Inquinamento acustico: occorre la misurazione del rumore di fondo

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“In materia di inquinamento acustico ed in applicazione del criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, effettuata nella fascia oraria nella quale si lamenta la violazione dei limiti differenziali (di cui ai DM 1 marzo 2001 e 14 novembre 1997), la prova dell’evento dannoso non può considerarsi raggiunta, e non possono, quindi, dirsi violati né i limiti legali assoluti, né quelli differenziali.”

E’ quanto ha stabilito la Corte Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza 17/01/2018 n° 1025

Il Fatto

S.C., e C.R, agivano in giudizio a causa delle immissioni rumorose prodotte durante le ore notturne dalla convenuta. Con la sentenza 13.6.2009 il Tribunale di Busto Arsizio, pronunziando sulla domanda di S.C. e C.R. contro BLC, condannava la convenuta a ricondurre le immissioni prodotte in orario notturno nei valori di cui ai D.M. 1 marzo 2001 e D.M. 14 novembre 1997, oltre al risarcimento del danno.

La Corte di appello di Milano, con sentenza 26.3.2013, invece, accoglieva la censura sull’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

Ricorrevano, quindi, in Cassazione gli attori lamentando la violazione degli artt. 195, 196 e 201 c.p.c., sull’assunto che l’appello si fondava su tardivi ed infondati rilievi alla Ctu; la violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’art. 844 c.c., dell’art. 32 Cost.; la violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’art. 844 c.c., degli artt. 195, 186 e 201 c.p.c. trattandosi di zona residenziale ed infine la violazione dell’art. 2727 c.c. per omessa considerazione di tutte le circostanze illustrate.

La decisione della Corte

Per meglio comprendere l’iter decisionale della Corte occorre preliminarmente evidenziare che ai sensi dell’art. 844 c.c. si considerano illecite le immissioni intollerabili, di qualsiasi natura, comprese quelle sonore. Tuttavia non sempre il mancato rispetto del limite di legge comporta l’intollerabilità dell’immissione. Infatti, alcune immissioni, pur non oltrepassando la soglia, superano comunque il livello di tollerabilità di cui all’ art.  844 c.c. A tal proposito occorre precisare cosa si intende per rumore ambientale, rumore residuo e rumore di fondo.

Il rumore ambientale è quello prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo, così come stabilisce l’art. 4 D.P.C.M. 01.03.1991. Il rumore residuo è quello che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti, art. 3 D.P.C.M. 01.03.1991 ed infine il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante nella quale si verificano le immissioni ritenute moleste (Cass. 17 febbraio 2014 n. 3714).

Nel caso di specie, gli attori, asserivano che il periodo di disturbo era concentrato tra le cinque e le sette del mattino e nonostante ciò, il  CTU ometteva di misurarne il rumore di fondo nel periodo esaminato, falsando quindi la misurazione relativa ai “limiti differenziali”, ovvero  la differenza tra il rumore di fondo e la sorgente disturbante, mutevole a seconda che ci si trovi di giorno o di notte.

Per la Corte, giacché la fascia oraria in oggetto è caratterizzata dal risveglio delle “attività antropiche”, ne consegue che il rumore sia superiore rispetto alla fascia notturna. Pertanto, se il rumore di fondo è più alto, muta anche il valore del limite differenziale, che ben potrebbe non superare le soglie di legge. E’ quindi plausibile ritenere che nelle ore successive esso possa alzarsi ulteriormente, rendendo diversi anche i livelli differenziali e assoluti rilevati. In altre parole, occorre tenere conto del rumore di fondo esistente al momento della misurazione per valutare la sussistenza (o meno) della violazione dei limiti legali, assoluti e differenziali.

La Corte, in definitiva, confermando quanto deciso in appello, ha statuito che: “In materia di inquinamento acustico ed in applicazione del criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, effettuata nella fascia oraria nella quale si lamenta la violazione dei limiti differenziali (di cui ai DM 1 marzo 2001 e 14 novembre 1997), la prova dell’evento dannoso non può considerarsi raggiunta, e non possono, quindi, dirsi violati né i limiti legali assoluti, né quelli differenziali.”

 

Sentenza collegata

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Avv. Fornaro Pasquale

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