Illegittimo affidamento diretto di una presunta fornitura complementare (TAR Sent. N. 00016/2012)

Lazzini Sonia 25/06/12
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Affidamento diretto di una fornitura complementare: non può essere applicata la norma di cui l’art. 57 comma 5 lett. a1 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163

Trattandosi di un contratto di fornitura, non può dunque trovare applicazione nella fattispecie la disposizione (art. 57 comma 5 lett. a1) del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163) invocata dalla stazione appaltante per sottrarsi alla previa pubblicazione di un bando di gara, disposizione – di carattere eccezionale – che fa esplicito riferimento ai soli contratti pubblici relativi a lavori o a servizi.

La conclusione non muta anche qualora, contro ogni evidenza, volesse qualificarsi il contratto come un contratto di servizi.

Anche in tal caso, infatti, la procedura negoziata non è consentita, difettando in radice sia il requisito della “circostanza imprevista” che avrebbe reso i servizi complementari “necessari” all’esecuzione del contratto iniziale, sia la condizione circa la loro “non separabilità” dal contratto iniziale o circa la loro stretta necessarietà rispetto al suo perfezionamento

la migliore dimostrazione che i due contratti sono agevolmente separabili senza alcun grave inconveniente tecnico è data proprio dalla circostanza che, per il passato, essi sono stati separati ed affidati a soggetti diversi.

Quanto poi al profilo economico ed ai risparmi di spesa ritraibili dalla standardizzazione dei due contratti, è evidente come una mera valutazione di convenienza non possa a nessun costo integrare il “grave inconveniente” richiesto dalla norma per giustificare l’eccezionale ricorso ad una procedura negoziata, se non altro perché l’eventuale abbassamento del prezzo di noleggio derivante dalle sinergie attivabili con la standardizzazione delle due forniture trova la sua naturale collocazione nell’ambito di un corretto confronto concorrenziale

Ricordiamo la norma

Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

(…)

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale

riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 16 del 17 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta.

Sentenza collegata

37053-1.pdf 161kB

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