Inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per insussistenza della finalità conciliativa

Redazione 30/04/19
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di Stefano Barbiani

Il provvedimento che si commenta (Tribunale di Rimini, ordinanza del 14 aprile 2019 n. 414) concerne una pronuncia di inammissibilità di un ricorso presentato ex art. 696 bis c.p.c. dalla vittima (qualificatasi tale) di un sinistro stradale la quale richiedeva la nomina di una CTU medico legale che accertasse la natura, l’entità, la tipologia ed il nesso eziologico delle lesioni asseritamente riportate conseguenti al sinistro e quantificasse i relativi danni subiti.

Con ordinanza del 14 aprile 2019 il Giudice del Tribunale di Rimini, preso atto della posizione assunta dalla Compagnia di Assicurazione costituitasi nel giudizio cautelare ed, in particolare, della produzione da questa effettuata concernente una querela sporta nei confronti del ricorrente per il reato di truffa ai danni dell’assicurazione, ritenuto che non vi fossero le condizioni per una conciliazione della lite, dichiarava inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare.

Nello specifico il Tribunale, rilevata la pendenza tra le parti di un procedimento penale giudicato di per se stesso preclusivo del bonario componimento della lite, concludeva per l’impossibilità di invocare lo strumento conciliativo di cui all’art. 696 bis c.p.c. precisando che la contestazione sollevata dal resistente non si era semplicemente tradotta nella mera negazione dell’an debeatur ma era stata estesa allo stesso accadimento del fatto storico così come prospettato dal ricorrente.

Il Giudicante evidenziava, altresì, come la riserva di costituzione di parte civile avanzata dal querelante all’atto di dare impulso all’esercizio dell’azione penale avrebbe avuto quale prevedibile conseguenza l’ampliamento di una situazione conflittuale già in atto, peraltro, assai più articolata e complessa di quella rappresentata in sede di ricorso e si determinava al rigetto della domanda per inammissibilità.

La decisione in oggetto si inserisce a pieno titolo, seppur con qualche connotato di specialità, nell’ambito di un variegato panorama giurisprudenziale che in tema di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi contrappone pronunce favorevoli e contrarie a seconda che si aderisca alla tesi estensiva ovvero restrittiva dell’istituto.

In conformità al primo orientamento, l’espletamento della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi dovrebbe essere ammessa in ogni caso, ossia tanto a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti classici del fumus boni iuris e del periculum in mora propri dei procedimenti cautelari, che anche dell’effettiva volontà conciliativa di tutte le parti, essendo ogni questione relativa alla ammissibilità dell’istituto rimessa al giudice dell’eventuale e successivo giudizio di merito.

Secondo tale prospettiva il ruolo del giudice verrebbe relegato a quello di mero garante del procedimento essendogli preclusa ogni valutazione sui fatti e sui diritti fatti valere dal ricorrente, così come gli sarebbe inibita ogni disamina inerente la probabile fondatezza della pretesa risarcitoria dedotta a sostegno dell’istanza di istruzione preventiva, anche quando l’an debeatur sia oggetto di specifiche contestazioni ad opera del convenuto.

Con specifico riferimento alla posizione processuale dichiaratamente assunta dalle parti circa la loro indisponibilità ad un eventuale componimento della controversia, si segnalano pronunce di merito[1] le quali, muovendo dal tenore letterale della norma, che non prevede tra i requisiti di ammissibilità della domanda la non contestazione dell’an debeatur, si sono espresse per la ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. anche qualora la parte resistente abbia dichiarato espressamente negli atti difensivi di non voler addivenire alla conciliazione della controversia.

Gli elementi a conforto della suddetta tesi risiedono principalmente in un’esegesi della norma particolarmente fedele al suo dettato letterale dal quale si ricava, in prima battuta, che l’art. 696 bis c.p.c. non richiede quale suo presupposto la comune volontà di conciliare la lite.

Al contrario, la “composizione della lite” è solamente il fine a cui aspira il ricorrente ed il testo della disposizione, nella parte in cui delega al CTU, prima del deposito della relazione ma soltanto ove possibile, l’esperimento della conciliazione conferma che il raggiungimento di un’intesa tra le parti è soltanto un’eventualità che può verificarsi o meno durante l’iter del procedimento.

Ove la volontà del legislatore fosse stata diversa è ragionevole pensare che la norma avrebbe indicato la necessità di un ricorso congiunto delle parti.

La finalità conciliativa, in altri termini, non deve temporalmente attestarsi al momento della presentazione del ricorso come possibilità concretamente realizzabile ma può maturare durante lo svolgimento delle operazioni di istruzione preventiva tanto che è in quel preciso momento processuale, prima che si compia il deposito della CTU, che il consulente nominato dal Giudice, ove me ricorrano le condizioni, è investito del ruolo di conciliatore.

L’ulteriore argomento a sostegno della tesi estensiva si fonda sulla ratio della norma, ossia sulla sua finalità deflattiva del contenzioso che verrebbe inevitabilmente frustrata ove si rimettesse all’arbitrio della parte resistente l’applicabilità dell’istituto.

Ovviamente una simile impostazione che garantisce sommamente il diritto della parte ricorrente di accedere senza filtri all’istituto della istruzione preventiva reca in sé qualche stortura quale quella di consentire lo svolgimento di consulenze tecniche esplorative, ad ampio raggio, sia in relazione all’oggetto dell’indagine che delle parti coinvolte, in taluni casi totalmente estranee al rapporto giuridico sottostante, vanificando in tal modo la finalità deflattiva dello strumento ed aprendo la strada a possibili abusi dello strumento processuale.

Proprio per arginare le possibili derive dell’istituto si è contrapposta una tesi restrittiva che riconosce al giudice il potere di valutare, ai fini dell’ammissibilità del procedimento, la sussistenza o meno del fumus boni iuris con la precisazione che nel compimento di tale valutazione il giudice non deve riferirsi all’eventuale futuro giudizio di merito ma alla conciliazione.

Ed in effetti, qualora il giudice valutasse, pur sommariamente, la fondatezza della domanda del ricorrente formulerebbe un giudizio che esula dall’ambito e dalle funzioni proprie del giudizio di istruzione preventiva a fini conciliativi.

Dunque, il giudice nell’esercizio delle sue prerogative non dovrà e non potrà sindacare la ammissibilità e rilevanza della prova di cui gli viene demandata la preventiva assunzione rispetto al diritto sostanziale che il ricorrente farà eventualmente valere nel giudizio di merito ma dovrà formulare il suo convincimento avuto riguardo alla finalità dell’istituto azionato che è proprio quella di giungere ad una conciliazione della lite evitando l’instaurazione della successiva causa di merito.

Vi è, tuttavia, da segnalare che nell’ambito di tale orientamento si registra anche una posizione ancor più restrittiva che ritiene che la valutazione giudiziale debba estendersi all’analisi dell’an debeatur in considerazione del fatto che verrebbe elusa la finalità conciliativa ogni qualvolta insorgesse tra le parti in causa una controversia non sull’entità risarcitoria ma anche sull’effettiva sussistenza del diritto leso oltre che sull’individuazione del soggetto eventualmente tenuto al risarcimento.

In tutte le situazioni prospettate la celebrazione del giudizio di istruzione preventiva finalizzato alla conciliazione sarebbe di fatto inutile per l’impossibilità del raggiungimento del fine voluto dal legislatore.

Ebbene, se in base al primo orientamento la sussistenza di una lite tra le parti (su qualunque aspetto della controversia) è il presupposto dell’istituto, il dato di partenza di un iter processuale che può eventualmente concludersi con una conciliazione, secondo l’altra impostazione, da ultimo esaminata, la pendenza di un conflitto tra le parti da presupposto dell’azione cautelare si trasforma in una circostanza ostativa al suo esercizio ove renda di fatto non percorribile la strada conciliativa[2].

È in quest’ultimo scenario che si colloca la pronuncia in commento la quale, tuttavia, a giustificazione del diniego della domanda introduce la disamina di un elemento ulteriore e diverso rispetto alla mera contestazione dell’an debeatur formalizzata dalla parte resistente.

È, infatti, il richiamo alla pendenza di un altro procedimento giudiziario, nella fattispecie di natura penale, originato dai medesimi fatti posti a fondamento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e pendente tra i medesimi soggetti a condurre il Tribunale di Rimini a formulare una prognosi negativa circa la possibilità di una soluzione conciliativa all’esito di un eventuale giudizio di istruzione preventiva.

A tal proposito si consideri che l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di natura medico legale finalizzata ad accertare le lesioni lamentate dal ricorrente non avrebbe certamente potuto risolvere i nodi posti dalla Compagnia di Assicurazione i quali, per essere sciolti, necessitano di accertamenti di altra natura.

Pare di comprendere che nella valutazione operata dal giudice l’orizzonte valutativo della finalità conciliativa prevista dall’art. 696 bis c.p.c. abbia valicato i confini del giudizio di merito in sede civile per la tutela del diritto sostanziale prospettato dal ricorrente per raggiungere altri ambiti processuali che vedano contrapposte le medesime parti per fatti collegati a quelli dedotti in sede cautelare.

[1] Tribunale di Milano, 17 febbraio 2015 – Tribunale di Mantova, 22 marzo 2011- Tribunale di Arezzo, 4 luglio 2011.

[2] Tribunale di Firenze, 7 giugno 2017 – Tribunale di Pisa, 2 giugno 2017.

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