“Integra gli estremi dell’esimente da responsabilità, a’ sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 C.P. primo comma e art. 4 primo comma della legge 689/81 in tema di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, lo stato di necessità di

sentenza 09/03/06
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R.G. ********                                                                     SENTENZA N…………
 
 
CRON.N………………………….
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE D I    M O N Z A
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Monza, in persona del Giudice ********************,
alla pubblica udienza del 20 febbraio 2006 ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa da
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CONTRO
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2005 presso la Cancelleria ed iscritto a ruolo al n. R.G.******* la ricorrente ha proposto tempestiva opposizione al verbale che le contestava il superamento del limite di velocità su strada urbana. Produceva il verbale, dal quale si deduceva che il rilevamento era stato effettuato con apparecchio “Telelaser” azionato dagli operanti presenti in luogo. Deduceva la ricorrente di avere avuto gravi motivi familiari, inerenti la salute della sorella, che l’avevano costretta a recarsi presso quest’ultima, e si riservava di produrre idonea certificazione medica. Il Comune di ****** non si costituiva in giudizio e neppure inviava la documentazione dell’infrazione, comunque acquisita gli atti attraverso la produzione dell’originale effettuata dalla ricorrente stessa. La sig.ra ****** compariva personalmente in udienza e veniva liberamente interrogata dal Giudice; esibiva certificazione medica attestante le particolari condizioni della sorella. Il Comune non compariva in udienza. Poiché gli elementi di giudizio acquisiti permettevano di ritenere sufficientemente istruita la causa, il ricorso veniva subito assegnato in decisione.———-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente invoca a proprio favore un’esimente dalla responsabilità consistente in uno stato di necessità. Tale figura è nota all’ordinamento giuridico in via generale attraverso la previsione di cui all’art. 54 Codice penale, che trova specifica conferma nel primo comma dell’art.4 della legge 689/81, che disciplina quale legge speciale il procedimento in oggetto. Vanno quindi considerati, da un lato, gli elementi costitutivi della speciale causa di esenzione da responsabilità e, dall’altro lato, i connotati specifici del caso concreto, al fine di verificare se effettivamente sussista la detta esimente.————————————————————————————————————-
Dispone il primo comma dell’art. 54 del Codice penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. In termini sostanzialmente analoghi si esprime anche il primo comma dell’art. 4 della legge 689/81: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. ————————————————————————
La giurisprudenza della Cassazione in materia può essere sintetizzata nelle seguenti massime.——-
“Ricorre la scriminante di cui all’art. 54 c.p., allorquando il pericolo del danno grave alla persona abbia il carattere dell’attualità, ovvero sia già individuato e circoscritto nel momento in cui il soggetto agisce, non essendo sufficiente che l’azione delittuosa venga attuata nell’aspettativa di evitare pericoli eventuali e futuri. (Cassazione penale, sez. VI, 17 maggio 2001, n. 29126)”.———-
“L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità di una siffatta situazione di pericolo in un caso in cui, in sede di opposizione al verbale della polizia stradale con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all’art. 142, comma 9, cod. strada per aver superato, alla guida della propria autovettura, il limite di velocità consentito, l’opponente aveva, tra l’altro, invocato lo stato di necessità adducendo che, nel momento dell’accertamento della violazione, si stava recando con urgenza in ospedale, ove il proprio genitore era stato ricoverato in gravi condizioni; la decisione, ritenuta corretta dalla S.C., sottolineava che l’opponente si era limitato, al riguardo, a fornire la dimostrazione del ricovero del padre quale "soggetto affetto da scompenso cardiaco cronico", senza provare in qual modo il pericolo di danno grave alla persona del genitore potesse ritenersi non evitabile altrimenti che con l’arrivo in ospedale dello stesso opponente, e come detto arrivo potesse fornire un contributo determinante al fine di scongiurare il danno)”. (Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2005, n. 287 – in senso conforme Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877).————————————————
“In tema di sanzioni amministrative, l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità da parte del trasgressore – concretizzandosi in un errore sul fatto, non punibile a norma dell’art. 3 capoverso l. 24 novembre 1981 n. 689 – esclude la responsabilità, sempre che sia incolpevole”. (Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2000, n. 537).—————————————
Premessi i dovuti chiarimenti di ordine sistematico, pertanto, occorre verificare se, nella condizione concreta nella quale si è venuta a trovare la ricorrente, si possano riconoscere gli elementi dello stato di necessità, anche nella condizione dell’eventuale erronea supposizione dello stesso. La ricorrente ha prodotto certificazione medica che rappresenta uno stato patologico della sorella, consistente nella ricorrenza di crisi di panico. Detta patologia è nota e può essere quindi valutata dal Giudice alla stregua di fatti di notoria conoscenza, che non richiedono contributi tecnici di scienza medica specialistica.———————————————————————————————–
L’attacco di panico é un disturbo che colpisce improvvisamente soggetti apparentemente sani e non necessariamente in situazioni di stress. Nella situazione moderna attuale, specialmente nei grandi centri abitati, tale patologia tende a interessare prevalentemente persone di sesso femminile che vivono da sole e che vengono colte da simili crisi quando si trovano in casa o alla guida dell’auto.
I sintomi psichici sono rappresentati da paura o terrore, da una sensazione di morte improvvisa o di perdita del controllo delle proprie idee e azioni, che si associano a tachicardia, dispnea, vertigini, vampate di calore, brividi di freddo, tremori, sudorazione. Spesso il soggetto perde il contatto con la realtà , rischiando di non riconoscersi più. L’attacco di panico lascia nel soggetto una paura di fondo che, se non risolta in tempo, può dar luogo anche ad atti gravi di autolesionismo.———————–
Gli attacchi di panico possono verificarsi anche in assenza di stimoli provenienti dall’esterno e l’esperienza clinica ha dimostrato come, nella stragrande parte dei casi, siano una serie di pensieri negativi a produrre la penosa condizione di paura estrema, producendo nell’individuo la paura di collassare, di impazzire, di perdere di controllo, perfino di morire o comunque di trovarsi in difficoltà senza vie d’uscita. Ma ciò che più appare pericoloso durante l’attacco è la perdita del controllo su tutto ciò che fino ad allora era gestibile in modo relativamente facile.———————-
Generalmente i conflitti che provocano l’attacco di panico sono collegati a minacce all’indipendenza e all’autonomia del soggetto ma anche a lesioni corporali, conseguenti a interventi chirurgici pregressi. La ricorrente ha riferito nel libero interrogatorio di una situazione della sorella per l’appunto conseguente ad un pregresso intervento ed ha prodotto la certificazione medica dello psicologo terapeuta, che conferma una chiamata telefonica della paziente in preda ad un attacco di panico. In forza degli elementi sopra descritti appare evidente come, nella situazione concretamente venuta a crearsi, fosse indispensabile un intervento personale, del medico e di altra persona di fiducia della paziente, onde porre rimedio al degenerare rapido della perdita di gestione di sé. La presenza personale di sostegno della sorella, quindi, era essenziale ed appariva quale l’unico concreto e realistico intervento idoneo a prevenire probabili atti lesivi o inconsulti. La presenza della ricorrente accanto alla sorella, pertanto, è da qualificarsi, nella speciale situazione concreta, quale l’intervento di elezione, utile ed indispensabile alla condizione minima di salute del soggetto a rischio. Raggiungere la sorella, quindi, rappresentava l’intervento di “pronto soccorso” idoneo a proteggere la sorella da un pericolo grave alla salute, pericolo attuale, concreto, e non altrimenti evitabile.————————————————————————————————————-
In tale prospettiva si colloca il superamento del limite di velocità, poiché la rapidità dell’intervento personale, nel raggiungere e confortare la sorella, era oggettivamente essenziale all’intervento stesso. La valutazione dell’esimente dello stato di necessità deve essere condotta con particolare prudenza e con un doveroso rigore, come in tutte le situazioni nelle quali, accertata la sussistenza di un illecito, si deve motivare la ragione di legge per la quale si esonera il colpevole da ogni pena. Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni volute dalla legge per esentare da responsabilità la ricorrente, pur avendo accertato il superamento dei limiti di velocità. L’annullamento della pretesa sanzionatoria comporta l’esenzione da qualsiasi sanzione, sia pecuniaria che accessoria. Alla ricorrente, pertanto, non devono essere applicate le sanzioni della sospensione della patente e della decurtazione di punti e, ove applicate, esse andranno annullate.——————————————–
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Monza, visto l’art. 23 della legge 689/81
ACCOGLIE
L’opposizione proposta dalla ricorrente suindicata e, per l’effetto, annulla il provvedimento applicativo di sanzione contestato con verbale n. ******* in data 11.10.2005 della Polizia Locale di ******. ———————————
Nulla sulle spese.—————————————————————–
Monza, 23.02.2006
Il Giudice di Pace
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