Il trattamento rieducativo (Parte Prima)

Redazione 08/10/04
di Fabio Fiorentin
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1.Il trattamento penitenziario.
In via generale, qualunque attività e procedura di applicazione di una sanzione penale ad una persona condannata comporta l’adozione di particolari metodologie operative e, dunque, di un trattamento.
Il concetto presuppone, altresì, che l’applicazione della pena si protragga per un lasso prolungato di tempo, come usualmente avviene nel caso dell’irrogazione di pene detentive.
Con specifico riferimento all’ordinamento vigente, informato al principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene (art.27 Cost.), la definizione di trattamento deve essere integrata nel senso che il trattamento penitenziario costituisce quell’attività dello Stato volta ad attuare concretamente la sanzione penale irrogata dall’autorità giudiziaria nei confronti del condannato, allo scopo di rieducarlo e consentirgli la piena reintegrazione nella società.
Secondo il principio stabilito dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale n.204/1974, relativo alla necessaria commisurazione della durata della pena all’effettiva rieducazione del reo,il trattamento penitenziario deve, inoltre,consentire al condannato il graduale riacquisto di spazi di libertà e autonomia in rapporto alla riscontrata,progressiva maggiore adesione al trattamento ed ai risultati conseguiti nel percorso di risocializzazione.
L’ordinamento penitenziario vigente prevede espressamente che, nei confronti di imputati, condannati e internati deve essere attuato un trattamento penitenziario che, con riguardo alle due ultime categorie di reclusi, deve essere, in ottemperanza al precetto costituzionale, “rieducativo”.
In particolare, l’art.1 della L.26.7.1975,n.354, enuncia i principi fondamentali che devono informare il trattamento penitenziario:
1)il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona: la norma recepisce e parafrasa il principio costituzionale di cui all’art.27 Cost..
Le regole del trattamento non possono, dunque, porsi in contrasto con il valore della persona come tale (e dunque anche della persona del condannato): pertanto, non possono essere ammesse metodologie punitive inumane, degradanti o umilianti per i soggetti reclusi.
Anzi, l’ordinamento penitenziario (art.4, L.26.7.1975,n.354) prevede espressamente un fascio di diritti soggettivi a favore dei detenuti, che non possono essere compressi per effetto della condizione detentiva.
Più precisamente,tali diritti non possono essere legittimamente limitati dall’amministrazione penitenziaria, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorrendo fattispecie e secondo procedure che devono prevedere la possibilità del controllo giurisdizionale sull’operato dell’amministrazione penitenziaria e la possibilità di reclamo avverso le decisioni dell’autorità giudiziaria.
A tale fine, al magistrato di sorveglianza, quale figura di “giudice vicino” all’universo penitenziario, la legge attribuisce la specifica e peculiare funzione di garante dei diritti dei detenuti(artt.35 e 69, L.26.7.1975, n.354; artt.5 e 75 D.P.R. 30.6.2000,n.230);
2)il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità,razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose: anche per tale principio sono evidenti la diretta derivazione costituzionale (art.3 Cost.) e la finalità di impedire eventuali arbitrii dell’amministrazione penitenziaria nella messa a disposizione in favore dei reclusi degli strumenti e delle offerte trattamentali[1];
3)il trattamento non può prevedere restrizioni della libertà non giustificate dall’esigenza di mantenere l’ordine e la disciplina interne agli istituti o di tutelare i fini giudiziari connessi alla custodia degli imputati:tale principio pone un invalicabile limite alla possibilità per l’amministrazione penitenziaria e per il Ministro della giustizia di sospendere, nei confronti di determinati detenuti o categorie di detenuti, la normale vigenza delle regole penitenziarie.
Costituiscono, perciò,ipotesi del tutto eccezionali le previsioni del regime di sorveglianza particolare (art.14 bis L.26.7.1975,n.354;art.33 D.P.R. 30.6.2000,n. 230); del regime differenziato di rigore, contemplato dall’art. 41 bis, L. 26.7.1975,n.354; delle limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari previste dall’art.4bis, L.26.7.1975,n.354;dell’esclusione dalla partecipazione al trattamento a titolo di sanzione disciplinare (art.39, L.26.7.1975,n.354;artt. 73, 82 D.P.R. 30.6.2000, n.230); dei controlli e censure alla corrispondenza dei detenuti (art.18 e 18 ter, L.26.7.1975, n.354;art. 38 D.P.R. 30.6.2000, n.230);
4)il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva:tale principio introduce un’importante distinzione teorica intercorrente fra il trattamento penitenziario generico, cioè il complesso di regole e principi che informa la vita negli istituti penitenziari, applicabile come tale a tutti i reclusi indistintamente, e il trattamento penitenziario rieducativo, applicato soltanto ai condannati ed agli internati.
La distinzione riflette il dettato costituzionale in ordine al principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva (art.27,Cost.), talché sarebbe illogico predisporre un offerta di strumenti trattamentali rieducativi a chi – imputato – non può essere ritenuto, fino a condanna definitiva, colpevole di alcun reato e,conseguentemente,non può essere considerato come soggetto da “rieducare”.
La dottrina[2] definisce il rapporto tra le due viste tipologie di trattamento come quello intercorrente tra genere e specie.
In realtà, l’applicazione pratica ha, di fatto, appiattito la posizione degli imputati su quella dei condannati definitivi e degli internati: a tutti, indistintamente, vengono infatti applicati gli strumenti trattamentali, con la differenza che ai soli condannati è riservata l’osservazione scientifica della personalità finalizzata al conseguimento dei benefici penitenziari ed alla concessione delle misure alternative alla detenzione).
5)il trattamento dei condannati e degli internati deve essere rieducativo e tendere, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno al carcere, al reinserimento sociale;
6)il trattamento deve essere individualizzato e conformarsi alle specifiche condizioni di ciascun soggetto recluso: il trattamento deve rispondere ai particolari bisogni di ciascun soggetto, che devono essere individuati attraverso l’osservazione della personalità del detenuto, condotta da un’équipe di esperti e volta a evidenziare le carenze sociali, familiari e fisiopsichiche che sono state alla base della devianza del soggetto e del suo disadattamento sociale (art.13,L. 26.7.1975, n.354).
La giurisprudenza,a tal proposito,così si esprime:”uno degli elementi caratterizzanti della normativa del nuovo ordinamento Penitenziario riguarda il trattamento penitenziario, che oltre ad essere ispirato al principio della umanizzazione della pena deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto onde favorire, mediante un processo evolutivo, il suo reinserimento nella collettività sociale. E’a tal fine stabilito il principio della individualizzazione del trattamento che, preceduto dall’osservazione scientifica della personalità del condannato per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale, e attuato sulla base di un programma rieducativo che potrà poi essere integrato o modificato secondo le diverse esigenze che possono prospettarsi nel corso dell’esecuzione. Nello schema di tale trattamento si inquadrano le misure alternative alla detenzione le quali possono essere disposte sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi (affidamento in prova al servizio sociale) o in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento (regime di semilibertà) ovvero quando il soggetto abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione svolta nei suoi confronti (liberazione anticipata)”.[3]

Sulla base dei risultati dell’osservazione, viene redatto, a cura degli operatori penitenziari, un programma di trattamento nel quale si danno concrete indicazioni in ordine al percorso trattamentale del condannato, suggerendo all’autorità competente (magistrato e tribunale di sorveglianza) l’eventuale possibilità di concessione al detenuto dei benefici penitenziari giudicati più idonei a favorirne la risocializzazione (art.15,L.26.7.1975,n.354;Cass.,7.8.1990,n.2541, Andreotti).

2. Il trattamento rieducativo.

Nel nostro ordinamento penale viene conferita preminenza assoluta al principio della rieducazione del reo, a quello di umanizzazione delle pene ed al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art.27 Cost.).
Il sistema finalizza,pertanto, la detenzione a scopi, oltre che di emenda, di recupero sociale, attraverso l’applicazione al condannato di uno speciale “programma di trattamento”, redatto da un équipe di esperti in esito ad un’osservazione “scientifica” sulla personalità del soggetto che ne evidenzi i fattori di disadattamento sociale (art.13,L.26.7.1975,n.354).
Il trattamento penitenziario non si propone, tuttavia, immediate finalità rieducative, ma ha lo scopo di regolamentare la vita dei detenuti all’interno degli istituti a garanzia dell’ordine e della disciplina interne (art.1, L.26.7.1975,n.354) nonchè (art.27,comma3, Cost; art.1, D.P.R. 30.6.2000, n.230) di promuovere la modificazione positiva della personalità dei condannati orientandola secondo modelli comportamentali socialmente adeguati, che ne favoriscano il reinserimento sociale.
E’ evidente, peraltro, che l’intero sistema del trattamento non può non essere orientato a fini insieme rieducativi e contenitivi : non essendo concepibile,infatti,un trattamento penitenziario che non tenga conto della finalità risocializzante della pena ( a es. introducendo regole penitenziarie in contrasto con i canoni di civile convivenza ) né un trattamento rieducativo che non tenga conto delle esigenze di cautela e difesa sociale proprie dell’esecuzione in vinculis.
A tale proposito,l’art.2, D.P.R. 30.6.2000, n.230, stabilisce significativamente che “l’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento [si fa evidentemente riferimento al trattamento rieducativo, n.d.A.] dei detenuti e degli internati”.;
Il trattamento penitenziario può subire una serie di limitazioni in ragione di esigenze di sicurezza e legalità (vedi a es. l’applicazione dei regimi di sorveglianza particolare ex art.14 bis, L.26.7.1975,n.354; il regime differenziato di rigore, regolato dall’art.41 bis ,L.26.7.1975,n.354; alcuni limiti stabiliti per la fruibilità di alcuni benefici penitenziari in rapporto a detenuti colpevoli di delitti di particolare gravità (art. 4 bis e art.58 quater,L.26.7.1975, n.354).
Il trattamento rieducativo, per converso, non può conoscere restrizioni di sorta, pena un insanabile contrasto con il principio costituzionale sancito dall’art.27,3°co.,della Costituzione.
Tale principio, già ricordato, enuncia solennemente che le pene (tutte le pene) devono tendere alla rieducazione dei condannati (di tutti i condannati, dunque, a prescindere dalla gravità o efferatezza dei delitti commessi).
Peraltro, la funzione rieducativa della pena è l’unica, fra le numerose altre che rientrano nella concezione polifunzionale della pena ad essere presa in considerazione dall’articolo della Costituzione citato, ciò che non è stato ritenuto senza significato nel suggerire agli interpreti quale dovesse essere – nella visione del Costituente – lo scopo preminente dell’applicazione delle sanzioni penali.
Nell’ambito penitenziario,tale indicazione di preminenza è ripresa dall’art.1, L.26.7.1975, n.354, che, quasi in parafrasi del principio costituzionale, stabilisce: “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.”
Non è inoltre senza significato che il nuovo regolamento penitenziario (D.P.R. 30.6.2000, n.230) preponga al corpus delle nuove regole carcerarie, l’enunciazione relativa al trattamento rieducativo dei reclusi, inserendolo all’art. 1 del Capo I (principi direttivi), in posizione di speciale rilievo rispetto alle esigenze strettamente custodiali, menzionate nel successivo art.2 del regolamento medesimo.
Del resto, l’intento di strutturare il sistema sanzionatorio penale anche a fini di recupero sociale dell’”uomo delinquente” certamente preesisteva – sia pure in forma abbozzata ed embrionale – all’avvento costituzionale.
Il vigente codice penale, nell’adottare il c.d. “sistema del doppio binario”,stabilì infatti, accanto alla pena detentiva, un’articolata serie di misure di sicurezza (detentive e non) pensate a scopi di recupero tanto terapeutico (O.P.G., casa di cura e custodia) quanto di risocializzazione più propriamente intesa (libertà vigilata: l’art.228,3°co.,c.p. (Libertà vigilata) stabilisce infatti, che “La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale”. Anche la figura del magistrato di sorveglianza è stata introdotta nel sistema giudiziario italiano con i codici del 1930 ed il regolamento penitenziario del 1931).
Sul versante più strettamente carcerario, la scelta di orientare l’esecuzione della pena alla rieducazione dei condannati si è progressivamente tradotta in un radicale mutamento di prospettiva dei rapporti tra l’amministrazione penitenziaria, le esigenze di ordine disciplina interni degli istituti di pena e le aspettative di natura rieducativa delle persone detenute.
In conseguenza di ciò, il legislatore ha strutturato l’attività trattamentale su modelli e rapporti di progressiva accentuazione del momento propositivo e “dialogico” e di correlativa limitazione del profilo meramente istituzionale e afflittivo-contenitivo caratteristico dell’istituzione penitenziaria antevigente alla riforma del 1975.
In dottrina si è sottolineato come la riforma del 1975-76 abbia portato a un vero e proprio ribaltamento dei tradizionali rapporti fra il detenuto e l’amministrazione, di tal che la figura del detenuto viene portata in primo piano, non più quale soggetto passivo dell’esecuzione penale, bensì quale soggetto di diritti, primo fra i quali quello di essere destinatario delle proposte trattamentali degli operatori penitenziari.
Vi fu anche chi osservò come la riforma penitenziaria rappresentasse “il solenne riconoscimento che lo status di detenuto o di internato non solo non fa venir meno la posizione di lui come titolare di diritti soggettivi connessi a tale status, ma, anzi, altri gliene attribuisce”[4].
In altri termini,e per fissare un primo approdo conclusivo: le fonti, tanto di grado costituzionale quanto di livello primario e regolamentare, pongono dunque al centro dell’esecuzione penale il concetto di rieducazione del condannato e dell’internato, quale principio motore e finalità ultima che giustifica eticamente la concreta applicazione della sanzione penale a soggetti – i detenuti – in relazione ai quali è ribadita la dignità di “persona” ed al quale sono attribuiti specifici diritti e posizioni soggettive attive nei confronti dell’amministrazione penitenziaria.
Note:
[1] Così Cass.,I, 9 ottobre 1981,Varone.
[2] Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffré, Milano,2002,p.109.
[3] Cass.I,13.3.1978,n.602,Marzollo,CED.
[4] Galli G., La politica criminale in Italia negli anni 1974-77, Giuffré,Milano,1978,p. 128.

Redazione

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