In tema di appalto di lavori pubblici, l’Amministra-zione può sempre richiedere – ai fini dell’ammissione alla procedura di gara – requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, ma con l’osservanza del doppio li

Lazzini Sonia 12/11/09
Scarica PDF Stampa
Né a tal fine rileva la differenza prospettata dal ricorrente tra appalto di lavori (per il quale non sarebbe necessario il possesso del menzionato requisito) ed appalto di servizi (per il quale sarebbe, invece, obbligatorio). Ciò in quanto, negli appalti pubblici, l’inserimento di ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli fissati dalla normativa primaria e secondaria – come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – è del tutto legittima, purchè le relative valutazioni risultino coerenti con le finalità perseguite e gli interessi pubblici da soddisfare
 
Secondo i primi giudici, l’esclusione del ricorrente dalla gara de qua appariva corretta, in quanto “… il bando, al punto 3.6 bis espressamente ed inequivocabilmente prevedeva come requisito di partecipazione proprio l’iscrizione nella cat. 9 d) dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali …”, (requisito non in possesso della ricorrente e tale previsione non era illegittima alla luce della normativa vigente. Appella la citata decisione l’interessato, sostenendo l’erroneità dell’assunto del T.A.R., che non avrebbe tenuto conto che la gara in questione era relativa ad un appalto di lavori, per partecipare al quale era sufficiente il solo possesso dell’attestazione SOA (cat. OG12), mentre il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sarebbe un “requisito di esecuzione” e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici.
 L’appellante insiste, altresì, sulla richiesta risarcitoria, già avan-zata in prime cure, derivante dalla perdita dell’aggiudicazione
Qual è il parere del giudice di appello siciliano?
 
 
L’appello è infondato e non merita accoglimento.
Insiste, anche in questa sede, l’interessato nel ritenere illegittima la sua esclusione dalla gara bandita dal Comune di Castell’******* per i “lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di rsu sita in contrada <Piano ******* e Frattalemme>”, non potendo l’Amministrazione “… richiedere forme di qualificazioni ulteriori rispetto a quella disciplinata dall’art. 8 della l. n. 104/94”.
 Sostiene, in sostanza, l’appellante che erroneamente il bando di gara ha previsto come requisito di ammissione alla procedura concorsuale l’iscrizione nella cat. 9 d) dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali, mentre tale requisito sarebbe stato necessario soltanto in sede di stipula del relativo contratto di appalto, trattandosi, nella specie, di appalto di lavori (e non di servizi).
Orbene, nel caso di specie, la previsione contemplata nel punto 3.6 bis del bando de quo, intesa a stabilire per tutte le imprese concorrenti il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non appare violativa di alcuna norma di legge né induce ad una interpretazione restrittiva contra legem del bando medesimo. Ne consegue che essa appare pienamente legittima e, pertanto, corretta si appalesa l’esclusione del ricorrente dalla gara, in quanto carente del requisito in questione.
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 934 del 15 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
 
 
 
N.   934/08   ******** 
N.    1325    ******** 
ANNO  2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1325/2008 proposto dal sig.
******** RICORRENTE
rappresentato e difeso dall’avv. ***************, elettivamente domiciliato in Palermo, via Torricelli n. 3 presso lo studio dell’avv. *******************;
contro
il COMUNE DI CASTELL’*******, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
“CONTROINTERESSATO” s.p.a., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. IV) – n. 1135/08 del 7 giugno 2008.
      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Relatore il Consigliere ************************;
      Udito alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009 l’avv. *************, su delega dell’avv. ********, per l’appellante;
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
     Con sentenza n. 1135/08 del 7 giugno 2008, il T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. IV) – respingeva il ricorso proposto dal sig. ******** RICORRENTE avverso i seguenti atti:
a) l’aggiudicazione a favore della “CONTROINTERESSATO” s.p.a. dell’appalto bandito dal Comune di Castell’******* per “lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di rsu sita in contrada <Piano ******* e Frattalemme>”;
b) l’atto della sua esclusione dalla citata gara;
c) il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui è stato prescritto, a pena di esclusione, l’iscrizione nella cat. 9 d) dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.
     Secondo i primi giudici, l’esclusione del ricorrente dalla gara de  qua appariva  corretta, in  quanto “… il bando, al punto 3.6 bis espressamente ed inequivocabilmente prevedeva come requisito di partecipazione proprio l’iscrizione nella cat. 9 d) dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali …”, (requisito non in possesso dell’RICORRENTE) e tale previsione non era illegittima alla luce della normativa vigente.
     Appella la citata decisione l’interessato, sostenendo l’erroneità dell’assunto del T.A.R., che non avrebbe tenuto conto che la gara in questione era relativa ad un appalto di lavori, per partecipare al quale era sufficiente il solo possesso dell’attestazione SOA (cat. OG12), mentre il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sarebbe un “requisito di esecuzione” e non di partecipazione ad un appalto di lavori pubblici.
     L’appellante insiste, altresì, sulla richiesta risarcitoria, già avan-zata in prime cure, derivante dalla perdita dell’aggiudicazione.
     In questa sede non si sono costituiti il Comune ed il controinteressato.
DIRITTO
1) L’appello è infondato e non merita accoglimento.
     Insiste, anche in questa sede, l’interessato nel ritenere illegittima la sua esclusione dalla gara bandita dal Comune di Castell’******* per i “lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di rsu sita in contrada <Piano ******* e Frattalemme>”, non potendo l’Amministrazione “… richiedere forme di qualificazioni ulteriori rispetto a quella disciplinata dall’art. 8 della l. n. 104/94”.
     Sostiene, in sostanza, l’appellante che erroneamente il bando di gara ha previsto come requisito di ammissione alla procedura concorsuale l’iscrizione nella cat. 9 d) dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali, mentre tale requisito sarebbe stato necessario soltanto in sede di stipula del relativo contratto di appalto, trattandosi, nella specie, di appalto di lavori (e non di servizi).
     La tesi non merita condivisione.
2) Osserva, al riguardo, il Collegio, in via preliminare ed in termini generali, che in tema di appalto di lavori pubblici, l’Amministra-zione può sempre richiedere – ai fini dell’ammissione alla procedura di gara – requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli minimi richiesti, ma con l’osservanza del doppio limite costituito, da un lato, dal rispetto del principio di proporzionalità fra detti requisiti e l’importanza dell’oggetto dell’appalto e, dall’altro, dal presupposto che l’obbligatorio possesso del requisito aggiuntivo non ponga l’impresa partecipante in condizione di ingiustificato svantaggio, così limitandone indebitamente l’accesso alla procedura concorsuale.
     Né a tal fine rileva la differenza prospettata dal ricorrente tra appalto di lavori (per il quale non sarebbe necessario il possesso del menzionato requisito) ed appalto di servizi (per il quale sarebbe, invece, obbligatorio). Ciò in quanto, negli appalti pubblici, l’inserimento di ulteriori requisiti, in aggiunta a quelli fissati dalla normativa primaria e secondaria – come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – è del tutto legittima, purchè le relative valutazioni risultino coerenti con le finalità perseguite e gli interessi pubblici da soddisfare (cfr., per tutte, C. d. S. 9 maggio 2000, n. 2682).
3) Orbene, nel caso di specie, la previsione contemplata nel punto 3.6 bis del bando de quo, intesa a stabilire per tutte le imprese concorrenti il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non appare violativa di alcuna norma di legge né induce ad una interpretazione restrittiva contra legem del bando medesimo.
     Ne consegue che essa appare pienamente legittima e, pertanto, corretta si appalesa l’esclusione del ricorrente dalla gara, in quanto carente del requisito in questione.
4) Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’im-pugnata decisione.
     Nulla per le spese, non essendosi costituite le altre parti.
P. Q. M.
      Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, respinge l’appello, con conferma dell’impu-gnata decisione.
      Nulla spese.
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
      Così deciso in Palermo il 29 gennaio 2009 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: ********************, Presidente, ************************, estensore, *******’******, **************, ************, Componenti.
F.to: ********************, Presidente
F.to: ************************, Estensore
F.to: *********************, **********
                            Depositata in segreteria
il  15 ottobre 2009

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento