

9 Continua però ad applicarsi l’esenzione per ogni altra tassa diritto o spesa quindi anche nelle ipotesi di pagamento del contributo unificato nella procedura non è dovuto il diritto di cui all’articolo 30 T.U spese di giustizia ( 8 euro), non sono dovuti i diritti di copia e il provvedimento non è soggetto all’imposta di registro

10 Il contributo unificato nelle materie di competenza del giudice del lavoro è dovuto se il reddito individuale della parte supera gli euro 31884,48

11Ministero della Giustizia – Direzione Affari Generali – Ufficio I – circolare dag.02/04/2010.0049204.U

12 Vedi nota 11

13 Legge 11 agosto 1973, n. 533 (G.U. n. 237 del 13 settembre 1973) Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie Art. 10. Gratuità del giudizio. L’articolo unico della legge 2 aprile 1958,n 319,è sostituito dal seguente: “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonchè quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all’art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell’erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile

14 Vedi quanto in nota 3

15 Richiamata circolare ministeriale in nota n 11

16Art 9 T.U. spese di giustizia comma 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche’ per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.”

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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