In quali circostanza può essere invocato l’errore scusabile

Lazzini Sonia 17/04/08
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L’istituto dell’errore scusabile è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale
 
Gli adempimenti necessari per perfezionare l’impugnazione di un provvedimento amministrativo devono essere completati nello stretto termine di decadenza stabilito dalla legge, in modo da chiarire entro tempi stretti e certi la messa in discussione, in sede giurisdizionale, di rapporti nei quali sono coinvolti interessi pubblici (il principio è nato nel processo impugnatorio, ma è applicabile anche nelle cause ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
 
Nella particolare fattispecie sottoposta al Tar Lazio, Roma con la sentenza numero 1964 del 3 marzo 2007 non trova applicazione l’errore scusabile in quanto:
 
< Nel caso che occupa non sussistono i presupposti per far ricorso a detto istituto, innanzi tutto perché detta disposizione nulla ha aggiunto rispetto al recepimento nel nostro ordinamento giuridico, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 2002, del principio (applicabile anche nel processo amministrativo) secondo cui la notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della formalità mentre per il destinatario, è quello della giuridica ricezione.
 
In secondo luogo poiché, dopo la pubblicazione della sentenza dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 5 del 2002, avvenuta il 31 maggio 2002, deve ritenersi jus receptum anche la regola in base alla quale, nelle controversie ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, l’istituto della dimidiazione deve essere applicato anche al termine di deposito del ricorso notificato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 15 marzo 2005 , n. 552).
 
Nel caso che occupa (in cui è stato proposto ricorso avverso un provvedimento di comunicazione di aggiudicazione definitiva di un appalto di manutenzione di linea ferroviaria ad una controinteressata e della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia, quindi ricadente nell’ambito di applicazione di detto art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971) non si sono verificate le situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, che giustificano la concessione dell’errore scusabile; deve pertanto ritenersi che a detto istituto non possa farsi ricorso>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
 ANNO 
 
 
 
composto dai signori Magistrati:
 
Consigliere **************** – Presidente
 
Consigliere ************** – Componente
 
Consigliere ****************                   – Componente relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 4461 del 2006 proposto da *** s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio del dott. **************;
 
CONTRO
 
La MET.RO. – METROPOLITANA di ROMA, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marina Di Luccio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Tiburtina n. 770;
 
e nei confronti
 
di *** – COSTRUZIONI GENERALI di ROMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ************** e *****************, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, al Piazzale di ********* n. 121;
 
per l’annullamento
 
della nota del 17.2.2006, di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento della ferrovia Roma-Lido alla *** – Costruzioni Generali s.p.a., nonché della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia;
 
inoltre per il risarcimento dei danni;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a. Metro-Metropolitana di Roma e della s.p.a. *** – Costruzioni Generali di Roma;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 18.12.2006, con designazione del Consigliere **************** relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 21/28.4.2006, depositato il 17.5.2006, la s.r.l. ***, corrente in Roma (premesso di essere risultata prima nella graduatoria redatta all’esito della procedura aperta, ex D. Lgs. n. 158 del 1995, esperita, a seguito di bando n. 7 del 2005, dalla s.p.a. Met. Ro. per l’affidamento dell’appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento della ferrovia Roma-Lido, con annesso servizio di diserbo, nonché di aver fornito le giustificazioni richieste con nota del 19.7.2005 e inviato la documentazione richiesta con nota del 30.9.2005 entro i termini assegnati) ha chiesto l’annullamento della nota del 17.2.2006 (di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo alla *** – Costruzioni Generali s.p.a. e della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia) nonché il risarcimento dei danni subiti.
 
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
 
1.- E’ stato contestato alla ricorrente di non aver considerato che la tratta interessata dai lavori di manutenzione fosse doppia e di aver quindi formulato l’offerta tenendo conto della lunghezza di un solo binario invece che di due, senza tener conto che erano state seguite le indicazioni contenute nel capitolato speciale e nella documentazione tecnica a base di gara; in base ai dati ivi riportati (tenuto conto che la linea ferroviaria era puntualmente descritta e che non è mai espressa la necessità di eseguire le lavorazione su di una tratta doppia), era stata effettuata l’analisi dei costi e dei ricavi sulla scorta dei quali era stata formulata l’offerta, avvalendosi della discrezionalità solo con riguardo allo smaltimento delle traverse e al rilievo geometrico dei binari.
 
2.- la Commissione avrebbe comunque dovuto provvedere alla maggiore imputazione dei costi sull’offerta della ricorrente, rideterminando la percentuale di ribasso.
 
In data 24.5.2006 si è costituita in giudizio la Met. Ro. – Metropolitana di Roma s.p.a. mediante deposito di copia del ricorso passivo con delega in calce.
 
Con atto depositato il 25.5.2006 si è costituita in giudizio la *** Costruzioni Generali s.p.a., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile, improcedibile o comunque respinto.
 
Con memoria depositata il 23.6.2006 la Met. Ro. – Metropolitana di Roma s.p.a. resistente ha eccepito la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sia perché depositato in data 17.5.2006, oltre il termine dimidiato di legge decorrente dalla data dell’ultima notifica (del 28.4.2006), sia poiché non è stato impugnato il disciplinare di gara richiamato nel bando e sia perché non sono stati dedotti specifici vizi degli atti impugnati; nel merito ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la declaratoria di irricevibilità o di inammissibilità, ovvero per la reiezione.
 
Con memoria depositata il 28.6.2006 la *** Costruzioni Generali s.p.a. ha eccepito la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso perché depositato in data 17.5.2006, oltre il termine dimidiato di legge decorrente dalla data dell’ultima notifica e perché non sono stati dedotti specifici vizi degli atti impugnati; nel merito ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la declaratoria di irricevibilità o di inammissibilità, ovvero per la reiezione.
 
Con memoria depositata il 28.11.2006 la Met. Ro. – Metropolitana di Roma s.p.a. ha ribadito tesi e richieste.
 
Con memoria depositata il 28.11.2006 parte ricorrente, contestata la eccezione di irricevibilità perché la conoscenza della notifica avvenuta a mezzo posta risale alla data di ritorno dell’avviso di ricevimento e poiché sussisterebbe errore scusabile, ha ribadito tesi e richieste.
 
Alla pubblica udienza del 18.12.2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
 
DIRITTO
 
1.- Con il ricorso in esame una società corrente in Roma (premesso di essere risultata prima nella graduatoria redatta all’esito della procedura aperta, ex D. Lgs. n. 158 del 1995, esperita, a seguito di bando n. 7 del 2005, dalla s.p.a. Met. Ro. per l’affidamento dell’appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento della ferrovia Roma-Lido, con annesso servizio di diserbo, nonché di aver fornito le giustificazioni richieste con nota del 19.7.2005 e inviato la documentazione richiesta con nota del 30.9.2005 entro i termini assegnati) ha chiesto l’annullamento della nota del 17.2.2006 (di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo alla *** – Costruzioni Generali s.p.a. e della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia), nonché il risarcimento dei danni subiti.
 
2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la fondatezza delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso, perché depositato in data 17.5.2006, oltre il termine dimidiato di legge decorrente dalla data dell’ultima notifica (del 28.4.2006), formulate dalle difese della Met. Ro. – Metropolitana di Roma s.p.a. e della *** Costruzioni Generali s.p.a., contestate da parte ricorrente nell’assunto che la conoscenza della notifica avvenuta a mezzo posta risale alla data di ritorno dell’avviso di ricevimento e poiché sussisterebbe errore scusabile.
 
3.- Va osservato in proposito che l’orientamento del Giudice Amministrativo (C.d.S. sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5897; TAR Lazio, sez. III, 25 marzo 2003, n. 2578; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 aprile 2003 n. 4210; TAR Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2004, n. 2480) è ormai costante ed univoco, a far data dalla pubblicazione della nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 31 maggio 2002 n. 5, nel ritenere che la disposizione di all’art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971 disponga la dimidiazione di tutti i termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso, per cui, anche il termine per il deposito del ricorso deve ritenersi ridotto della metà rispetto a quello ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 21. II c., della L. n. 1034 del 1971.
 
Orbene, che la fattispecie in esame ricada sotto la predetta disciplina acceleratoria del processo non è dubitabile, atteso che il ricorso in esame è rivolto all’annullamento di un provvedimento di comunicazione di aggiudicazione definitiva di un appalto di manutenzione di linea ferroviaria ad una controinteressata e della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia, che sono atti ricompresi tra quelli individuati dalla disposizione del comma I del citato articolo 23 bis della L. n. 1034 del 1971.
 
3.1.- In punto di fatto, non è revocabile in dubbio che il deposito del ricorso in epigrafe sia intervenuto in data17 maggio 2006, oltre l’anzidetto termine dimidiato, tenuto conto che l’ultima notifica risulta essere stata effettuata in data 28 aprile 2006.
 
Risulta infatti dagli atti di causa che copia del ricorso è stata notificata alla la Met. Ro. – Metropolitana di Roma s.p.a. in data 21.4.2006 e inviata a mezzo posta, in data 22 aprile 2006 alla *** Costruzioni Generali s.p.a., che ha ricevuto l’atto in data 28 aprile 2006.
 
Il deposito dell’originale del ricorso avrebbe dovuto essere effettuato (nel rispetto dei principi di celerità fatti propri dal ripetuto art. 23 bis e che permea l’intero provvedimento legislativo, sicché l’eccezione al dimezzamento dei termini introdotta dalla L. 205 del 2000 va interpretata secondo canoni di rigida tassatività) nel più breve termine decorrente da detta data.
 
E’ pacifico che quanto al momento del perfezionamento della notifica a mezzo posta, quando non vengano in rilievo ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività riferibili a soggetti diversi dal richiedente la notifica (quali l’ufficiale giudiziario o il di lui ausiliario agente postale) e viceversa la norma preveda che un termine debba decorrere o altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione (come nel caso del deposito del ricorso entro un termine decorrente dall’ultima delle notificazioni alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto), la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi pertanto per entrambi compiuta al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario contro cui l’impugnazione è rivolta.
 
Pertanto, nel rito abbreviato di cui all’art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971, in cui il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni, decorrenti da quando si perfeziona l’ultima notificazione, nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale, e dunque si perfezioni in momenti diversi per l’autore e per il destinatario della notificazione, al fine del decorso del termine per il deposito del ricorso occorre comunque avere riguardo al momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario (Consiglio Stato, sez. VI, 22 novembre 2006 , n. 6835).
 
Al riguardo è stato anche ritenuto che qualora l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso viene consegnato al mittente in data successiva rispetto a quella della notifica, ai fini della decorrenza del termine di deposito del ricorso occorre fare riferimento alla predetta data di restituzione dell’avviso di ricevimento (Consiglio Stato, sez. V, 25 luglio 2006 , n. 4668).
 
Osserva tuttavia al riguardo il Collegio che nel particolare caso che occupa parte ricorrente non ha fornito prova documentale piena ed esaustiva, come necessario (trattandosi di elemento decisivo ai fini dell’accoglimento o meno delle eccezioni di inammissibilità al riguardo formulate dalle parti resistenti), della data di ricezione dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla *** Costruzioni Generali s.p.a..
 
Sono stati infatti solo depositati in giudizio, in originale, detto avviso di ricevimento, da cui non risulta, tuttavia, la data di ricezione dello stesso dallo Studio Grez e associati s.r.l., e, in data 16.12.2006, copia di dichiarazione del 15.12.2006 dello studio suddetto, in cui si comunica di aver provveduto a richiedere alle Poste s.p.a. un duplicato della cartolina di ritorno per la notifica del ricorso in questione alla *** Costruzioni Generali s.p.a. e si attesta che l’originale del ricorso è stato ricevuto in data 2 maggio dall’Ufficio notifiche e la “successiva cartolina il 15 maggio successivo”; inoltre copia di detta richiesta datata 11.12.2006 prot. n. 2137PAL6.
 
3.2.- Osserva altresì il Collegio che il deposito del ricorso con la prova delle avvenute notifiche non è prescritto al fine di portare la lite a conoscenza dei soggetti legittimati a resistere, ma serve a portare la lite a conoscenza del giudice, in tal modo perfezionando il rapporto processuale.
 
Gli adempimenti necessari per perfezionare l’impugnazione di un provvedimento amministrativo devono essere completati nello stretto termine di decadenza stabilito dalla legge, in modo da chiarire entro tempi stretti e certi la messa in discussione, in sede giurisdizionale, di rapporti nei quali sono coinvolti interessi pubblici (il principio è nato nel processo impugnatorio, ma è applicabile anche nelle cause ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
 
Il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria dell’organo giurisdizionale adito, quindi, ha finalità non tanto di garanzia dell’integrità del contraddittorio, quanto piuttosto di accelerazione per l’instaurazione del rapporto processuale, e deve intendersi previsto a pena di inammissibilità dell’impugnativa.
 
Pertanto neppure può ritenersi che la costituzione delle controparti resistenti abbia sanato la tardività del deposito del ricorso notificato.
 
3.3.- Con riguardo alla richiesta di riconoscimento della sussistenza dell’errore scusabile – tenuto conto del III comma (aggiunto, con effetto dal 1° marzo 2006, dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) all’art. 149 del c.p.c., secondo il quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”- rileva il Collegio che detto istituto è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla medesima Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale.
 
Nel caso che occupa non sussistono i presupposti per far ricorso a detto istituto, innanzi tutto perché detta disposizione nulla ha aggiunto rispetto al recepimento nel nostro ordinamento giuridico, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 477 del 2002, del principio (applicabile anche nel processo amministrativo) secondo cui la notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario incaricato della formalità mentre per il destinatario, è quello della giuridica ricezione.
 
In secondo luogo poiché, dopo la pubblicazione della sentenza dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 5 del 2002, avvenuta il 31 maggio 2002, deve ritenersi jus receptum anche la regola in base alla quale, nelle controversie ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, l’istituto della dimidiazione deve essere applicato anche al termine di deposito del ricorso notificato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 15 marzo 2005 , n. 552).
 
Nel caso che occupa (in cui è stato proposto ricorso avverso un provvedimento di comunicazione di aggiudicazione definitiva di un appalto di manutenzione di linea ferroviaria ad una controinteressata e della circostanza che la offerta presentata dalla ricorrente è stata riconosciuta viziata da anomalia, quindi ricadente nell’ambito di applicazione di detto art. 23 bis della L. n. 1034 del 1971) non si sono verificate le situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, che giustificano la concessione dell’errore scusabile; deve pertanto ritenersi che a detto istituto non possa farsi ricorso.
 
3.4.- Alle considerazioni sopra esposte consegue che il gravame è da valutare inammissibile, con assorbimento di ogni altra pronunzia di questo Giudice.
 
4.- Il ricorso deve essere, pertanto dichiarato inammissibile.
 
5.- Le spese del giudizio possono, stante la particolarità della fattispecie, essere compensate tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione seconda ter – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
 
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 18.12.2006, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
 
Consigliere ****************                                          Presidente
 
Consigliere ****************                                         Estensore
 
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Lazzini Sonia

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