Infortunio del socio lavoratore e copertura INAIL, i confini dell’attività “manuale”

Copertura INAIL e soci lavoratori: la Cassazione estende la tutela a ogni attività manuale connessa alle mansioni, anche non prevalente.

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Ai sensi dell’articolo 4, numero 7, del d.P.R. n. 1124/1965, rientra nella copertura assicurativa INAIL ogni attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni lavorative del socio di cooperativa, pure se non connotata da prevalente manualità, a condizione che risulti strumentale o prodromica alla prestazione lavorativa. La nozione di “occasione di lavoro” include anche attività preparatorie e funzionali, in coerenza con la finalità protettiva dell’assicurazione prevista dall’art. 38 Costituzione, volta a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

Corte di Cassazione -Sez. L- ordinanza n. 27152 depositata il 10-10-2025

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Indice

1. La vicenda: l’infortunio del socio lavoratore


La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27152 depositata il 10 ottobre 2025, affronta una questione di peculiare rilevanza nel diritto del lavoro e nella tutela previdenziale: la copertura assicurativa INAIL in favore dei soci lavoratori di cooperative. La vicenda origina dalla domanda di un socio lavoratore preordinata a ottenere il riconoscimento dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea e dell’indennizzo per invalidità permanente, a seguito di un infortunio occorso durante un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica di infiltrazioni e alla predisposizione di interventi manutentivi.
Il Tribunale di Napoli in prima battuta aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’attività svolta non fosse qualificabile come “manuale” ai sensi dell’articolo 4, numero 7, del d.P.R. n. 1124/1965, e quindi non rientrante nella copertura assicurativa obbligatoria. La Corte territoriale di Napoli ha confermato la decisione, escludendo che l’infortunio fosse avvenuto in “occasione di lavoro”, quindi sostenendo che l’attività del socio non presentasse le caratteristiche richieste per l’assoggettamento all’obbligo assicurativo.

2. Il riferimento normativo


Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, rappresenta il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Italia. Per quanto interessa in questa sede, l’articolo 4 elenca le persone assicurate, con la finalità di garantire protezione a differenti categorie di lavoratori, incluse quelle meno evidenti ovvero atipiche. Il comma 7 dell’articolo in questione risulta di peculiare interesse in quanto estende l’assicurazione pure ai soci delle cooperative e di ogni altra tipologia di società, pure di fatto, che prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di sovrintendenza o direzione altrui, similmente a quanto previsto per dipendenti e altri lavoratori sotto la direzione altrui. Riconoscimento siffatto è rilevante in quanto tutela quei soggetti che, pur non essendo lavoratori dipendenti in senso stretto, partecipano in modo attivo alla conduzione dell’impresa e svolgono un ruolo lavorativo che li espone ai medesimi rischi professionali. Tale previsione comprova un’estensione inclusiva della tutela assicurativa, che considera le differenti forme di organizzazione del lavoro e le modalità di esercizio dell’attività lavorativa nell’ambito cooperativo e sociale.

3. Il ricorso per Cassazione


Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello, deducendo la violazione degli articoli 2 e 4 del d.P.R. n. 1124/1965, in riferimento all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c. Secondo la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente in giudizio, la Corte d’Appello aveva erroneamente escluso la natura manuale dell’attività svolta, nonostante avesse riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la cooperativa. Il sopralluogo effettuato, pur non essendo manuale in senso stretto, risultava funzionale e strumentale all’esecuzione delle mansioni lavorative, e perciò idoneo a integrare l’occasione di lavoro.

4. La decisione della Cassazione


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Napoli in differente composizione. Il Collegio ha ritenuto che l’attività svolta dal socio, pur non essendo strettamente manuale, fosse connessa alle mansioni lavorative e quindi rientrante nella copertura assicurativa prevista dalla legge.
La Corte ha richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’articolo 4, numero 7, del d.P.R. n. 1124/1965 deve essere interpretato in senso estensivo, includendo nella copertura assicurativa ogni attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni lavorative, anche se non prevalente o esclusiva. In particolare, si è fatto riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione n. 24765/2017 e n. 2838/2018, che hanno chiarito la nozione di “occasione di lavoro” quale inclusiva di tutte le attività che concretizzano un rischio tale da determinare una situazione di bisogno tutelata dall’assicurazione. Più in particolare, nella prima pronuncia del 2017, era stato spiegato che l’articolo 4, numero 7, d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale, ai sensi dell’art. 38 Costituzione, non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo. Ulteriormente, nel 2018, si era stabilito che l’occasione di lavoro di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 1124/1965 non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga nel corso dello svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo e insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore, purché connesse con le mansioni lavorative, con il solo limite, in quest’ultima ipotesi, del cd. “rischio elettivo”, dovendosi dare rilievo, in attuazione dell’articolo 38 Costituzione, non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, bensì a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta. In applicazione di tale principio, la Corte aveva cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non indennizzabili i danni riportati da un lavoratore artigiano, vittima di un incidente stradale mentre si recava in un opificio per controllare i lavori di allacciamento della linea elettrica per il funzionamento di strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel medesimo.
La Corte, inoltre, ha citato un successivo proprio precedente (Cassazione n. 32257/2021) dove era stato osservato che rientrano nella nozione di occasione di lavoro anche le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché a esse connesse. Nel dettaglio, sempre in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, era stato stabilito che costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse. Nella specificità, la Suprema Corte aveva riconosciuto la tutela assicurativa in favore di un muratore, deceduto nel corso di un sopralluogo presso il cantiere di un terzo, in vista dell’affidamento in subappalto di una parte dell’opera a lui commissionata. Nella specie di cui all’ordinanza in disamina, il sopralluogo effettuato dal socio era chiaramente funzionale alla predisposizione dell’intervento manutentivo, e quindi strumentale all’esecuzione della prestazione lavorativa.

5. Il principio di diritto


La pronuncia ribadisce un principio di diritto di grande rilevanza: 
“L’articolo 4, n. 7, del d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretato nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità.”
Il collegio romano della Sezione Lavoro evidenzia la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale, e la necessità di attribuire alla disposizione un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione che, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, è preordinata non tanto a prevenire il rischio, quanto a tutelare la situazione di bisogno derivante dall’evento lesivo.

6. Implicazioni pratiche per l’avvocato


L’ordinanza in disamina offre spunti strategici fondamentali per l’avvocato che si occupa di contenzioso previdenziale e infortunistico:

  • Analisi funzionale dell’attività svolta. È essenziale che il legale analizzi in modo approfondito la natura dell’attività svolta al momento dell’infortunio, valorizzando ogni elemento che ne comprovi la connessione con le mansioni lavorative. Anche attività apparentemente “non manuali” possono rientrare nella copertura INAIL ove risultino strumentali o prodromiche alla prestazione lavorativa.
  • Contestazione delle interpretazioni restrittive. L’avvocato dovrebbe proporre tesi che si collocano oltre le letture formalistiche e restrittive dell’articolo 4, numero 7, d.P.R. n. 1124/1965, evidenziando la ratio protettiva della norma e richiamando la giurisprudenza di legittimità che ne ha ampliato il campo di applicazione.
  • Richiamo ai principi costituzionali. La difesa può essere rafforzata invocando l’articolo 38 Costituzione, che impone la tutela della situazione di bisogno derivante da infortunio, indipendentemente dalla classificazione rigida dell’attività svolta. La protezione assicurativa deve essere garantita in funzione del rischio concretizzato, non della forma dell’attività.
  • Strategia probatoria. È opportuno raccogliere prove documentali e testimoniali che dimostrino la strumentalità dell’attività svolta rispetto alle mansioni lavorative. Relazioni tecniche, ordini di servizio, testimonianze di colleghi e superiori possono risultare decisive.
  • Approccio sistemico e giurisprudenziale. L’avvocato dovrebbe costruire la propria strategia difensiva tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale e dell’interpretazione sistemica delle norme, evitando letture isolate e formalistiche. La Cassazione ha chiarito che la tutela assicurativa deve essere interpretata in modo coerente con le finalità sociali e protettive dell’ordinamento.

7. Conclusioni


L’ordinanza n. 27152/2025 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione rappresenta un fondamentale chiarimento in materia di copertura assicurativa INAIL per i soci lavoratori. Andando oltre la visione restrittiva dell’attività “manuale”, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui ogni attività collegata alle mansioni lavorative, anche se non manuale in senso stretto, può rientrare nella tutela assicurativa se concretizza un rischio lavorativo.
Per il professionista del diritto la pronuncia in argomento costituisce un prezioso supporto interpretativo e operativo, utile per orientare la difesa in situazioni analoghe e per promuovere una lettura evolutiva e garantista della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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