Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

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La fattispecie delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) è disciplinata nel libro II del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Tale norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, il legislatore con la norma de quo presidia il regolare e buon andamento della P.A., con la finalità di proteggere la genuina formazione della volontà dell’ente pubblico. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) di competenza del tribunale collegiale (art. 33 bis c.p.p.)

>>>Leggi in proposito: I delitti di peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)<<<

Si configura la fattispecie delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) quando: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

L’articolo in scrutinio è stato introdotto dal legislatore con la legge 29 settembre, n. 300 – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato dell’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica -.

La norma de qua, attinente alle c.d. frodi comunitarie, è stata introdotta con la finalità di censurare quei comportamenti che non integrando gli estremi di cui all’art. 640 bis – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – abbiamo ad oggetto comportamenti caratterizzati dal mero silenzio antidoveroso o dall’induzione in errore. Sicché, la condotta tipica si snoda lungo due direzioni: “… mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute…”, rendendo necessario il rinvio a norme extrapenali che fanno sorgere il dovere di verità in capo al soggetto dichiarante. Pertanto, il comportamento delittuoso si compone sia di condotte attive  che di condotte omissive con riferimento ad informazioni dovute all’ente che rilascia il finanziamento.

L’art. 316 ter c.p. è posto a presidio del buon andamento della Pubblica Amministrazione,  tutelando nello specifico la corretta destinazione delle finanze erogate dall’ente pubblico affinché non vengano distratte dalla finalità allocata. Altresì, la norma de qua tutela la formazione, libera, della volontà della Pubblica Amministrazione, in merito ai versamenti di distribuzione ed erogazione di risorse economiche, con la finalità di reprimere l’attribuzione non dovuta e di conseguenza l’indebito conseguimento, censurando il mancato obbligo di verità posto in capo al soggetto che richiede il finanziamento.

Con riferimento all’elemento oggettivo l’articolo in commento dispone che il delitto sia configurato anche dal conseguire “per altri” le “sovvenzioni”. La fattispecie delittuosa di cui all’art. 316 ter c.p. si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo ottiene la concreta disponibilità del finanziamento, sul punto così dispone la Corte di Cassazione: “ Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l’accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell’atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico”. (Applicando tale principio, la Corte di Cassazione ha identificato nel luogo dove ha sede l’ente pubblico erogante il finanziamento la competenza territoriale, giudicando, al contrario, irrilevante il luogo in cui era stata presentata la documentazione ad opera del soggetto richiedente)  (Cass. n. 12625/2013).

Per far fronte alle frequenti frodi perpetrate ai danni di enti previdenziali, giurisprudenza costante ritiene che: “Nella fattispecie in scrutinio rientra anche la condotta del datore di lavoro che, attraverso un’apparente esposizione di danaro corrisposto al dipendente ad esempio a titolo di indennità per malattia, assegni familiari, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà mai corrisposte; con quelle da lui dovute dall’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni” (Cass. n. 15989/2016 e Cass. 7594/2019).

In relazione al concorso con la fattispecie delittuosa di malversazione di erogazioni pubbliche di cui all’ art. 316 bis c.p. , giova ricordare che quest’ultima riguarda un momento differente rispetto a quello inerente il delitto de quo, ossia la fase di richiesta di finanziamento all’ente pubblico e non quella del successivo utilizzo.

“Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter), diversamente dal reato di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) è configurabile anche nel caso di indebita percezione di erogazione”. (Cass. Sez. Unite, n. 16568/2007).

Con riferimento al rapporto con la fattispecie delittuosa di cui all’art. 640 bis c.p. – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – la norma de qua si pone in un rapporto di sussidiarietà e non di specialità, dovendo trovare applicazione l’art. 316 – ter c.p. solamente qualora difettino gli estremi della truffa. A tal proposito si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno statuito che: I delitti di cui agli artt. 316 – ter e 640 – bis c.p., configurabili entrambi, diversamente dal delitto previsto dall’art. 316 bis c.p., anche nel caso di indebita erogazione di contributi di natura, sono in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Sicché il residuale e meno grave delitto di cui all’art. 316 ter c.p., che diversamente da quello di cui all’art. 640 bis c.p. assorbe anche i delitti di falso ideologico previsto dall’art. 483 c.p. e di uso di atto falso previsto dall’art. 489 c.p., è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa(Cass. Sez. Un. n. 16568/2007).

Infine, si segnala, che la rubrica è stata modificata dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D. L. 25 febbraio 2022, n. 13 – Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché  sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili -.

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