Il trasferimento del personale ATA da un ente pubblico locale allo Stato

Scarica PDF Stampa

La sentenza del Tribunale di Genova accoglie l’indirizzo della Corte di Giustizia europea che considera il trasferimento del  c.d. personale ATA, da un ente pubblico locale allo Stato, alla stregua di un trasferimento d’impresa. Ne pubblichiamo una sintesi.

Tribunale di Genova 28 settembre 2016 , n.689

Giud.Magnanensi;Ric.B. e altri; Res MIUR

 

Personale trasferito da ente pubblico  locale nei ruoli dello Stato, c.d. personale ATA-Mancato riconoscimento totale dell’anzianità maturata nell’ente di provenienza-Conseguente peggioramento retributivo sostanziale- Modalità di accertamento-Inammissibilità dell’azione per giudicato di precedente azione avente stessi contenuti

 

Nel caso di transito di un lavoratore da un ente locale nei ruoli dello Stato in base all’art.8 della legge 3 maggio 1999 n.124,configurandosi, nell’ interpretazione  della Corte di Giustizia, tale fenomeno successorio come un trasferimento d’impresa,ai  fini di contrastare,nella prospettiva di salvaguardia del lavoro, trasferimenti di azienda  il giudice deve accertare in concreto che si sia verificato , per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata nel precedente  rapporto -attribuita come anzianità fittizia e comunque inferiore a quella reale- un peggioramento retributivo sostanziale limitatamente alla fase temporale contigua al trasferimento; la domanda proposta in un secondo processo ove identica per petitum e per causa petendi ad altra già decisa in via definitiva è inammissibile  in forza del  principio per cui il giudicato formatosi copre il dedotto e il deducibile.

( Massima redazionale)

 

NOTA

La vicenda , riepiloga il Tribunale,risale all’anno 2003, quando gli odierni ricorrenti hanno depositato un primo ricorso dinanzi al Tribunale di Chiavavi per accertare “il diritto al riconoscimento dell’anzianità prestata alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale di Genova per i periodi di tempo risultanti dal certificato di servizio prodotto. ai fini della progressione di carriera, nel Comparto Scuola… e per l’effetto condannarsi l’Amministrazione della Pubblica Istruzione a predisporre gli atti relativi alla ricostruzione della carriera tenendo conto ai fini stipendiali della progressione economica di tale servizio prestato alle dipendenze dell’ente locale …e condannarsi l’Amministrazione della Pubblica Istruzione al pagamento delle differenze dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità prestata alle dipendenze dell’Ente Locale a far data dal  01.01. 2000 oltre interessi legali”.

La domanda è stata rigettata con sentenza n. 667.2003 che ha trovato conferma in secondo grado.

A seguito di ricorso, la Corte di cassazione. con la sentenza n. 22208/2012, ha cassato con rinvio la pronuncia della corte territoriale.

 

In sintesi il Tribunale, quanto al merito  della vicenda,si muove in toto nell’alveo tracciato da Cassazione n.22208/2012 e della Corte di appello di Genova cui è stata rinviata la causa;per quanto riguarda la proposizione della nuova azione la rigetta   sull’assunto che si era formato il giudicato sostanziale  e formale sulla base della precedente azione nonostante(1) l’invocata evoluzione normativa (2) l’intervento della Corte di Giustizia (3) la nuova formulazione delle domande.

Secondo quanto da noi sopra scritto  e,soprattutto secondo quanto affermato dal giudice, riteniamo  utile riportare gli ampi stralci della sentenza di rinvio che ci consente di inquadrare la problematica e trovare le chiavi  per la sua corretta soluzione.

 

I Supremi Giudici premettono che ” la controversia concerne il trattamento giuridico  ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della  scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base all’art. 8 della legge 3 maggio l999  n. 124. ….La norma menzionata fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì  l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere su di una norma di rango legislativo da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (…..). Intervenne il legislatore. dettando il comma 218 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva . Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e,   dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva  fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono state giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva é stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U. 8 agosto 2011. n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi. i ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato. sono stati respinti (cfr. per tutte. Cass., 9 novembre 2010. n. 22751)” .Cio’ premesso, la Suprema Corte prosegue rilevando  che “questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.. nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento  C-108/10 Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/ 187/CEE… La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se i1 fenomeno successorio disciplinato dall’art. 8 della legge  124 del 1999 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa  (La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’ altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/ 187/ CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, o  di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è  costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro”). Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art.3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); -se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: “quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione  immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto  peggioramento retributivo”….I1 giudice nazionale e’ quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un ‘peggioramento retributivo’.In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA  si applica non solo il n. 1 dell’art.3 della direttiva, ma anche il n.2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dai contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione ( punto n.74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’ Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo ‘scopo della direttiva’, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva “ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”). … Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri. a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa “posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento”. Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). b. Quanto alle modalità. si deve trattare dì ‘peggioramento retributivo sostanziale’ (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere ‘globale’ (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), quindi non limitato allo specifico istituto. c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto  all’ ‘atto del trasferimento’ (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva dì partenza”)”.

 

Aggiunge, quindi. la Cassazione che ‘in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea, il caso in esame deve essere deciso, previa riunione, ai sensi dell’art.335 c.p.c., con l’accoglimento dei ricorsi dei lavoratori. La  violazione del complesso normativo, costituito dagli artt. 8 legge 124 /1999 e 1, comma 218. legge 266 / 2005, denunziata, deve essere verificata in  concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte dì giustizia europea, senza distinzione in relazione alla posizione di insegnanti tecnico-pratici e di assistenti di cattedra di alcuni dei dipendenti (cfr., al riguardo , Cass.19.6.2012 n.10034).La  decisione impugnata deve, pertanto. essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, in diversa composizione, la quale. applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere le domande dei lavoratori in relazione al risultato di tale accertamento”.

 

La Corte d’appello con sentenza n.251/2013 ha respinto le domande di ricostruzione delle carriere , ciò in conformità  degli indirizzi della  Suprema Corte.

In questo quadro giuridico si inserisce l’attuale processo.

 

In particolare,secondo il Tribunale , le conclusioni della Corte d’Appello mostrano una duplice portata:

a) da un lato  opera sul piano di diritto sostanziale la conclusione per cui   “la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n.124 del 1999 ,art.8 e L. n.266 del 2003,art.1 comma 218…. deve essere verificata….sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea…verificando la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” dovendosi quindi “accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento”;

b) sul piano della prova la Suprema Corte richiede invece che la verifica sia effettuata “in concreto”.

Tale impostazione può spiegarsi per il fatto che la sentenza è intervenuta a fronte di pronuncia di appello (quella cassata) che, seppure del tutto incidentalmente, già aveva negato il riconoscimento di differenze retributive sul presupposto ivi affermato di una loro inesistenza (“é stato mantenuto il trattamento economico complessivo in godimento” si legge in quella decisione poi cassata), presumibilmente fondando tout court l’assunto sull’esistenza dell’assegno integrativo ad personam o implicitamente ricavandolo dall’adozione del criterio del c.d. maturato economico.

 

La sentenza di rinvio  va dunque intesa nel senso che non basta genericamente o implicitamente sostenere il mantenimento del trattamento economico o fare riferimento a quell’assegno , per escludere l’esistenza di un possibile diritto a differenze retributive,in quanto se il raffronto richiesto dal diritto sostanziale,come inteso dalla Suprema Corte e riepilogato al punto 3.3,avesse un esito tale da dimostrare l’esistenza di differenze  retributive significative,la domanda dovrebbe essere comunque accolta.

Quanto sopra indicato comporta quindi come detto, la reiezione delle pretese, ancora principalmente avanzate nella sede della nuova azione attraverso l’insistenza per il rícalcolo dell’anzianità reale pregressa o la ricostruzione, su identiche basi, delle carriere.

Il Tribunale respinge pure  altre impostazioni avanzate dai ricorrenti,quale quella che vorrebbe che  il trattamento retributivo fosse calcolato nella contrattazione collettiva applicabile presso il cessionario secondo l’anzianità maturata presso il cedente; così come viene  respinta la pretesa della sussistenza della  lesione del diritto al giusto processo ( art.6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

 

Analogamente da rigettare, sempre per ragioni aderenti al tipo di tutela differenziale esclusivamente riconosciuta dalla Suprema Corte, sono le pretese prospettate sotto il profilo della dinamica (retributiva) inerente gli anni successiti del rapporto presso lo Stato o sotto il profilo del pregiudizio in occasione delle comparazioni nei successiti avanzamenti di carriera.

Infine il Tribunale esclude che si possano prendere in considerazione sfavorevoli conseguenze su specifici istituti,quali  quelli previdenziali o sul tfr.

In definitiva,  enuncia il Tribunale ,contrariamene a quanto sostenuto in ricorso, la domanda proposta con il ricorso in esame è identica, per petitum e per causa petendi, a quella già decisa in via definitiva, come si evince da tutto quanto sopra ampiamente argomentato e in aderenza alla giurisprudenza di legittimità che, uniformemente, sottolinea come “in generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum  per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione ( cfr. per tutte Cass.n.1514-07; n. l773-00: nonché già Sez. un. n. 2874-98). Opera tuttavia  nei limiti dell’accertamento della questione di fatto, non anche in relazione al delinearsi delle conseguenze giuridiche (Cass. sez. V, 6 giugno 2014. n. 12763).

 

Avv. Viceconte Massimo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento