In base al principio di autonomia dell’azione di responsabilità amministrativa rispetto all’azione civile di risarcimento danno, l’azione della Procura Regionale della Corte dei Conti non è preclusa dalla pendenza di un giudizio civile

Lazzini Sonia 02/03/06
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La Corte Dei ***** – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello con la sentenza numero 7 dell? 11 gennaio 2006 ?ci insegna che:

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  1. in una cooperativa, che ha svolto ?attivit? strumentale a quella del pubblico potere, qualificandosi come suo ente strumentale; il suo amministratore, in forza della convenzione con il Ministero del lavoro, in relazione alle attivit? convenzionate e limitatamente ad esse, si inserisce ?nella pubblica amministrazione, assumendo le funzioni proprie di un funzionario pubblico, instaurando un rapporto di servizio (anche se limitato al periodo di esecuzione dei progetti) con il Ministero del lavoro.

  2. In presenza di un rapporto di servizio convenzionato, tale amministratore ?risulta soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, per i danni arrecati all’amministrazione pubblica per la quale ha agito, nella specie, conseguenti alla mancata realizzazione dei progetti, di cui la stessa era responsabile, in virt? della funzione rivestita.?? .

  3. la pendenza dell’azione risarcitoria davanti al giudice civile non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilit? patrimoniale da parte della Procura regionale davanti alla Corte dei Conti.

  4. la giurisdizione contabile e quella civile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, poich? l’interferenza pu? avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni (Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale n. 221 dell’11.7.2001). In base al principio di autonomia dell’azione di responsabilit? amministrativa rispetto all’azione civile di risarcimento danno, l’azione della Procura Regionale non ? preclusa dalla pendenza di un giudizio civile.

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A cura di *************

  • qui di seguito la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. ****************???????????????????????????????????????? Presidente

dott. *************????????????????????????????????????????????? Consigliere

dott. ***************????????????????????????? Consigliere

dott.? ***************???????????????????????????????????????? Consigliere relatore

d.ssa ***********????????????????????????????????????? Consigliere

ha pronunciato la seguente

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SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 19555 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra *************, rappresentata e difesa dagli avv. ****************** e **************;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 601 del 24.9.2003, depositata il 12.11.2003 e nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti;

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Visti gli atti di causa;

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Uditi, nella pubblica udienza del 25 ottobre 2005, il consigliere relatore, i difensori degli appellanti e il P.M. di udienza dott. ******************;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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??????????? Con l’appellata sentenza, la sig.ra *************, gi? Presidente del Consiglio di Amministrazione della ******? Cooperativa ?Cooperativa **** a.r.l.?, con altro non appellante, ? stata condannata al pagamento, a favore dell’erario, della somma di ? 144.000,00, comprensive della rivalutazione monetaria, con interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo, e alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.806,44.

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Secondo il primo Giudice, la cooperativa di cui sopra ? stata destinataria di contributi, da parte del Ministero del lavoro, per la realizzazione, negli anni 1988 – 1990, di n. 7 progetti di utilit? collettiva, di cui all’art. 23 della legge n. 67/1988, per ? 1.692.000.000, non compiutamente realizzati.?

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L’appellante, con atto del 23.1.2004 e la memoria depositata il 6.10.2005, ritiene ingiusta, illegittima ed erronea la sentenza appellata, sostenendo:

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1) errore nell’individuazione del convenuto e difetto di giurisdizione, perch? non sussisterebbe un rapporto di servizio tra la Cooperativa e la Pubblica Amministrazione, e, comunque, nel caso di esistenza del rapporto di servizio, l’azione si sarebbe dovuta esercitare soltanto nei confronti della Cooperativa e non gi? nei confronti del legale rappresentante, ******** ****;

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2) violazione del principio del ne bis in idem, perch? gi? esistente davanti al giudice ordinario un processo civile, promosso dal Ministero del lavoro, nei confronti dell’attuale appellante;

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3) inesistenza del danno e della responsabilit? dell’appellante, perch? sarebbero stati utilizzati nel giudizio di responsabilit?, come fonti di prova, non soltanto i fatti sottoposti al contraddittorio nel processo penale, ma anche quelli acquisiti nella fase preprocessuale (in particolare in sede di indagini preliminari) dal P.M. penale.

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In conclusione, chiede che sia mandata assolta dalla domanda attrice e, in via subordinata, l’applicazione del potere riduttivo.

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Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, ritiene infondato l’appello e, come tale, da respingere, rilevando: in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione e di individuazione del convenuto, che la cooperativa ha svolto attivit? strumentale a quella del Ministero del lavoro, conseguentemente l’appellante, in qualit? di Amministratore della Cooperativa, aveva di fatto assunto le funzioni proprie di un funzionario pubblico, instaurando un rapporto di servizio (anche se limitato al periodo di esecuzione dei progetti) con il Ministero del lavoro; circa la presunta violazione del ne bis in idem, richiamata l’autonomia dei giudizi civile e contabile, ritiene irrilevante, alla fine dell’instaurazione del presente giudizia, la pendenza di quello civile; in ordine all’inesistenza del danno e della responsabilit? dell’appellante e sull’inutilizzabilit? delle prove acquisite al di fuori del contraddittorio processuale penale, fa presente che tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, sia autonomamente valutati, ai fini che qui interessano, dal Giudice contabile.

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In conclusione, chiede che l’appello sia dichiarato infondato e comunque respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza, condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

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Nell’udienza di discussione, le parti hanno ribadito, ulteriormente esplicitando, le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.

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MOTIVAZIONE

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E’ infondato il primo motivo di gravame, riguardante l’erronea individuazione del convenuto e il difetto di giurisdizione, poich? la cooperativa ? configurabile come organo sussidiario del ministero del Lavoro, per perseguire finalit? di pubblico interesse. Il Ministero ha erogato i mezzi finanziari sulla base di una documentazione (rivelatasi poi ideologicamente falsa), attestante l’esecuzione dei progetti. La cooperativa, pertanto, ha svolto attivit? strumentale a quella del pubblico potere, qualificandosi come suo ente strumentale; conseguentemente, l’appellante, in qualit? di Amministratore della Cooperativa e in forza della convenzione con il Ministero del lavoro, in relazione alle attivit? convenzionate e limitatamente ad esse, ? stata inserita nella pubblica amministrazione, assumendo le funzioni proprie di un funzionario pubblico, instaurando un rapporto di servizio (anche se limitato al periodo di esecuzione dei progetti) con il Ministero del lavoro. In presenza di un rapporto di servizio convenzionato, l’appellante risulta soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, per i danni arrecati all’amministrazione pubblica per la quale ha agito, nella specie, conseguenti alla mancata realizzazione dei progetti, di cui la stessa era responsabile, in virt? della funzione rivestita.??

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Circa la eccepita violazione del principio del ?ne bis in idem?, il Collegio rileva che la pendenza dell’azione risarcitoria davanti al giudice civile non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilit? patrimoniale da parte della Procura regionale davanti alla Corte dei Conti. Come pi? volte evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, la giurisdizione contabile e quella civile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, poich? l’interferenza pu? avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni (Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale Centrale n. 221 dell’11.7.2001). In base al principio di autonomia dell’azione di responsabilit? amministrativa rispetto all’azione civile di risarcimento danno, l’azione della Procura Regionale non ? preclusa dalla pendenza di un giudizio civile.?

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La disciplina della litispendenza, pertanto, non pu? trovare applicazione quando le controversie siano incardinate presso giurisdizioni diverse, con profili del tutto autonomi e distinti per l’esercizio dell’azione.

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Circa l’inesistenza del danno e della responsabilit? dell’appellante e dell’inutilizzabilit? delle prove acquisite al di fuori del contraddittorio processuale penale, soprattutto in sede di indagini preliminari penali, si rileva che tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e preprocessuale penale, possono e devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile, al fine di formare il proprio convincimento sull’esistenza di danni e di responsabilit? amministrative. I fatti, comunque emersi in sede penale, sono autonomamente apprezzati dal Giudice contabile a fini qualificatori diversi, rispetto al giudizio penale, indirizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza di reati e alla erogazione delle pene nei confronti dei colpevoli.

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Il primo giudice, nella sentenza appellata, ha evidenziato i fatti, che dimostrano l’esistenza di un danno erariale, dando? rilievo alla mancanza di effettive prestazioni lavorative da parte dei giovani, destinati all’attuazione dei progetti, a fronte dell’esistenza di ripetuti e costanti pagamenti da parte del Ministero del lavoro a favore della Cooperativa, sulla base di documentazione non veritiera, redatta dall’appellante. La stessa sentenza argomenta in maniera logica e chiara la responsabilit? dell’appellante nella vicenda ed il nesso causale tra i suo comportamento e la produzione del danno, evidenziando che la medesima, responsabile dell’esecuzione dei progetti, predisponeva una documentazione artificiosa, volta ad acquisire un ingiusto profitto in danno dell’Amministrazione.

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Risulta pienamente provata la responsabilit? dell’appellante nella produzione dei danni erariali, che si sono verificati in conseguenza diretta del suo comportamento. Ella ha attestato mensilmente il regolare ed effettivo svolgimento del progetto, senza effettuare alcun controllo in merito, recependo acriticamente la documentazione, rivelatasi non veritiera, formata da altri soggetti. Tenuto conto dell’apporto causale, nella produzione del danno, tenuto dalla stessa in relazione a quello consistente degli altri, il Collegio ritiene che il risarcimento del danno, da parte della stessa, debba limitarsi ad ? 100.000,00 (centomila).

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Pertanto, l’appello non merita accoglimento .??

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Le spese seguono la soccombenza.

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P.Q.M.

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la Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, rigetta l’appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, condanna l’appellante al risarcimento del danno, a favore dell’erario, in ? 100.000,00 (centomila).

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??????????? Spese liquidate in ? 100,12 (Cento/12).

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??????????? Cos? deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2005.

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L’ESTENSORE????????????????????????????????????????? IL PRESIDENTE

F.to? ***************????????????????????? F.to ****************)

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Depositata in Segreteria il 11/1/2006

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IL DIRIGENTE

F.to ****************

Lazzini Sonia

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