Il tribolato requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa” nel ricorso per Cassazione

Redazione 15/02/19
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di Mirco Minardi

Sommario

1. L’orientamento tradizionale

2. L’orientamento draconiano

3. L’attacco frontale all’orientamento draconiano

4. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti alla luce dei principi della CEDU

5. Il perdurante contrasto nella giurisprudenza di inizio 2019

6. Conclusioni

L’orientamento più risalente e consolidato[4] ha sempre affermato la possibilità di ricavare l’esposizione sommaria dei fatti dalla motivazione in diritto del ricorso, in ragione del fatto che l’art 366 c.p.c. non stabilisce un ordine formale di sequenza per l’indicazione dei requisiti richiesti dalla norma stessa a pena di inammissibilità.

La sentenza capostipite in questo senso fu Cass. civ., 18.3.1952, n. 720, la quale espressamente affermò che gli “opportuni cenni” sullo svolgimento del processo potessero ricavarsi anche “dalla motivazione in diritto del ricorso”.

Questo principio, si legge in Cass. civ., sez. III, 28/06/2018, n. 17036, ha dominato incontrastato per mezzo secolo, tanto da divenire jus receptum la massima secondo cui per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali “non occorre un’apposita premessa a sé stante, essendo sufficiente che dall’illustrazione dei motivi del ricorso sia desumibile il quadro delle circostanze di fatto da cui trae origine la controversia”[5].

Detto orientamento si è conservato sino ai giorni nostri: ancora di recente la Suprema Corte ha infatti ribadito che “per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa […] non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi”[6].

Si tratta peraltro di un orientamento condiviso dalle Sezioni Unite in almeno sei diverse occasioni[7], ovvero: da Cass. civ., sez. un., 11/04/2012 n. 5698, nella cui motivazione si legge che “il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso”; da Cass. civ., sez. un., 18/05/2006, n. 11653, Rv. 588770, ove si afferma che per soddisfare il requisito della esposizione sommaria dei fatti non è necessario che il ricorso contenga “una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi”; da Cass. civ., sez. un., 29/04/1981, n. 2598, Rv. 413375, ove si afferma che il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, risulta inadempiuto solo quando, oltre a mancare del tutto nel ricorso per cassazione la esposizione sommaria dei fatti di causa, “questi non siano desumibili neppure dai motivi dedotti”; da Cass. civ., sez. un., 23/08/1972, n. 2708, Rv. 360363, ove si afferma che il precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, “deve ritenersi osservato allorché i fatti di causa, anziché essere esposti in modo autonomo quale premessa ai motivi, risultino dal contenuto del ricorso”; da Cass. civ., sez. un., 22/08/1972, n. 2700, Rv. 360348, e Cass. civ., sez. un., 10/03/1969 n. 763, Rv. 339075, di identico contenuto, ove si afferma che “[…] non è necessario che la esposizione dei fatti di causa costituisca una premessa distinta a se stante rispetto ai motivi di annullamento dedotti dal ricorrente, ma e sufficiente che i presupposti di fatto possano essere desunti dalla enunciazione dei motivi”.

[4] Per la ricostruzione della evoluzione interpretativa del requisito de quo abbiamo attinto a piene mani da Cass. civ. sez. III, 28/06/2018, n. 17036.

[5] Così Cass. civ., sez. II, 24/02/1988 n. 1974; nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 25/03/1999 n. 2697. Critica, in tal senso, parte autorevole della dottrina; v. ad. es. G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Torino, pag. 272 e ss, secondo cui “trattasi di un requisito distinto rispetto ai motivi di ricorso, per cui l’esposizione dei fatti non dovrebbe poter essere contenuta all’interno dei motivi, bensì assumere il carattere di una premessa autonoma che li preceda”.

[6] Tra le tante, Cass. civ., sez. III, 8/7/2014 n. 15478.

[7] Per la verità, le Sezioni Unite hanno anche espresso l’orientamento draconiano; v. ad es. Cass. civ., sez. un., 22 maggio 2014, n. 11308: “Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”.

L’orientamento più formalista si è sviluppato in epoca recente e in particolar modo con la sentenza Cass. civ., sez. 3, 11/10/2005 n. 19756, la quale ha escluso la possibilità che i motivi possano sostituire la compiuta esposizione dei fatti di causa, almeno nei casi in cui il ricorrente abbia formalmente dichiarato di volere dedicare una parte del proprio ricorso all’esposizione degli stessi, senza poi riuscirvi in modo compiuto. In quella decisione, peraltro, erano state richiamate due decisioni che in realtà non avevano mai affermato quanto da essa predicato[8].

Il contrasto inaugurato da Cass. civ., sez. III, 11/10/2005 n. 19756 si è consolidato negli anni a venire[9]. Le ragioni addotte dall’orientamento più recente, a sostegno di questa più rigorosa interpretazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sono illustrate nell’ampia motivazione di Cass. civ., sez. VI, 16/01/2014 n. 784. Detta decisione, ha evidenziato che il divieto di utilizzare la tecnica dell’assemblaggio, consacrata dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 5698 del 2012 sarebbe vanificato se fosse possibile ricostruire i fatti della vicenda attraverso i motivi e, comunque, detta conoscenza deve necessariamente precedere l’illustrazione dei motivi.

Secondo questo orientamento, pertanto, il requisito de quo deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. Si aggiunge che la prescrizione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, essendo volta a permettere di intendere correttamente il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado; delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Così intesa, però, l’esposizione sommaria dei fatti finisce inevitabilmente per sganciarsi dai motivi di impugnazione, i quali, come è noto, assai spesso sono riferiti ad uno o alcuni aspetti del giudizio, per la cui intellegibilità non sarebbe affatto necessario ripercorrere tutta la vicenda processuale. Qual è, ad esempio, l’utilità di riferire della eccezione di prescrizione e della correlata contro eccezione di avvenuta interruzione, sollevate nel giudizio di primo grado, qualora sulla questione fosse sceso il giudicato per mancata impugnazione in appello? Evidentemente nessuna.

[8] Ci si riferisce a Cass. civ., 16 settembre 2000 n. 12256 e Cass. civ., 5 ottobre 1998, n. 9862, le quali affermarono un principio ben diverso, ovvero che l’esposizione dei fatti di causa deve essere contenuta nel ricorso, e non in fonti ad esso esterne e da esso richiamate, quali la sentenza impugnata o gli atti del giudizio di merito.

[9] Cass. civ., sez. VI, 28/09/2016, n. 19047, Rv. 642129; Cass. civ., sez. VI, 28/10/2014, n. 22860, Rv. 633187.

È stata la decisione sopra richiamata, Cass. civ., sez. III, 28/06/2018, n. 17036, estensore Marco Rossetti, a contrastare apertamente e direttamente l’orientamento formalista analizzato nel paragrafo precedente, fornendo una serie di contro-argomentazioni che a noi sembrano difficilmente contestabili.

Anzitutto, si osserva che “dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’art. 366 c.p.c., comma 1, indica a pena di inammissibilità quali debbano essere i contenuti del ricorso, ma non prescrive alcuna sanzione di inammissibilità quanto all’ordine con cui i contenuti del ricorso debbano essere esposti”.

La decisione, ovviamente, auspica che “in ogni ricorso l’esposizione dei fatti di causa preceda l’esposizione dei motivi; ma in difetto di espresse previsioni normative, un ricorso non potrà dirsi inammissibile sol perché l’esposizione dei fatti – a condizione che sia chiara ed inequivoca – anziché precedere, sia inclusa nell’illustrazione dei motivi”.

Evidenzia, poi, che “dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, è principio risalente e di antica civiltà giuridica che tutti gli atti processuali vadano qualificati, interpretati e giudicati non segmentandone i contenuti, ma apprezzandoli nel loro complesso, e valutando ciascuna parte in relazione a tutte le altre parti (c.d. principio di globalità o circolarità dell’interpretazione). E questo principio verrebbe frustrato, se si ritenesse che il giudice di legittimità, al cospetto d’un ricorso contenente una esposizione dei fatti carente o lacunosa, dovesse per questo solo motivo sospendere la lettura del ricorso, e dichiararne l’inammissibilità”.

Sotto il profilo “della logica formale, non sembra poi potersi condividere l’assunto (posto a fondamento dell’orientamento più rigoroso) secondo cui se l’esposizione dei fatti della causa manchi totalmente, la Corte di Cassazione potrebbe ricavarla dai motivi; ma se esista e sia incompleta o sovrabbondante, tale integrazione non potrebbe compiersi. Una simile lettura dell’art. 366 c.p.c. condurrebbe al paradosso di riservare un trattamento meno rigoroso al ricorrente che trascuri completamente di assolvere l’onere di esposizione dei fatti; e per contro di adottare una decisione assai più rigorosa nei confronti di quegli che, volendo assolvere quell’onere, non vi riesca. Un esito interpretativo, dunque, collidente con il basilare principio della giustizia distributiva e dell’unicuique suum“.

Con riferimento alla tecnica dell’assemblaggio[10], la sentenza rileva che di per sé il ricorso non può essere dichiarato inammissibile per ciò solo, qualora l’illustrazione dei motivi consenta comunque di conoscere le vicende della causa.

[10] A partire dagli anni ’90, molti avvocati hanno creduto di poter soddisfare il requisito dell’autosufficienza – sempre più spesso richiamato dalla Corte per giustificare l’inammissibilità del ricorso – attraverso la tecnica dell’inserimento, al suo interno, delle fotocopie di atti, documenti e provvedimenti giudiziali. Con la diffusione dei programmi di videoscrittura e di riconoscimento dei caratteri, la tecnica si è affinata, tanto che la “spillatura” è stata sostituita dal “copia e incolla” del contenuto integrale di atti e documenti. Si è trattato di una scelta infausta, visto che una simile tecnica si pone in contrasto manifesto con il requisito della “sommaria” e quindi riassuntiva esposizione dei fatti di causa. Ciò ha indotto la Corte a dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi così confezionati, sul rilievo che “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è dunque, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso”; così, tra le tantissime, Cass. civ., Sez. un., 11/04/2012, n. 5698.

Nelle decisioni più recenti[11], l’orientamento tradizionale sottolinea sempre più spesso come quello minoritario appaia difficilmente compatibile con l’ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che, come noto, del diritto comunitario formano parte integrante, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130).

“Tra i principi della CEDU viene in rilievo ai nostri fini l’art. 6, p. 1, CEDU, ovvero il diritto di accesso alla giustizia. Si è infatti evidenziato che l’interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo appare ostativa alla continuazione dell’orientamento minoritario, sotto due profili.

In primo luogo, la corte EDU ha stabilito che le sentenze le quali dichiarino inammissibile una impugnazione per ragioni formali possano dirsi coerenti con l’art. 6, p. 1, della CEDU, solo quando la causa di inammissibilità sia prevista dalla legge, possa essere prevista ex ante, e non sia di derivazione giurisprudenziale ovvero, se lo sia non sia frutto di una interpretazione «troppo formalistica»; risulti comunque da un orientamento consolidato; sia chiara ed univoca (così Corte EDU, sez. 1, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, p.p. 42-44).

E, per quanto detto, l’art. 366 c.p.c. impone che il ricorso debba contenere l’esposizione dei fatti, non che debba anteporre l’esposizione dei fatti alla illustrazione dei motivi: sicché l’interpretazione qui contestata appare nello stesso tempo irrispettosa del divieto di interpretazioni troppo formalistiche, non derivante da un orientamento consolidato, e comunque non univoca.

In secondo luogo, la Corte EDU ha stabilito che viola l’art. 6, p. 1, CEDU, l’organo giudiziario che dichiari inammissibile un’impugnazione perché priva di talune indicazioni, quando quelle indicazioni siano comunque agevolmente desumibili dagli atti sottoposti al giudice (Corte EDU, sez. 2, 18.10.2016, Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, p.p. 71-73).

Né, ha soggiunto la Corte EDU, a tali princìpi può derogarsi sol perché a decidere l’impugnazione sia una Corte Suprema, invece che un giudice di merito: ha stabilito, infatti, Corte EDU, sez. 2, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, che l’art. 6, p. 1, CEDU, non consente agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione quando la Corte Suprema sia comunque “messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione (impugnata)[12]“.

[11] Si veda Cass. civ., sez. I, 14/01/2019 n. 635, ma soprattutto la più volte richiamata Cass. civ. sez. III, 28/06/2018, n. 17036.

[12] Così testualmente Cass. civ. sez. III, 28/06/2018, n. 17036.

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Cass. civ., sez. II, 07/01/2019, n. 122 ha infatti affermato che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di Cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. L’esposizione deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali, sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso. “In altri termini, secondo il «modello legale» apprestato dall’art. 366 c.p.c., la Corte di Cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione questa – che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una “sintesi” dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili”[13].

Per tale motivo è stata dichiarata l’inammissibilità di un ricorso carente sotto il profilo della ricostruzione dello svolgimento del processo di primo grado, delle motivazioni della sentenza, delle difese delle parti, riportate solo attraverso la mera trascrizione dei dispositivi delle sentenze dei giudici di merito e delle conclusioni delle parti formulate in appello.

Appena sette giorni dopo è stata, invece, pubblicata la decisione Cass. civ., sez. I, 14/01/2019 n. 635, la quale si è trovata di fronte ad un ricorso totalmente primo dell’esposizione sommaria dei fatti. La Corte ha affermato, richiamando anche i principi della CEDU, che il fondamento del requisito de quo “non può essere ravvisato nella necessità di anteporre l’esposizione dei fatti alla illustrazione dei motivi, che darebbe luogo ad una interpretazione troppo rigorosa, in contrasto con la suesposta necessità di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche”. Allo stesso tempo “non può tuttavia disconoscersi la necessità di evitare una, del pari inaccettabile, interpretazione abrogante della norma in esame, posta a presidio della funzione di pura legittimità che connota il giudizio di cassazione. Siffatta esigenza postula invero che, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione”.

[13] Si veda anche Cass. civ., sez. III, 29/01/2019 n. 2328.

Come si vede, il contrasto permane nonostante i richiami ai superiori principi della CEDU, il che deve indurre l’avvocato diligente a tenere un comportamento prudenziale, descrivendo in un apposito paragrafo del ricorso lo svolgimento dei fatti sostanziali e processuali di causa, come peraltro previsto dal Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, adottato il 17 dicembre 2015.

In esso è infatti espressamente previsto che “l’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine”.

Interessante notare come in base al Protocollo vi è uno stretto legame funzionale tra esposizione sommaria del fatto e motivi di impugnazione, legame che, invece, sembra sparire nelle massime espresse dall’orientamento draconiano sopra ricordato, anche successive al 17 dicembre 2015.

Forse, è davvero giunto il momento che la parola torni di nuovo, ed auspicabilmente per l’ultima volta, alle Sezioni Unite.

Redazione

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