Illegittimo annullamento di un’aggiudicazione provvisoria (e quindi della relativa escussione della cauzione provvisoria)_ la verifica delle regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti_viceversa, il provvedimento di ’esclusio

Lazzini Sonia 02/10/08
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La regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara, per cui l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze._) secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. _c) in base alla nuova normativa introdotta dal Codice dei contratti (articolo 38 lettera i del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163) sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono conseguentemente conseguirne l’aggiudicazione, quei soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi presidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”;_la formulazione della disposizione testé citata esclude dunque che possano trovare applicazione i principi consolidatisi in materia sotto la vigente disciplina (articolo 75 del d.p.r. 554 del 1999) e impone che il provvedimento che dispone l’esclusione sia congruamente motivato e giustificato dall’Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione
 
merita di essere segnalata la sentenze numero 3470 del 23 luglio 2008 emessa dal Tar Emilia Romagna, Bologna
 
< il Collegio deve rilevare che nella fattispecie, in considerazione dell’importo e delle circostanze in cui è emersa la contestata irregolarità, non si tratta di violazione grave, né di violazione definitivamente accertata.
 
Risulta infatti dimostrato che l’irregolarità contestata (che sembra originata da una diversa interpretazione delle norme in materia da parte del professionista incaricato) non era conosciuta dal legale rappresentante della carrozzeria ALFA al momento della presentazione della domanda in quanto la notifica della cartella esattoriale è del 21.2.2008, mentre l’offerta della ricorrente è stata presentata il 12.2.2008.
 
Il B. poi, ha immediatamente provveduto al pagamento della cartella esattoriale e conseguentemente, al momento dell’aggiudicazione la sua posizione risultava regolare.
 
Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che l’esclusione dell’offerta della società ricorrente incorre nelle censure dedotte con i motivi all’esame.>
  
SI LEGGA ANCHE
 
Quali sono gli ambiti di discrezionalità di una Stazione Appaltante rispetto alle dichiarazioni contenute nel certificato di regolarità contributiva?è corretto affermare che negli appalti di lavori, la certificazione di qualità è già dimostrata attraverso il possesso dell’attestazione SOA?
 
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 147 del 23 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato per due importanti insegnamenti in essa contenuti:
 
< il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.>
 
Inoltre, in tema di appalti pubblici di lavori, il Supremo Giudice Amministrativo ci insegna che:
 
< Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell’attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l’impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull’effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell’attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l’amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest’ultima attestazione.>
 
GIUSTO A TITOLO DI PRECISAZIONE, RIPORTIAMO IL NOSTRO COMMENTO ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
 
La regolarità contributiva viene provata dall’Inail senza che l’amministrazione Committente possa disporre di autonomi poteri di accertamento e valutazione
 
Due sono le osservazioni importanti che possiamo dedurre dalla lettura della sentenza del Tar Puglia, Bari n. 2926 decisa il 19 luglio 2006
 
 
1. Considerato quanto ai vizi dedotti col primo e secondo motivo di ricorso che legittimamente l’Amministrazione comunale ha ritenuto provato il requisito della regolarità contributiva dell’impresa mandante ., a fronte di atti provenienti dall’I.N.A.I.L. che, da ultimo espressamente annullando e/o revocando originaria dichiarazione negativa di regolarità contributiva, hanno asseverato l’insussistenza di profili di irregolarità, non disponendo di autonomi poteri di accertamento e valutazione e dovendo quindi prendere soltanto atto di tali asseverazioni, espressive dei poteri pubblicistici riconosciuti all’Istituto assicuratore, e delle connesse valutazioni di stretta discrezionalità tecnica;
 
2. Considerato, quanto ai vizi dedotti col terzo motivo, che l’attestazione SOA presentata dall’impresa mandante ,. esibita dalla stessa società ricorrente, reca espressa indicazione, senza distinzione alcuna, che “l’impresa possiede la certificazione (art. 2, comma 1, lettera q) D.P.R. 34/2000) valida fino al 01/04/2007 “ e rammentato al riguardo che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”;
 
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
 
SEZIONE I
 
Registro Sentenze: 3470/2008
Registro Generale: 485/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
 
******************************  
****************************, relatore
SERGIO FINA Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
ex articolo 9 legge 205/2000
 
nella Camera di Consiglio  del 22 Maggio 2008
 
Visto il ricorso 485/2008  proposto da:CARROZZERIA ALFA SNC DI B. MARCO E C.
 
rappresentata e difesa da:
                                                ***********. ******
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA CASTIGLIONE 43
presso *********. ********
 
contro
 
COMUNE DI RIMINI  
rappresentato e difeso da:************. ************
con domicilio eletto in BOLOGNA
 STRADA MAGGIORE 31
presso *********. *****;
 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-ROMA  
INPS SEDE DI RIMINI  
non costituiti in giudizio
 
DIRIGENTE SETTORE IGIENE SANITA’ COMUNE RIMINI  
 
e nei confronti di
CARROZZERIA E OFFICINA E.BETA
non costituita in giudizio
 
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
         della disposizione 13 marzo 2008 n. 46498 del Dirigente Settore Igiene Sanità Archivio Protocollo e Autoparco del Comune di Rimini, con cui si è deciso di rinviare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della gara relativa a “prestazioni di servizio per riparazione di parti di carrozzeria”, per effettuare approfondimenti relativamente alla posizione della prima classificata “Carrozzeria ALFA s.n.c.”;
         della successiva determinazione dirigenziale 20 marzo 2008 n. 454, con cui si è convertita l’anzidetta disposizione dirigenziale in determinazione dirigenziale, con effetto ex tunc;
         della determinazione dirigenziale 20 marzo 2008 n. 455 del nominato Dirigente del Comune di Rimini che ha disposto l’esclusione della Ditta ALFA s.n.c., a seguito dell’accertata irregolarità del DURC;
         della ulteriore determinazione dirigenziale 14 aprile n. 569 con cui si è proceduto all’aggiudicazione del servizio alla seconda migliore offerta, presentata dall’impresa “Carrozzeria e Officina E.BETA con sede a Rimini in via Brodoloni n.8;
         del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’INPS sede di Rimini in data 25 febbraio 2008 ricevuto dall’Amministrazione Comunale il 14.3.2008, e del documento esplicativo della stessa Direzione Provinciale INPS di Rimini in data 6 marzo 2008 prot. Inf. INPS 3201.06/03/2008.0030746;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Uditi nella camera di consiglio del 22 maggio 2008, relatore il Cons. ****************, gli avvocati delle parti, come specificato nel verbale di udienza, anche in ordine all’eventualità dell’adozione di decisione in forma semplificata;
Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificati dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in oggetto la Carrozzeria ALFA S.n.c. impugna:
a)      il provvedimento 13 marzo 2008 n. 46498 con cui il Dirigente Settore Igiene, Sanità, Archivio, Protocollo e Autoparco del Comune di Rimini ha rinviato l’aggiudicazione della gara indetta per l’affidamento del Servizio riparazioni di carrozzeria su veicoli comunali per il biennio 2008-2009, per effettuare approfondimenti relativi alla posizione della ricorrente;
b)      il provvedimento 20 marzo 2008 n. 455 con cui il Dirigente suddetto ha escluso l’offerta presentata dalla Carrozzeria ALFA S.n.c. per l’accertata irregolarità contributiva (contributi INPS) al 12 febbraio 2008;
c)      il provvedimento dirigenziale 14 aprile 2008 n. 569 di aggiudicazione del servizio all’impresa Carrozzeria e Officina E.BETA;
d)      il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Inps –sede di Rimini in data 25 febbraio 2008.
2. – A sostegno dell’impugnativa deduce:
1) Insussistenza dei presupposti per l’esclusione: eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto; travisamento dei fatti e difetto di motivazione in relazione alla memoria presentata in data 4 marzo 2008;
2) Illegittimità del DURC ed eccesso di potere per travisamento, erronea indicazione dei presupposti sulla posizione della ditta ALFA s.n.c.;
3) Illegittimità derivata dell’aggiudicazione al controinteressato e della sospensione di aggiudicazione in favore della ALFA;
nonché come da atto di motivi aggiunti notificato il 19 maggio 2008:
4) Violazione dell’articolo 38 lettera i) del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini contestando le censure svolte dalla ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnativa del DURC.
3.1- Nella Camera di consiglio del 22 maggio 2008, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa avverso il Durc e il Collegio, ricorrendone i presupposti, ha trattenuto il ricorso in decisione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 205 del 2000.
3.2 – Peraltro, prima di esaminare il merito del ricorso, si deve preliminarmente dare atto che in data 28 maggio si è costituito in giudizio l’Inps chiedendo la reiezione del ricorso.
Tale costituzione, successiva alla Camera di consiglio del 22 maggio 2008 nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’articolo 9, è tardiva e comunque del tutto irrilevante avendo la parte ricorrente rinunciato all’impugnativa avverso il Durc, di cui al secondo motivo.
4. – In relazione alle censure dedotte con il primo, terzo e quarto motivo, che per la loro correlazione possono essere esaminate congiuntamente, va innanzitutto precisato quanto segue: 
– si contesta alla società ricorrente l’irregolarità contributiva al 12 febbraio 2008, così come risultante dal Durc in data 25 febbraio 2008 con riferimento alla posizione contributiva del legale rappresentante B. Marco e precisamente all’omessa corresponsione del contributo IVS per la parte del reddito di capitale conseguito nel 2004, quale socio di capitale della Sas +
– più specificamente dalla documentazione in atti risulta che in data 21 febbraio 2008 è stata notificata al ricorrente cartella esattoriale per il pagamento della somma di € 2.287,00 a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito, eccedenti il minimale di competenza per l’anno 2004, calcolato sul reddito di partecipazione quale socio di capitale;
– in data 4 marzo 2004 il ricorrente ha provveduto a pagare la cartella, l’Inps tuttavia ha confermato l’irregolarità contributiva così come certificata con riferimento al 12 febbraio 2008 e l’Amministrazione comunale ha definitivamente aggiudicato la gara alla impresa seconda classificata
4.1 – Ciò posto rileva il Collegio:
a) la regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara, per cui l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
b) secondo il prevalente insegnamento giurisprudenziale, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. (cfr. di recente Consiglio Stato , V, 23 gennaio 2008 , n. 147)
c) in base alla nuova normativa introdotta dal Codice dei contratti (articolo 38 lettera i del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163) sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono conseguentemente conseguirne l’aggiudicazione, quei soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi presidenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”;
d) la formulazione della disposizione testé citata esclude dunque che possano trovare applicazione i principi consolidatisi in materia sotto la vigente disciplina (articolo 75 del d.p.r. 554 del 1999) e impone che il provvedimento che dispone l’esclusione sia congruamente motivato e giustificato dall’Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione.
4.2 – Premesso e chiarito quanto sopra, il Collegio deve rilevare che nella fattispecie, in considerazione dell’importo e delle circostanze in cui è emersa la contestata irregolarità, non si tratta di violazione grave, né di violazione definitivamente accertata.
Risulta infatti dimostrato che l’irregolarità contestata (che sembra originata da una diversa interpretazione delle norme in materia da parte del professionista incaricato) non era conosciuta dal legale rappresentante della carrozzeria ALFA al momento della presentazione della domanda in quanto la notifica della cartella esattoriale è del 21.2.2008, mentre l’offerta della ricorrente è stata presentata il 12.2.2008.
Il B. poi, ha immediatamente provveduto al pagamento della cartella esattoriale e conseguentemente, al momento dell’aggiudicazione la sua posizione risultava regolare.
Alla stregua delle suesposte considerazioni deve pertanto ritenersi che l’esclusione dell’offerta della società ricorrente incorre nelle censure dedotte con i motivi all’esame.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Tuttavia ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il 22 maggio e il 19 giugno 2008.
Presidente f.to *******************
 
Cons. Rel. est. *********************
 
Depositata in Segreteria in data 22.7.2008
Bologna, il 22.7.2008
Il Segretario
f.to ************

Lazzini Sonia

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