Immagini di minori sui social network: note in tema di strumenti rimediali e poteri del giudice civile.

Redazione 14/03/19
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di Beatrice Ficcarelli*

* Professore Associato di diritto processuale civile nell’Università di Siena

Sommario

1. Considerazioni introduttive. Il pregiudizio derivante al minore dalla diffusione della propria immagine

2. I rimedi processuali: la tutela inibitoria ed i poteri (officiosi) del giudice

3. L’attuale posizione della giurisprudenza

La pubblicazione da parte di uno dei genitori di fotografie dei figli minori sui social network senza aver ottenuto il preventivo consenso dell’altro, è un fenomeno oggi particolarmente frequente nei contesti delle controversie familiari altamente conflittuali. Si tratta di una modalità sempre più utilizzata per rendere manifesto il contrasto tra i genitori, i quali spesso pubblicano, l’uno all’insaputa dell’altro, fotografie ed immagini dei propri figli, corredandoli con commenti di contenuto più vario con cui si diffondono dettagli della storia familiare o addirittura della controversia giudiziaria in corso, soprattutto al fine di screditare l’altro genitore, anche nella prospettiva di cercare consenso rispetto alla propria posizione processuale e accreditarla.

Il minore, che non è peraltro in grado di tutelare da solo i propri diritti, subisce di per sé un pregiudizio grave e irreparabile per effetto stesso della diffusione della propria immagine, ai sensi dell’art. 10 c.c. che sanziona l’abuso dell’immagine altrui, dell’art. 8 del Regolamento Ue n. 679/2016[1], che considera dato personale l’immagine fotografica dei figli, nonché degli artt. 1 e 16 comma 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 10 novembre 1989.

Vengono poi in considerazione gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore, secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa. Al di là dell’incidenza che il comportamento del genitore possa avere sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, su un provvedimento di affidamento dei figli minori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., si pone il preliminare problema di individuare la forma di tutela processuale atta ad evitare pregiudizi al minore medesimo quale soggetto debole, potenzialmente esposto a pericoli del genere più vario[2].

[1] Il Regolamento, con successive rettifiche, è, come noto, in vigore dal 25 maggio 2018 e reperibile su http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[2] L’inserimento di foto di minori sui social network, costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le fotografie on line, oltre a trarne materiale pedopornografico. Aldilà di queste ipotesi estreme, la semplice diffusione delle immagini sui social comporta di per sé stessa pregiudizio all’integrità del minore, anche in considerazione del fatto che normalmente le immagini stesse restano pubblicate per lungo tempo incidendo costantemente sullo sviluppo psicofisico e crescita del figlio.

Nei casi sovraesposti, certamente, la forma di tutela più efficace è non già quella risarcitoria[3] bensì quella preventiva in ragione della sua tempestività, come del resto suggerito dall’art. 10 c.c. il quale testualmente recita “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento dei danni”.

La norma, nel considerare “abusivo” il comportamento di colui che pubblichi l’immagine altrui arrecandone pregiudizio, indica così chiaramente, in via preferenziale e preventiva, la strada della tutela inibitoria, sussistendone i requisiti in punto di periculum in mora, trattandosi della tutela di un diritto della persona a contenuto e funzione non patrimoniale e fumus boni iuris.

Qualora non sia stato dato ancora avvio al procedimento separativo o di divorzio, e si imponga pertanto una tutela cautelare ante causam, il genitore non consenziente può certamente agire ai sensi dell’art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale la rimozione immediata delle immagini dei figli minorenni dai social network, oltre ad ogni altro provvedimento che venga ritenuto necessario. Seguirà eventualmente il giudizio di merito che avrà ad oggetto la legittimità, o meno del comportamento del genitore che ha pubblicato l’immagine, con la domanda di risarcimento del danno subito.

La questione più problematica si pone, allora, qualora la pubblicazione delle immagini dei figli minori avvenga quando il procedimento separativo o di divorzio sia già stato avviato (oppure sia stato instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni di collocamento e/o mantenimento dei figli ex art. 337 quinquies). In questo caso, infatti, si pone il problema se il giudice possa, nel corso di detti procedimenti, sulla base di una domanda di parte “nuova”, “accessoria”, e peraltro non cumulabile con quella principale, ordinare la rimozione delle immagini che riprendono sui social i figli minorenni. La questione, in altre parole, è se il giudice disponga in tal caso di poteri officiosi in virtù delle finalità pubblicistiche sottese alla tutela dei figli minori ed alla stregua di quanto accade qualora si agisca ai sensi dell’art. 336 c.c. che, nei procedimenti per far dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la sospensione della responsabilità medesima stabilisce come in caso di urgente necessità il Tribunale possa “adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio”.

Se il previgente art. 155, comma 7 c.c. precisava esplicitamente che nell’emanare provvedimenti sull’affidamento dei figli e sul contributo al loro mantenimento il giudice poteva provvedere anche al dilà dell’accordo e magari in contrasto con le domande delle parti stesse in virtù della duplice esigenza, da un lato della tutela dell’autonomia della famiglia, dall’altro della garanzia nell’interesse del figlio, il nuovo art. 337 ter c.c. non contiene esplicite affermazioni in tal senso.

Pare di poter affermare, tuttavia, che se è pur vero che i procedimenti separativi e di divorzio prendono avvio su domanda di parte, l’espressione di cui all’art 337 ter c.c. per cui il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della stessa, comporta di per sé che l’autorità giudiziaria non sia vincolata alle domande svolte dalle parti, dovendo adottare ogni decisione ritenuta più opportuna nell’interesse dei figli.

Al giudice sarebbe conferita, pertanto, ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento. Se ciò si verifica essenzialmente quando il giudice medesimo non ritiene congrue le determinazioni dei genitori in punto di mantenimento e di diritti di permanenza e visita in favore dei figli medesimi, anche nell’ipotesi di inopportune pubblicazioni di immagini di minori sui social network, pare pertanto sussistere un potere di pronuncia ultra petita. In tal senso si è espressa la miglior dottrina evidenziando che “in questi procedimenti il thema decidendum è interamente ricalcato sui provvedimenti nell’interesse di figli minori per i quali non vigono i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” né conseguentemente le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario se in relazione ai diritti indisponibili[4].

Ne consegue che, qualora nel giudizio separativo o di divorzio (o della modifica ai provvedimenti ivi adottati) si alleghi da parte di un genitore l’inopportuna pubblicazione di immagini da parte dell’altro, non sia necessario avviare un’autonoma azione cautelare ex art. 700 c.p.c. ma sia possibile richiedere al giudice del procedimento in corso, il provvedimento inibitorio in base ai poteri (officiosi) che egli è comunque in grado di esercitare. La finalità pubblicistica sottesa ai procedimenti in cui i minori, pur non essendo parti processuali, lo siano dal punto di vista sostanziale, comporta pertanto la possibilità per il giudice di intervenire a loro tutela, con ogni vantaggio in termini di economia processuale, dati i particolari diritti coinvolti.

[3] La tutela risarcitoria, se può spiegare efficacia con riferimento a diritti a carattere e funzione patrimoniale si mostra insufficiente per la tutela dei diritti della personalità, trattandosi qui oltrettutto di diritti della persona di minori.

[4] V. Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario, in Fam. dir., 2013, p. 109, il quale parla di “sterilizzazione” del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. V. anche Cass. 22 maggio 2014, n° 11412, in Pluris secondo cui in tema di separazione personale tra coniugi il giudice della separazione è competente anche ultra petitum ad assumere i provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della stessa.

Questa ricostruzione basata sui principi processuali sottesi ai procedimenti speciali della famiglia pare avvalorata, sia pur in modo non completamente esplicito, dalla giurisprudenza di merito più recente e segnatamente quella del Tribunale di Mantova che con ordinanza del 19 settembre 2017[5] in un procedimento di volontaria giurisdizione, intentato ai sensi dell’art. 337 quinquies ha inibito a uno dei genitori la pubblicazione di immagini dei figli sui social network, ordinando altresì di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite, ritenendo che l’inserimento di fotografie dei minori sui social costituisca comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi.

Analogamente, il Tribunale di Roma Sezione civile con ordinanza del 23 dicembre 2017 ha disposto in un procedimento la rimozione dell’immagine dei minori dai social network, disponendo addirittura, parimenti d’ufficio, la misura coercitiva di cui all’art. 614 bis c.p.c. per garantire l’attuazione dell’obbligo inibitorio in deroga al requisito dell’istanza di parte previsto da tale norma [6]. In entrambi i casi, pur non argomentandosi sotto un profilo processuale ma solo sostanziale, si ritiene evidentemente confermato per i procedimenti della famiglia e qualora si abbia riguardo a diritti indisponibili, un potere officioso del giudice che si estende all’adozione di ogni provvedimento che si palesi necessario nell’interesse dei figli minorenni.

[5] Pubblicata, tra gli altri, i www.personaedanno.it.

[6] Reperibile in De jure. In quel caso, tuttavia, si trattava di un procedimento di revoca della potestà genitoriale in cui i poteri ufficiosi del giudice sono espressamente previsti ex art. 336 comma 3° c.c.

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