In tema di competenza a decidere in merito alla revisione dei prezzi: giudice amministrativo se si tratta di accordare il compenso revisionale, giudice ordinario per la contestazione del quantum

Lazzini Sonia 24/04/08
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In tema di riparto di giurisdizione nella materia di revisione prezzi, la giurisprudenza consolidtata insegna che, nell’ipotesi in cui si controverta della legittimità del potere dell’Amministrazione di accordare o meno il compenso revisionale, la posizione della impresa richiedente deve essere qualificata di interesse legittimo, mentre, nel caso in cui la revisione prezzi sia stata accordata dalla Amministrazione, e si contesti il quantum, la posizione è di diritto soggettivo
 
 
Merita di essere riportato il seguente pensiero espresso dal Consiglio di Stato nella decisione numero 947 dell’8 marzo 2008
 
 
<La vicenda in esame si riduce, quindi, alla verifica della correttezza della affermazione del primo giudice (pag. 4 della sentenza impugnata), che, sul presupposto che nella specie “la revisione era già stata accordata”, ha declinato la propria giurisdizione.
            La statuizione è da condividere.
            In effetti, la stessa appellante, sebbene sottolinei più volte la mancanza di un provvedimento formale sulla sua istanza di revisione prezzi (come, peraltro, avvalorato dal parere reso dalla Commissione Revisione Prezzi, e dal silenzio rifiuto sulla diffida a provvedere sul quale si è pronunciata l’Amministrazione), insiste nel contestare la legittimità del mancato adeguamento del programma revisionale all’effettivo sviluppo dei lavori. Il che induce a ritenere che, nella specie, il giudizio abbia ad oggetto non il diniego della stazione appaltante di accordare la revisione prezzi, ma le modalità di calcolo del compenso revisionale che l’istante vuole debba essere calcolato “in funzione dell’andamento reale dei lavori”.
            Che sia così, è dimostrato in modo inequivocabile dalla lettera dell’Ente appaltante del 27 novembre 1995 n. 2289, la quale, sia pure inidonea ad essere considerata “una formale determinazione sulla istanza di revisione prezzi”, dà espressamente atto della “comunicazione all’Impresa” che “la revisione prezzi è stata calcolata sulla base del Programma Lavori senza tenere in alcun conto le sospensioni dei lavori verificatesi e verbalizzate” (pag. 7 del parere della Commissione di data 19.11.1997).
            Sotto questo profilo, è quindi da condividere la statuizione del TAR che ha declinato la propria giurisdizione, controvertendosi nella specie della misura del compenso revisionale>
 
 
A cura di *************
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
N. 947/2008
Reg. Dec.
N. 8687 Reg. Ric.
Anno 2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla ALFA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. *****************, e con lo stesso domiciliata in Roma, via Bertoloni n. 35,
contro
il Ministero delle Infrastrutture e la Commissione Ministeriale per la Revisione ei Prezzi Contrattuali delle Opere Pubbliche, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
e nei confronti
del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona, n. c.,
per l’annullamento
della sentenza n. 7131 del 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008, relatore il Consigliere **************, uditi l’avv. ******** e l’avvocato dello Stato ************;  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
         Il TAR Lazio, con la sentenza di cui viene chiesta la riforma, ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto dall’istante (odierna appellante) per l’annullamento del decreto ministeriale 7.1.2003, con il quale è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato per la revisione del prezzo d’appalto, in conformità al parere negativo reso dalla Commissione per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche.
         In particolare, il TAR richiama consolidati principi giurisprudenziali in tema di revisione prezzi, stabiliti dalla Corte di Cassazione, secondo i quali il sindacato sul potere dell’Amministrazione di accordare o meno la revisione prezzi appartiene al giudice amministrativo, atteso il carattere discrezionale di tale potere e la conseguente posizione di interesse legittimo dell’appaltatore, la quale posizione, con i riflessi sul giudice competente, muta nel caso in cui la richiesta di revisione prezzi sia stata accolta in tutto o in parte, divenendo di diritto soggettivo.
         Il primo giudice dichiara di volersi conformare a tale indirizzo giurisprudenziale, e dichiara, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario, giacché la controversia al suo esame riguarda “l’entità del compenso revisionale”, non essendosi raggiunto un accordo sul quantum in relazione ad una diversa interpretazione delle varianti in corso d’opera.
         2. Questa conclusione è avversata dalla appellante, la quale richiama il contenuto del decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico improprio proposto dalla stessa ai sensi dell’art. 4 del D.L.C.P.S. n. 1501/1947, sulla cui qualificazione di “atto amministrativo” non possono sussistere dubbi, ed assume che nessun riconoscimento del compenso revisionale vi sarebbe stato da parte della stazione appaltante, giacché la nota del Consorzio del 27 novembre 1995 n. 2289 “non (può) considerarsi una formale determinazione sulla istanza di revisione prezzi”, come riconosciuto dalla stessa Commissione Revisione Prezzi. Il diniego opposto sull’istanza per il calcolo del compenso revisionale “in funzione dell’andamento reale dei lavori” (e non secondo l’originario programma dei lavori) si è manifestato nella forma del silenzio rifiuto, formatosi per l’inutile decorso del termine assegnato dall’impresa alla stazione appaltante con l’atto di significazione, diffida ad adempiere notificato il 14 gennaio 1997. Per questo sarebbe erronea la statuizione del giudice di primo grado, che ha declinato la propria giurisdizione su un ricorso diretto a contestare l’illegittimità del mancato adeguamento del programma revisionale all’effettivo sviluppo dei lavori (in fattispecie analoga è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, C.S. n. 5347/2002).
         3. Resiste l’Amministrazione, la quale ritiene che la controversia in esame abbia ad oggetto la correttezza del criterio di calcolo del compenso revisionale, e che quindi la posizione dell’istante debba essere qualificata di diritto soggettivo.
         4. Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 22 gennaio 2008, è infondato.
         Non è il caso di indugiare nel richiamo dei principi giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizione nella materia di revisione prezzi, dal momento che ambedue le parti convengono che, nell’ipotesi in cui si controverta della legittimità del potere dell’Amministrazione di accordare o meno il compenso revisionale, la posizione della impresa richiedente deve essere qualificata di interesse legittimo, mentre, nel caso in cui la revisione prezzi sia stata accordata dalla Amministrazione, e si contesti il quantum, la posizione è di diritto soggettivo.
         La vicenda in esame si riduce, quindi, alla verifica della correttezza della affermazione del primo giudice (pag. 4 della sentenza impugnata), che, sul presupposto che nella specie “la revisione era già stata accordata”, ha declinato la propria giurisdizione.
         La statuizione è da condividere.
         In effetti, la stessa appellante, sebbene sottolinei più volte la mancanza di un provvedimento formale sulla sua istanza di revisione prezzi (come, peraltro, avvalorato dal parere reso dalla Commissione Revisione Prezzi, e dal silenzio rifiuto sulla diffida a provvedere sul quale si è pronunciata l’Amministrazione), insiste nel contestare la legittimità del mancato adeguamento del programma revisionale all’effettivo sviluppo dei lavori. Il che induce a ritenere che, nella specie, il giudizio abbia ad oggetto non il diniego della stazione appaltante di accordare la revisione prezzi, ma le modalità di calcolo del compenso revisionale che l’istante vuole debba essere calcolato “in funzione dell’andamento reale dei lavori”.
         Che sia così, è dimostrato in modo inequivocabile dalla lettera dell’Ente appaltante del 27 novembre 1995 n. 2289, la quale, sia pure inidonea ad essere considerata “una formale determinazione sulla istanza di revisione prezzi”, dà espressamente atto della “comunicazione all’Impresa” che “la revisione prezzi è stata calcolata sulla base del Programma Lavori senza tenere in alcun conto le sospensioni dei lavori verificatesi e verbalizzate” (pag. 7 del parere della Commissione di data 19.11.1997).
         Sotto questo profilo, è quindi da condividere la statuizione del TAR che ha declinato la propria giurisdizione, controvertendosi nella specie della misura del compenso revisionale.
         L’appellante richiama la decisione n. 5347/2002, che avrebbe risolto nel senso dalla stessa voluto una vicenda analoga, nella quale si controverteva del compenso revisionale non accordato secondo il programma reale dei lavori.
Da questa decisione non è dato desumere (come invece è chiaro nella specie) che la stazione appaltante abbia accordato la revisione prezzi, e l’impresa appaltatrice abbia rivendicato una diversa misura del compenso revisionale in funzione dell’andamento dei lavori. Se però tale decisione dovesse interpretarsi nel senso che anche nell’ipotesi di diniego di revisione prezzi secondo il calcolo indicato dalla istante, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, la stessa non sarebbe condivisibile, dal momento che, in tal modo, verrebbe affidata alla giustizia amministrativa la valutazione del quantum da corrispondere per il compenso revisionale, il cui calcolo si dovrebbe considerare non corretto perché l’Amministrazione avrebbe dovuto “tenere conto della sospensione dei lavori” e “adeguare…il programma di esecuzione dei lavori”.
         Senz’altro si è in presenza di un diniego di compenso revisionale, ma è un diniego che riguarda una modalità di calcolo del compenso medesimo, che la stazione appaltante è disposta a riconoscere, ma non nella misura indicata dalla stazione appaltante con riferimento alla mancata modificazione del programma revisionale.
         L’appello va, pertanto, respinto.
         Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.         
P.Q.M.
         Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
         Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
****************                    Presidente
**************                        Consigliere
***************                        Consigliere
************** est.              Consigliere
****************                    Consigliere
 
L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
***************                                 ****************
 
IL SEGRETARIO
Rosario *****************
 
Depositata in Segreteria
           Il 05/03/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
          Il Dirigente
       ********************
              
 
 
 

Lazzini Sonia

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