Illegittimo discriminare gli abilitati all’esercizio della professione forense che non siano iscritti all’albo (intervista all’avv. Carmelo Giurdanella).

intervista 24/04/08
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-D.  
Quali i profili di illegittimità del nuovo bando di concorso a 500 posti per magistrato ordinario?
R:
Il nuovo bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 23 del 21 marzo 2008, richiede quale requisito di ammissione l’iscrizione all’albo degli avvocati, in esecuzione dell’ultima legge che ha modificato le norme sull’ordinamento giudiziario, la n. 111 del 2007, la c.d. legge Mastella. Si tratta di una previsione costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, discriminando ingiustificatamente gli abilitati alla professione forense che, per qualsiasi motivo, abbiano deciso di non iscriversi all’albo. In particolare, la violazione risulta evidente con riguardo ai dipendenti pubblici abilitati alla professione forense, che per ragioni di incompatibilità non si sono potuti iscrivere all’albo, o che, iscritti, si sono dovuti cancellare, essendo dipendenti dello Stato. Queste categorie di soggetti sono tagliati fuori dalla possibilità di fare il concorso nonostante non abbiano nulla di meno rispetto a chi invece si è iscritto all’albo ! E che ciò si vero, è confermato dalla circostanza che la precedente riforma “Castelli”, approvata l’anno prima, con decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160,  richiedeva l’abilitazione e non già l’iscrizione !
          D:
L’iscrizione all’albo costituirebbe allora, ai fini dell’accesso al concorso, solo una formalità?
R:
Certamente, dopo aver superato l’esame di abilitazione è sufficiente fare la richiesta al Consiglio dell’ordine per ottenere la relativa iscrizione. I dipendenti pubblici, però, non possono iscriversi e se iscritti devono cancellarsi. In altre parole un dipendente pubblico abilitato alla professione forense non può fare il concorso in magistratura a meno che decida di licenziarsi !
– D: Cosa è possibile ottenere con questo ricorso collettivo ?
R:
Intendiamo chiedere al Tar Lazio di accogliere l’istanza cautelare fino alla decisione da parte delle Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale e per l’effetto disporre l’ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso. I ricorrenti, quindi, ove il Tar Lazio ci desse ragione, verrebbero ammessi con riserva alle prove scritte. Naturalmente potrebbe accadere quello che si è già verificato nel 2004, quando presentammo ricorso collettivo avverso i due bandi di concorso per uditore giudiziario, nella parte in cui non esoneravano dalla prova preselettiva gli abilitati alla professione forense, ovvero che il Ministero della Giustizia intervenga per modificare il bando e riaprire i termini per presentare la domanda. 
-D: Ma questo non comporterà uno slittamento delle prove scritte?
R:
Se si verificasse quest’ipotesi ci sarebbe sicuramente uno slittamento, come del resto è avvenuto nel 2004.
– D: Può chiarire meglio cosa è avvenuto nel 2004 ?
R: Nel 2004, abbiamo presentato due ricorsi collettivi avverso due diversi bandi di concorso per uditore giudiziario, lamentando l’illegittimità delle norme che prevedevano l’esonero dalla prova preliminare per i diplomati alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali e non per i candidati in possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato.
In quell’occasione il Tar Lazio ci diede ragione ammettendo con riserva i ricorrenti direttamente alle prove scritte, esonerandoli dalla prova preliminare, avendo ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale da noi sollevata.
– D:Anche in quel precedente, quindi, avete sollevato la questione di legittimità costituzionale?
R:
Sì, avevamo sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che, nell’individuare le categorie dei beneficiari dell’esonero della prova preselettiva, non davano rilevanza all’aver conseguito l’abilitazione alla professione forense. Il Tar Lazio ritenne che la mancata previsione dell’esonero per tali soggetti presentasse effettivamente profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale ed infatti il giudizio venne sospeso per sottoporre la questione alla Consulta, previa concessione dell’istanza cautelare.
 

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