In tema di diritto di un’impresa, una volta sanate le irregolarità riscontrare, di essere invitata ad una procedura ristretta di una Stazione appaltante munita di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi a

Lazzini Sonia 25/09/08
Scarica PDF Stampa
Stante la normativa di l’art. 232, co. 2, del d. dls. n. 163 del 2006 prevede che “gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati”, nel caso in cui un’impresa non venga ammessa dalla Stazione Appaltante a far parte dell’elenco dei fornitori in ragione della presenza di unasituazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non è automatico, una volta dimostrata la regolarizzazione, che la dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria – e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti –possano avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all’uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso la Stazione Appaltante medesima
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 3503 dell’ 11 luglio 2008 , inviata per la pubblicazione in data 17 luglio 2008, emessa dal Consiglio di Stato a totale modifica del giudizio di primo grado (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 13724/2007***)
 
< Ritenuto che l’ENEL è dotata di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163/2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare;
 
Considerato che la partecipazione alla procedura negoziata oggetto del presente giudizio era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validità per i servizi di vigilanza;
 
Ritenuto che la società La ALFA s.r.l. era priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara essendo stata esclusa dall’Enel con nota del 23 novembre 2006 in ragione della situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
 
Ritenuto che la dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria – e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti – non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all’uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l’Enel;>
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 3503 dell’ 11 luglio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
N.3503/08
Reg.Dec.
N. 9548 Reg.Ric.
ANNO   2007
Disp.vo 366/2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ENEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************* ed *************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via della Farnesina 272;
contro
l’Istituto di Vigilanza “La ALFA” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. *************, con il quale elettivamente domicilia in Roma, a via Sicilia n. 50, presso l’avv. ****************;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 13724/2007
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ALFA s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2008 il Consigliere ******************;
Uditi per le parti gli avv.ti Molé e *****;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che l’ENEL è dotata di un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell’art. 232 comma 1, d.lgs. n. 163/2006, che funge da preselezione dei candidati alle gare da essa indette, per i quali l’iscrizione in tale sistema di qualificazione costituisce una condizione preliminare per essere destinatari dell’invito a partecipare;
Considerato che la partecipazione alla procedura negoziata oggetto del presente giudizio era espressamente consentita solo alle imprese che risultavano qualificate, con la qualificazione in corso di validità per i servizi di vigilanza;
Ritenuto che la società La ALFA s.r.l. era priva della necessaria qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara essendo stata esclusa dall’Enel con nota del 23 novembre 2006 in ragione della situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto che la dichiarazione della società di aver sanato la propria situazione debitoria – e anche i certificati di regolarità fiscale dalla stessa prodotti – non possono avere un istantaneo effetto di riqualificazione essendo all’uopo necessario attivare il procedimento di riqualificazione presso l’Enel;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi, anche in considerazione delle alterne vicende processuali;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2008, con l’intervento dei Signori:
***************                                  Presidente
*************                        Consigliere
***************                                  Consigliere
********************                           Consigliere
******************                             Consigliere rel. ed est.
 
PresidenCLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                           Segretario
******************                        *****************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 11/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                                                       Il Direttore della Segreteria
 
 
***
Riportiamo qui di seguito il giudizio di primo grado
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. I, n. 13724/2007
 
N. 13724  reg. sent.
anno   2007
N. 3773   reg. gen.
anno  2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
 
sul ricorso n. 3773/07 reg. gen. proposto da La ALFA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. ***********’******, rappresentata e difesa dall’avv. *************, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cesario Console n. 3,
c o n t r o
ENEL s.p.a., in persona del procuratore speciale legale rappresentante p.t. avv. ******************, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************è, ************** e *************, presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. ******** n. 48,
per l’annullamento
della procedura negoziata indetta dall’Ente ai sensi dell’art. 232 del d. lgs. n. 163 del 2006;
            visto il ricorso con i relativi allegati;
            visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Enel;
            viste le produzioni delle parti;
            visti gli atti tutti di causa;
            alla pubblica udienza del 10/10/2007, relatore il cons. ********, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
            premesso che:
– la società ricorrente, nella dedotta qualità di impresa operante nel settore della vigilanza privata ed attuale affidataria del servizio di vigilanza e reception presso gli edifici civili e industriali dell’Enel ubicati nella provincia di Napoli, impugna la procedura negoziata indetta dall’Enel per il nuovo affidamento del servizio in questione;
– è prioritario l’esame delle censure con le quali la ricorrente lamenta di non essere stata invitata alla procedura, apprezzando come prevalente l’interesse pretensivo diretto alla partecipazione alla procedura;
– con ordinanza n. 2229 del 25/7/2007, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. VI n. 4791 del 13/9/2007, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini dell’ammissione con riserva dell’offerta presentata dalla ricorrente;
– la procedura negoziata non si allo stato conclusa;
            rilevato che l’ente resistente obietta che:
– avrebbe invitato alla procedura tutte le imprese operanti nel settore, qualificate con il proprio sistema;
– la ricorrente avrebbe perduto i requisiti per la qualifica, in base all’art. 38, co. 1, lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006, con riferimento alla rilevazione di inadempienze relative al pagamento delle imposte, risultanti dal bilancio della società;
– la ricorrente non avrebbe impugnato la determinazione relativa, adottata nel novembre 2006;
            considerato che:
– il termine della presentazione delle offerte risulta fissato, in base alla lettera di invito, al 27/6/2007;
– prima della suddetta data, e precisamente il 21/6/2007, la ricorrente ha rappresentato all’ente di aver sanato la propria situazione contabile e fiscale per cui sarebbe venuto meno il motivo ostativo alla qualificazione;
– la pretesa vantata dalla ricorrente è stata disattesa, con nota del 26/6/2007, sulla base di un mero richiamo della precedente determinazione;
– l’art. 232, co. 2, del d. dls. n. 163 del 2006 prevede che “gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati”;
– la società ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto certificazioni degli uffici erariali in data 7/2/2007 e 11/7/2007, attestanti l’insussistenza di carichi pendenti di natura tributaria;
– non risulta che la stazione appaltante abbia preso in debita considerazione le suddette certificazioni, neppure con la nota in data 31/7/2007 che ha ribadito l’esclusione dalla qualificazione;
            ritenuta pertanto la fondatezza della pretesa ad essere invitato alla procedura e a veder valutata la propria offerta;
            ravvisata comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 3773/07, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 10 e 29 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:
*************                         Presidente
**************                                 consigliere estensore
****************                               referendario
Il Presidente
L’estensore

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento