In occasione dell’espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica – la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle clausole di esclusione

Lazzini Sonia 10/12/09
Scarica PDF Stampa
La giurisprudenza ha stabilito in più occasioni che alla stazione appaltante non residua alcuno spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo come predeterminati dal bando, essendo quelli, e non altri, funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico che deve essere perseguito attraverso la procedura selettiva
La sostanziale ambiguità della clausola di esclusione comporta l’applicazione, nel caso in esame, del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l’esclusione dalla gara deve collegarsi alla inosservanza non di qualsiasi formalità ma alla violazione di prescrizioni indicate dal bando in modo espresso come essenziali al proficuo svolgimento delle operazioni che, in quanto tali, non ammettono deroghe
Ricorso per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 0017312/09-VI del 21.5.2009 con cui si è disposta l’esclusione della società ricorrente dalla gara d’appalto di cui al bando pubblicato su G.U. n. 31 del 13.3.2009, indetta dall’Ente intimato per il servizio denominato “Global service” da svolgersi presso le residenze universitarie e presso la propria sede amministrativa di Viterbo;
– dello stesso atto di esclusione che fosse stato adottato dalla Commissione di gara;
– di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo, ivi compresi, ove occorra, gli atti ed i verbali di gara tutti, nonché lo stesso bando di gara ed il disciplinare di gara, ove ritenuti lesivi in parte qua;.
Con bando pubblicato in GU n. 31 del 13.3.2009 Laziodisu ha indetto una gara per l’affidamento del servizio denominato Global Service da svolgersi presso varie residenze universitarie e presso la sede amministrativa di Viterbo ed avente ad oggetto una serie di attività quali il servizio di pulizia di portierato e di facchinaggio.
La ricorrente ha partecipato alla gara presentando l’offerta ma – con verbale della commissione di gara del 18.5.2009 e successivo provvedimento di comunicazione n. 0017312/09-VI del 21.5.2009 – è stata esclusa dalla gara per il seguente motivo .
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto :
1). violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara approvato dalla stazione appaltante, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di partecipazione alle procedure di gara; eccesso di potere per radicale difetto di presupposti e di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il Collegio ritiene di poter confermare integralmente l’esito della fase cautelare (ordinanza n. 3847/2009) provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
La ricorrente lamenta la errata interpretazione e applicazione del disciplinare di gara; precisa di avere predisposto l’offerta economica e la busta delle giustificazioni debitamente chiusa e sigillata e sostiene di avere .
Controparte replica con la memoria depositata il 27.7.2009 nella quale precisa che la Commissione non ha fatto altro che applicare i dettami del disciplinare di gara che, sul punto, risultano chiari e inequivocabili.
In proposito, controparte chiarisce che la Commissione ha proceduto all’esclusione in ossequio al disciplinare di gara (art. 2) nonché in considerazione del fatto che “presumibilmente” la busta n. 3 non conteneva la busta relativa alle “giustificazioni a corredo dell’offerta economica”.
Occorre – in primo luogo – avere riguardo a quanto previsto nel disciplinare di gara.
In particolare, l’art. 2 contiene le “Modalità di presentazione dell’offerta” e prevede che .
Inoltre, la stessa disposizione prevede che .
In definitiva, le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione, in quanto limitative della massima partecipazione che costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato.
Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Collegio la censura, inerente alle modalità di presentazione dell’offerta, è meritevole di condivisione, in quanto – dall’esame di tutti gli atti depositati in giudizio – emerge che si è trattato di una mera irregolarità che non ha comportato alcuna conseguenza negativa a discapito dell’interesse pubblico alla completezza e segretezza dell’offerta e della relativa documentazione né della par condicio della procedura.
Vero è che la “lex specialis” indicava i documenti che la busta n.3 doveva contenere, a pena di esclusione, ma tale comminatoria ben poteva intendersi riferita, come sostiene la ricorrente, alla mancata presentazione delle giustificazioni richieste a corredo dell’offerta economica e non alla omissione, meramente formale, del loro inserimento all’interno della busta in questione.
Ciò tanto più in quanto il documento doveva essere presentato in busta chiusa e, quindi, materialmente separato dal restante contenuto della busta n.3.
Invero, se pure la ricorrente ha prodotto la busta chiusa contenente le “giustificazioni” non inserendola nella terza busta, come previsto dal disciplinare di gara, ma ponendola separatamente all’interno dell’unico plico in cui era contenuta la busta recante l’offerta economica, tale anomalia è da ritenersi trascurabile alla luce dei fondamentali principi del favor partecipationis e della sanabilità delle irregolarità meramente formali, avendo la soc. ricorrente presentato le richieste giustificazioni in busta chiusa, come prescritto dal disciplinare, unitamente all’offerta economica e alla restante documentazione contenuta nel plico.
 
 
 
A cura di *************
 
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11097 del 12 novembre 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 11097/2009 REG.SEN.
N. 06122/2009 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6122 del 2009, proposto da:
Soc ALFA Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso *********** in Roma, via delle Grazie, 3;
contro
Laziodisu – Ente Dipendente Per il Diritto Agli Studi Universitari Nel Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 0017312/09-VI del 21.5.2009 con cui si è disposta l’esclusione della società ricorrente dalla gara d’appalto di cui al bando pubblicato su G.U. n. 31 del 13.3.2009, indetta dall’Ente intimato per il servizio denominato “Global service” da svolgersi presso le residenze universitarie e presso la propria sede amministrativa di Viterbo;
– dello stesso atto di esclusione che fosse stato adottato dalla Commissione di gara;
– di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo, ivi compresi, ove occorra, gli atti ed i verbali di gara tutti, nonché lo stesso bando di gara ed il disciplinare di gara, ove ritenuti lesivi in parte qua;.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Laziodisu – Ente Dipendente Per il Diritto Agli Studi Universitari Nel Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con bando pubblicato in GU n. 31 del 13.3.2009 Laziodisu ha indetto una gara per l’affidamento del servizio denominato Global Service da svolgersi presso varie residenze universitarie e presso la sede amministrativa di Viterbo ed avente ad oggetto una serie di attività quali il servizio di pulizia di portierato e di facchinaggio.
La ricorrente ha partecipato alla gara presentando l’offerta ma – con verbale della commissione di gara del 18.5.2009 e successivo provvedimento di comunicazione n. 0017312/09-VI del 21.5.2009 – è stata esclusa dalla gara per il seguente motivo .
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto :
1). violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara approvato dalla stazione appaltante, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di partecipazione alle procedure di gara; eccesso di potere per radicale difetto di presupposti e di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione.
In data 28.7.2009 si è costituita controparte con deposito di memoria e documenti.
Con ord. n. 3847/2009 il Tar ha accolto la domanda cautelare.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene di poter confermare integralmente l’esito della fase cautelare (ordinanza n. 3847/2009) provvedendo ad accogliere il ricorso sul presupposto della fondatezza del motivo di censura dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
La ricorrente lamenta la errata interpretazione e applicazione del disciplinare di gara; precisa di avere predisposto l’offerta economica e la busta delle giustificazioni debitamente chiusa e sigillata e sostiene di avere .
Controparte replica con la memoria depositata il 27.7.2009 nella quale precisa che la Commissione non ha fatto altro che applicare i dettami del disciplinare di gara che, sul punto, risultano chiari e inequivocabili.
In proposito, controparte chiarisce che la Commissione ha proceduto all’esclusione in ossequio al disciplinare di gara (art. 2) nonché in considerazione del fatto che “presumibilmente” la busta n. 3 non conteneva la busta relativa alle “giustificazioni a corredo dell’offerta economica”.
Occorre – in primo luogo – avere riguardo a quanto previsto nel disciplinare di gara.
In particolare, l’art. 2 contiene le “Modalità di presentazione dell’offerta” e prevede che .
Inoltre, la stessa disposizione prevede che .
In linea generale si rammenta che – in occasione dell’espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica – la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle clausole di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.
La giurisprudenza ha stabilito in più occasioni che alla stazione appaltante non residua alcuno spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo come predeterminati dal bando, essendo quelli, e non altri, funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico che deve essere perseguito attraverso la procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4644; TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 luglio 2007 n. 5989).
In definitiva, le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione, in quanto limitative della massima partecipazione che costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato.
Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del Collegio la censura, inerente alle modalità di presentazione dell’offerta, è meritevole di condivisione, in quanto – dall’esame di tutti gli atti depositati in giudizio – emerge che si è trattato di una mera irregolarità che non ha comportato alcuna conseguenza negativa a discapito dell’interesse pubblico alla completezza e segretezza dell’offerta e della relativa documentazione né della par condicio della procedura.
Vero è che la “lex specialis” indicava i documenti che la busta n.3 doveva contenere, a pena di esclusione, ma tale comminatoria ben poteva intendersi riferita, come sostiene la ricorrente, alla mancata presentazione delle giustificazioni richieste a corredo dell’offerta economica e non alla omissione, meramente formale, del loro inserimento all’interno della busta in questione.
Ciò tanto più in quanto il documento doveva essere presentato in busta chiusa e, quindi, materialmente separato dal restante contenuto della busta n.3.
La sostanziale ambiguità della clausola di esclusione comporta l’applicazione, nel caso in esame, del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l’esclusione dalla gara deve collegarsi alla inosservanza non di qualsiasi formalità ma alla violazione di prescrizioni indicate dal bando in modo espresso come essenziali al proficuo svolgimento delle operazioni che, in quanto tali, non ammettono deroghe.
Invero, se pure la ricorrente ha prodotto la busta chiusa contenente le “giustificazioni” non inserendola nella terza busta, come previsto dal disciplinare di gara, ma ponendola separatamente all’interno dell’unico plico in cui era contenuta la busta recante l’offerta economica, tale anomalia è da ritenersi trascurabile alla luce dei fondamentali principi del favor partecipationis e della sanabilità delle irregolarità meramente formali, avendo la soc. ricorrente presentato le richieste giustificazioni in busta chiusa, come prescritto dal disciplinare, unitamente all’offerta economica e alla restante documentazione contenuta nel plico.
Pertanto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
***************, Presidente
***************, Consigliere
***************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento