1. La disciplina normativa in tema di iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
Sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 23 dicembre 2005, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
Si rende opportuna una sintetica ricostruzione dell’evoluzione della normativa in argomento, succedutasi nel tempo.
La direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996 ha previsto, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la possibilità di definire, promuovere e valutare attività formative per gli allievi, in coerenza con gli obiettivi istituzionali.
Erano incentivate, oltre ad iniziative complementari e integrative dell’iter formativo, la creazione di occasioni e di spazi di incontro riservate agli studenti ed, inoltre, elemento non secondario, l’apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio.
La direttiva intendeva offrire in tal modo un’efficace contributo all’esigenza posta dagli studenti verso un più attivo ed incisivo loro coinvolgimento nella vita scolastica, pur nel rispetto delle finalità istituzionali della scuola e degli specifici ruoli di ciascuna delle sue componenti.
Il paradigma legislativo di riferimento della direttiva risale al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare l’art. 326 del d. lgs. 297/1994, dedicato ai problemi della prevenzione, ha previsto l’istituzione dei Centri di informazione e consulenza (CIC) rivolti agli studenti delle scuole secondarie superiori e la possibilità di particolari iniziative da parte di questi ultimi
[1].
In seguito, l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 – contenente disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica – convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ha fissato gli importi in riduzione (40 miliardi di lire) relativi al fondo per le esigenze della formazione del personale, del potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell’amministrazione scolastica.
L’art. 5-bis del D. L. 323/1996 ha poi stabilito che la materia introdotta dalla citata direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133/1996 sarebbe stata disciplinata nel dettaglio con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento è stato puntualmente adottato con il menzionato Dpr 10 ottobre 1996, n. 567, del quale di seguito si illustrano gli aspetti salienti.
Tra le finalità generali, l’art. 1 del Dpr567/1996 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia ed in coerenza con le finalità formative istituzionali, promuovono e valutano:
– iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti;
– la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro;
– modalità di apertura della scuola in relazione a richieste di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio.
Le iniziative integrative, che intendono offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile ed opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attivate tenendo conto diversi fattori: esigenze e proposte rappresentate dagli studenti e dalle famiglie; opportunità esistenti sul territorio; concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche nonchè, per la scuola dell’obbligo, dalle associazioni dei genitori
[2]. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
.
Riguardo al tempo da dedicare, il Dpr 567/1996 ha inoltre chiarito che le iniziative della specie si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
Riguardo all’aspetto logistico, ai sensi dell’art. 2 del Dpr
567/1996, gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado devono predisporre almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni. Inoltre, per la realizzazione delle iniziative formative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi[3], secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto ed in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale nonchè a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Importante aspettativa è stata poi riposta nei raccordi con la realtà sociale. Ai sensi dell’art. 3 del Dpr
567/1996, le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative tese a realizzare la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, tramite il coordinamento con le altre iniziative in esso presenti anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine è stata prevista la collaborazione – anche ricorrendo a convenzioni – con enti locali, associazioni degli studenti e degli ex studenti, associazioni dei genitori, associazioni culturali e di volontariato[4].
In materia di o
rganizzazione e gestione, l’art. 4, ha attribuito al consiglio di circolo o di istituto la competenza a deliberare le iniziative di cui al regolamento, valutandone la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell’istituzione scolastica.
Invece, per le iniziative complementari dell’iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, è richiesto il previo esame del collegio dei docenti, ciò per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa[5].
Particolare rilievo assume la figura del comitato studentesco, costituito, ai sensi dell’ art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, da rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Nello specifico, l’art. 4, comma 4, del Dpr
567/1996 consente che, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, il comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formuli proposte ed esprima pareri per tutte le attività disciplinate dal Dpr medesimo[6].
Per la realizzazione delle iniziative, il comitato studentesco può anche attuare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino forme di commercializzazione poco opportune; le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
Aspetto qualificante è poi contenuto nel comma 6 dell’art. 4 per il quale le iniziative di cui al regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, l’art. 5 ha chiarito che la convenzione, che ne costituisce strumento formale di attuazione, deve espressamente prevedere:
– la durata massima della concessione;
– le principali modalità e i vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa;
– le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, nonchè alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali;
– il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola;
– il regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività;
– la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d’istituto ai sensi del comma 10 dell’art. 4.
Rilevante è poi la norma contenuta al comma 2, dell’art. 5, intesa ad escludere qualsiasi forma di responsabilità anche di carattere patrimoniale delle istituzioni scolastiche. E’, infatti, precisato che nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche, la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. Ciò significa che le associazioni studentesche, configurandosi come associazioni non riconosciute, sono soggette alla disciplina dettata in materia dal codice civile. In particolare, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione studentesca, i terzi possono far valere i loro diritti sull’eventuale fondo comune, mentre delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Problemi potrebbero nascere in considerazione che, sovente, gli studenti associati sono minori di età, con le conseguenti limitazioni in ordine alla capacità di agire.
La responsabilità dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell’associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa. Ciò non esclude in ogni caso i poteri di vigilanza e di intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola. In modo analogo sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell’obbligo.
L’amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal Dpr 567/1996, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
L’art 6 ha poi istituito la Consulta provinciale che si compone di due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d’istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l’anno in corso, i quali si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi. La consulta provinciale è convocata dal provveditore agli studi entro venti giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Compito della consulta è di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ricercare le migliori soluzioni e di integrare in rete le iniziative di cui al Dpr 567/1996, formulando proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
La consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato e agli enti locali competenti. Può collaborare, su richiesta del provveditorato agli studi, all’istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all’attuazione delle previsioni contenute nel Dpr 567/1996. Può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
2. Dpr 23 dicembre 2005, n. 301: modifiche ed integrazioni al Dpr 567/1996.
Altro significativo intervento normativo è rappresentato dalla legge 18 dicembre 1997 n. 440 che ha istituito il fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
La legge si proponeva ambiziosi obiettivi tra i quali:
– dare piena realizzazione all’autonomia scolastica,
– introdurre l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie,
– innalzare il livello di scolarità e del tasso di successo scolastico,
– formare il personale della scuola, e realizzare iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, sviluppando la formazione continua e ricorrente,
– prevedere interventi per l’adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ed interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico,
– realizzare interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l’incremento dell’offerta formativa, la realizzazione di interventi integrati, la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell’Unione europea.
Alla legge ha fatto seguito il Dpr 8 marzo 1999 n. 275, contenente il regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato in attuazione dei principi contenuti nell’art. 21 della legge 59/1997 (legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa: cd. legge Bassanini).
L’art. 21 L. 59/1997 ha rappresentato una svolta nell’universo della scuola, avendo codificato il principio dell’autonomia didattica ed organizzativa che si concretizza nel potere, attribuito al capo dell’istituto, di organizzare l’offerta di servizi didattici diversi, di introdurre nuove tecnologie, di predisporre corsi extracurricolari, finalizzati sia a raccordare la formazione scolastica dello studente con il mondo del lavoro sia ad attribuire una istruzione agli adulti, ciò comunque nel rispetto degli obiettivi e degli standard del sistema nazionale.
Il Dpr 275/1999 intende l’autonomia organizzativa e didattica delle scuole come garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale. Prevede la progettazione e la realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti.
L’obiettivo è di assicurare il successo formativo, coerentemente alle finalità del sistema di istruzione e all’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
L’art. 1 del Dpr 275/1999 chiarisce che le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (decreto legislativo di attuazione della delega al Governo contenuto nella L. 59/1997).
A tal fine, le istituzioni scolastiche interagiscono tra loro e con gli enti locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra esigenze e potenzialità individuali con gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
Le profonde innovazioni introdotte dal Dpr 275/1999 hanno di conseguenza reso necessario vari interventi anche sul Dpr 567/1996. Ciò è avvenuto con le modifiche ed integrazioni apportare sia con il Dpr 9 aprile 1999, n. 156 sia con il Dpr 13 febbraio 2001, n. 105.
Il Dpr 156/1999 ha completato la disciplina in materia con una definizione più puntuale e comprensiva delle attività propriamente scolastiche che ne costituiscono l’oggetto; ha inoltre assicurato alle medesime l’assistenza sanitaria e ha rafforzato le consulte provinciali quali luoghi di coordinamento delle iniziative studentesche, definendo le forme di collaborazione con l’Amministrazione scolastica.
Il Dpr 156/1999 ha, altresì, apprestato i necessari correttivi per adeguare la normativa al nuovo regime di completa autonomia delle istituzioni scolastiche ed al riordinamento del Ministero, a seguito del Dpr 6 novembre 2000, n. 347 contenente per l’appunto il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Altrettanto significative le modifiche e le integrazioni introdotte con Dpr n. 105 del 2001, il cui articolo 6, in particolare, inserendo l’articolo 5-bis al Dpr n. 567 del 1996, ha previsto l’istituzione del “Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative” e dell’analogo “Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative”.
I Forum si pongono quali luoghi di incontro e di consultazione tra Ministero e rappresentanze del mondo studentesco e delle famiglie. Essi non sono sostitutivi ma complementari ai canali istituzionali degli organismi collegiali della scuola, composti anch’essi da dette rappresentanze, e dovrebbero assumere un ruolo propulsivo e propositivo – godendo di ampia autonomia di azione – per quelle iniziative, anche in campo formativo, che poi formalmente sono decise ed assunte dagli organismi istituzionali. In tal modo si tenderebbe ad ampliare la fase preliminare, per gli aspetti partecipativi e propositivi, degli “utenti” della scuola in modo da assicurare stabilità e continuità al dialogo con il mondo degli studenti e dei genitori.
In prima attuazione del menzionato art. 5-bis, con decreto ministeriale 18 febbraio 2002 n. 14 è stato istituito il Forum delle associazioni dei genitori; successivamente, con decreto ministeriale 11 luglio 2002 n. 79, il Forum delle associazioni studentesche.
Poiché, peraltro, le disposizioni dell’art. 5-bis (inserito si ricorda dal Dpr 105/2001) riguardano solo l’istituzione ed il primo funzionamento dei menzionati Forum, per rendere effettivamente operativi questi organismi si è reso necessario dettare una disciplina più articolata. Era infatti necessario fissare, in particolare, i requisiti di maggiore rappresentatività a livello nazionale delle associazioni, le procedure di ammissione e di accreditamento ai Forum, la possibilità di costituzione di analoghi organismi regionali, i modi di pubblicità delle pronunce e delle attività dei Forum in questione.
Per questo specifico scopo è stato emanato di recente il Dpr n. 301 del 2005 con il quale, oltre ad apportarsi modifiche di dettaglio al Dpr n. 567 del 1996, si introduce mediante l’inserimento dell’art. 5-ter una disciplina distinta ma comunque omogenera tra Forum delle associazioni studentesche e Forum dei genitori.
Il decreto in esame si compone di sei articoli, così rubricati:
art. 1: Ulteriori modifiche ed integrazioni al Dpr 10 ottobre 1996, n. 567;
art. 2: Forum nazionale delle associazioni studentesche;
art. 3: Forum nazionale delle associazioni dei genitori;
art. 4: Elezioni dei componenti delle consulte provinciali;
art. 5: Trattamento economico dei partecipanti ai Forum;
Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell’adunanza dell’11 settembre 2002, le osservazioni del quale sono state sostanzialmente recepite dal Ministero riferente, con eccezione delle proposte relative all’incremento dei fondi per la partecipazione degli studenti e dei genitori dei Forum, nonché relative all’estensione della copertura finanziaria a tutte le componenti degli organi collegiali territoriali e relative, ancora, alla costituzione di Forum analoghi a livelli inferiori a quelli regionali.
E’ stato poi reso il parere del Consiglio di Stato che, nell’adunanza del 23 giugno 2003, si è espresso favorevolmente con alcuni suggerimenti di modifica allo schema di decreto
[7].
Il Dpr n. 301/2005 in esame introduce ulteriori modifiche ed integrazioni alla disciplina dettata dal Dpr 10 ottobre 1996, n. 567.
L’iniziativa normativa si ricollega, principalmente, all’esigenza di prevedere una regolamentazione più adeguata dei Forum delle associazioni delle associazioni studentesche e dei genitori. E’ ribadito che scopo dei Forum è di sostenere l’attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo ed al confronto con il mondo degli studenti e dei genitori.
Riguardo ai Forum degli studenti, l’articolo 2 del Dpr 301/2005, nel modificare l’art. 5 bis del Dpr 567/1996 (ora rubricato “Forum nazionale delle associazioni studentesche”), ha previsto (artt. 2 e 3 del decreto) i criteri per l’ammissione al Forum, quelli per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello nazionale. Ha inoltre dettato la disciplina per le procedure di ammissione delle associazioni o delle confederazioni di associazioni, previa istanza documentata e previo espletamento della necessaria istruttoria da parte dei competenti uffici del Ministero.
Il Forum nazionale delle associazioni studentesche è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni. Per l’avviamento dell’attività dei Forum sono stati indicati direttamente gli organismi che, in base a pregresse esperienze, dimostrano di essere in possesso del prescritto livello di rappresentatività.
Ai fini dell’ammissibilità al Forum, sono imposti diversi requisiti soggettivi ed oggettivi – in negativo ed in positivo – per le associazioni: devono esser costituite da alunni frequentanti nell’anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario; devono possedere uno statuto o documento costitutivo nel quale sia esplicitata la volontà di operare per l’interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione; lo statuto non può contenere alcun collegamento con partiti politici.
Quest’ultimo requisito, in negativo, ha un obiettivo chiaro, avendo voluto il legislatore escludere saggiamente legami con partiti politici che rischierebbero di diventare intrusivi e distorsivi delle attività propria delle associazioni.
L’altro requisito, quello in positivo, riguardante l’indicazione nello statuto della volontà dell’Associazione di operare per l’interesse della scuola attraverso un programma generale, appare ad una prima analisi pleonastico e retorico; in verità esso ha l’intento di consentire la partecipazione ai Forum non a tutte le associazioni studentesche in quanto tali – le quali, pur rispondendo al requisito soggettivo di essere costituite da studenti potrebbero infatti essere ispirate a scopi affatto diversi da quelli specifici del mondo della scuola (ad es., si pensi ad un’associazione scolastica goliardica o di carattere esclusivamente sportivo) – ma soltanto a quelle che hanno obiettivi statutari congruenti e compatibili ai fini specifici del Forum.
L’ulteriore prescrizione, quella del rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione, per quanto ovvia, si muove nel solco della tendenza del sistema di esigere o promuovere l’adozione, con gli atti di autonomia associativa, di norme di tutela della democraticità interna. Questa prescrizione potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale, ponendo un vincolo all’autonomia privata. In senso contrario, è stato ormai sufficientemente dimostrato che simili dubbi appaiono poco fondati con riguardo alle norme promozionali rivolte ad alcuni tipi di enti, sotto il profilo della loro conformità al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Questo principio non preclude infatti al legislatore ordinario di riservare ad organismi ritenuti meritevoli un trattamento differenziato rispetto ad altri, né esclude il potere di dettare speciali norme di favore, né quello di subordinarne l’applicazione all’assolvimento di particolari oneri, né infine, com’è nel caso in esame, di dettare limitazioni alla partecipazione ad organismi quali i Forum.
Ai fini dell’ammissione al Forum studentesco, nella prima fase di applicazione del regolamento, la disposizione transitoria contenuta all’art. 2, comma 3, del Dpr 301/2005 conferma le associazioni studentesche già individuate con il Dm 79/2002, ritenute in possesso di un adeguato grado di rappresentatività a livello nazionale.
Il comma 4 dell’art. 5 bis Dpr 367/1996, inserito dal Dpr 301/2005 in argomento, allarga l’accreditamento per i Forum ad associazioni o confederazioni di associazioni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare o in base a criteri quantitativi ovvero per essere presenti nel territorio nazionale in almeno quattro regioni.
In particolare, riguardo ai criteri quantitativi, il menzionato art 5-bis, comma 4, lettera a) richiede, in alternativa, il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:
– numero di associati non inferiore a 3000 unità;
– numero di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità;
– numero di rappresentanti nelle consulte provinciali non inferiore a 100 unità;
– numero di progetti realizzati a norma dell’art. 4 del Dpr 567/1996 non inferiore a 100 unità
[8];
– risultato pari a 100 sui medesimi valori numerici qualora le associazioni o loro confederazioni, pur non conseguendo alcuno dei valori minimi sopra indicati, presentano in due dei sopra indicati presupposti percentuali che sommate tra di loro siano pari a 100.
Il comma 4 dell’art. 5 bis in argomento riguarderebbe i criteri di accreditamento al Forum fissati in via definitiva, sebbene la sua formulazione non appaia del tutto univoca; ed invero, l’espressione iniziale “possono essere altresì accreditate” sembra introdurre ulteriori criteri di accreditamento provvisori oltre quelli indicati al comma 3 il quale, come sopra precisato, per la fase di prima applicazione riconosce automaticamente le associazioni studentesche individuate con Dm 79/2002. Il dubbio è comunque superato dalla lettura del successivo comma 5, in materia di istruttoria per le domande di accreditamento. L’ultimo periodo del citato comma precisa che la Direzione generale per lo studente – organismo del MIUR al quale sono demandate l’istruttoria e la verifica delle pratiche di accreditamento – verifica con periodicità annuale, la persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l’associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo. E’ evidente, pertanto, che la periodicità annuale della verifica non può che riferirsi ad un sistema a regime e definitivo di accreditamento.
L’art. 3 del Dpr 301/2005, inserendo l’art. 5-ter al Dpr 367/2001, disciplina separatamente il Forum nazionale delle associazioni di genitori, istituite, come sopra menzionato, con Dm 18 febbraio 2002, n. 14.
Non sembra utile dilungarsi sui criteri di accreditamento provvisorio e definitivo relativi ai Forum dei genitori, i quali ricalcano sostanzialmente quelli predisposti per gli analoghi Forum studenteschi e, per il cui approfondimento, si rimanda alla dettagliata disciplina regolamentare.
Appare invece opportuno rimarcare che il fine del Forum nazionale delle associazioni dei genitori è quello di “valorizzare la partecipazione e l’attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche”.
Al fine di incentivare una partecipazione anche a livello regionale, il comma 7 degli art. 2 e 3 del Dpr 301/2005 prevede che i dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono costituire Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti e dei genitori aderenti ai relativi Forum nazionali. Previe intese tra le regioni e gli uffici scolastici regionali possono prendervi parte anche le associazioni di studenti e di genitori maggiormente rappresentative in ciascuna regione, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti per l’accreditamento nazionale in relazione alle “dimensioni territoriali” delle medesime regioni. Quest’ultima previsione è francamente generica e di difficile comprensione, se non altro perché non è dato comprendere come si possano applicare in via analogica, a livello regionale, i criteri previsti per l’ambito nazionale facendo riferimento alle “dimensioni territoriali” delle regioni e non, come sembrerebbe più congruo, al numero di abitanti.
Sono inoltre previste forme di pubblicità delle attività dei Forum, facendosi riferimento ai dati risultanti dai verbali delle riunioni.
Infine, l’art. 5 del Dpr 301/2005 estende opportunamente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dal Dpr 367/1996, già prevista in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative- anche al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti degli studenti e dei genitori che partecipano ai rispettivi Forum, ritenendosi tale misura indispensabile per assicurare il normale funzionamento di questi organismi.
C’è da augurarsi che gli interventi normativi appena descritti riescano nell’intento di dare piena espansione ai Forum degli studenti e dei genitori, i quali senza dubbio si presentano come luoghi sempre più decisivi per “istituzionalizzare” la base partecipativa e democratica degli utenti nelle diverse iniziative che interessano il mondo della scuola.
[1] L’art. 326, comma 19, ha previsto che gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all’educazione, alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. Le iniziative di questo tipo rientrano tra quelle previste dall’articolo 10 comma 2, lettera
e), del testo unico D. lgs. 297/1994, e sono deliberate dal consiglio d’istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
[2] L’art. 1, comma 4, del Dpr 567/1996 prevede che a richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare interesse.
Il comma 5 ha attribuito al Ministro il compito di avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell’ambito del Dpr 567/1996 medesimo.
[3] Non sembra possibile pertanto che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere a tali fini utilizzati nel periodo di interruzione estiva delle attività scolastiche.
[4] L’art. 3, comma 2, del Dpr 567/1996 dispone che la collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare. Il comma 3 chiarisce inoltre che le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Il comma 4 precisa invece che le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal regolamento. L’accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d’istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco
[5] Ai sensi dell’’art. 3, comma 3, tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
[6] Il comitato adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola, il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano.
[7] È stato, altresì, acquisito il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze, con nota dell’Ufficio legislativo n. 38378 del 16 dicembre 2002, e il parere del Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 3722 del 31 gennaio 2003, il quale ha segnalato l’esigenza di alcune modifiche di carattere formale.
[8] L’art. 4, comma 2, del Dpr 567/1996 prevede che, negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, le iniziative complementari dell’iter formativo possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche; esse sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto
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