Illeciti disciplinari dell’avvocato

Redazione 25/09/20
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Illeciti disciplinari e azione disciplinare

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In ottemperanza ai principi dettati dalla l. n. 247/2012, il Codice deontologico forense individua, nel titolo I dedicato ai “Principi generali”, gli specifici doveri ai quali l’avvocato deve uniformarsi nell’esercizio della professione (probità, dignità, competenza, segretezza, riservatezza, decoro, diligenza, ecc.), disponendo che la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare perseguibile (art. 20 c.d.f.).
Oltre a tale clausola generale il Codice tipizza anche gli illeciti disciplinari indicando le sanzioni applicabili (avvertimento, censura, sospensione, radiazione) ed i meccanismi di loro aumento o diminuzione in base alla gravità dei fatti contestati (art. 22, commi 1 e 2 c.d.f.).
Sono stati recepiti nel sistema disciplinare i principi di legalità (nulla poena sine lege) e proporzionalità (nel senso che spetta agli organi disciplinari applicare le
sanzioni adeguate in proporzione alla violazione commessa: art. 21 c.d.f.).

L’azione disciplinare si prescrive in 6 anni dal fatto (art. 56, l. 247/2012), termine che tuttavia viene interrotto dalle comunicazioni all’interessato dei seguenti
atti: a) l’iscrizione della notizia dell’illecito; b) la decisione del C.D.D.; c) la decisione del CNF.
Da ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di 5 (e non 6) anni: tuttavia complessivamente la prescrizione, anche dopo le interruzioni, si compie comunque decorsi 7 anni e mezzo dal fatto.
Nei termini di prescrizione non si computano tuttavia le eventuali sospensioni del procedimento disposte in relazione all’eventuale pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti materiali (vedi infra).

Il nuovo procedimento disciplinare si articola in tre fasi: I fase: fase preliminare e istruttoria pre-procedimentale (art. 58 l. 247/2012; artt. 11-16 del Regolamento)
La prima fase trae origine dalla presentazione di un esposto-denuncia ovvero con l’acquisizione “in qualsiasi modo” – ivi incluse le segnalazioni obbligatorie da parte della magistratura penale in caso di condanne o misure cautelari o perquisizioni contro un avvocato – di una notizia relativa a un illecito disciplinare.
Il Consiglio dell’Ordine ne fornisce comunicazione all’iscritto invitandolo a presentare deduzioni scritte entro 20 giorni al Consiglio Distrettuale di Disciplina, cui trasmette gli atti (art. 50, comma 3, l. 247/2012; art. 11 del Regolamento).
Ricevuti gli atti, il Presidente del C.D.D. (art. 14 del Regolamento) iscrive il procedimento in un registro riservato (art. 58, comma 1, l. 247/2012; art. 12 del Regolamento), salvo che: a) l’esposto sia manifestamente infondato e quindi ne richieda l’archiviazione; b) disponga l’applicazione di un mero richiamo verbale, non costituente sanzione disciplinare, trattandosi di una infrazione particolarmente lieve (avverso cui l’interessato può comunque opporsi entro 30 giorni, determinando
così la necessità della successiva istruttoria pre-disciplinare).
Il Presidente del C.D.D. (sempre ai sensi dell’art. 14 del Regolamento) designa dunque una Commissione e nomina il Consigliere Istruttore: questi deve essere iscritto a un Ordine circondariale diverso da quello dell’indagato, è responsabile del procedimento e comunica all’incolpato l’avvio di tale fase, con racc. A.R. contenente anche l’invito a formulare osservazioni scritte entro 30 giorni (art. 15 del Regolamento).
Il Consigliere Istruttore provvede a ogni accertamento istruttorio nel termine di 6 mesi dalla iscrizione della notizia dell’illecito disciplinare (art. 58, comma 2, l. 247/2012; art. 14, comma 5 del Regolamento) e dunque propone al C.D.D. la richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: deliberazione che viene assunta senza la presenza del Consigliere Istruttore (art. 58, comma 3, l. 247/2012; art. 16 del Regolamento).
L’eventuale archiviazione è comunicata all’iscritto, al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia dell’illecito (art.
58, comma 4, l. 247/2012; artt. 18-19 del Regolamento).

Fase II: la citazione in giudizio

L’approvazione del capo di incolpazione coincide con l’apertura del procedimento disciplinare e viene comunicata all’incolpato ed al P.M. almeno 30 giorni prima della successiva data della citazione a giudizio.
L’avviso all’incolpato deve contenere (art. 18 del Regolamento): 1) il capo di incolpazione, con indicazione delle generalità dell’incolpato, i fatti addebitati, le norme che si ritenono violate, nonché la data di approvazione del capo di incolpazione da parte del C.D.D.; 2) l’avviso che entro 20 giorni l’incolpato può accedere ai documenti presenti nel fascicolo, depositare memorie e documenti, nonché chiedere di comparire avanti al Consigliere Istruttore per essere ascoltato ed esporre
le proprie difese; 3) l’avviso che l’incolpato può essere assistito da un difensore presso cui può eleggere domicilio.
Decorso il termine di 20 giorni il Consigliere Istruttore può chiedere alla Sezione di cui fa parte – che delibera in assenza dello stesso Consigliere – o l’archiviazione
o la citazione a giudizio.

In caso di approvazione della citazione, il Presidente del C.D.D. delibera la data di celebrazione dell’udienza e dunque la citazione a giudizio viene notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, all’incolpato (art. 21 del Regolamento).
Tale citazione deve contenere: a) le generalità dell’incolpato; b) la descrizione dei fatti e delle norme violate; c) l’indicazione di data, ora e luogo della prima comparizione avanti al C.D.D. con avvertenze sul diritto di difesa (facoltà di difendersi tramite un avvocato; facoltà entro 7 giorni prima della comparizione di produrre documenti e indicare testimoni articolando i fatti da sottoporre loro) e che in mancanza di comparizione, senza giustificazione, si procederà in contumacia;
d) l’elenco dei testimoni che il C.D.D. intende ascoltare; e) la data e la firma del Presidente e del Segretario.

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