Il transfer pricing: la Cassazione con la sentenza 10739/2013 ribadisce che il fisco non deve provare l’elusione

AR redazione 09/05/13
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Con la sentenza n. 10739, 8 maggio 2013, la Corte di cassazione ha chiarito che un marchio nuovo e poco pubblicizzato non giustifica lo sconto fatto dalla società estera alla società collegata italiana. I Giudici ermellini hanno confermato che l’amministrazione finanziaria non deve provare che vi sia elusione o meglio convenienza fiscale ma solo dimostrare che esistono operazioni anomale tra imprese collegate.

Segue un estratto dall’e-book che spiega il transfer pricing.

Giuseppe Nastasia – Igino Mottola

Il transfer pricing: modalità empiriche per la determinazione del valore normale

 Integrato dalle tecniche statistiche e dal ricorso ai concetti di quartile e di mediana per l’individuazione dell’intervallo di normalità

Il metodo del confronto, come visto nel § 6.2. del cap. II, richiede che il valore (costo di acquisto o prezzo di vendita) della transazione oggetto di verifica (cessioni di beni o prestazioni di servizi) sia pari a quello praticato in una transazione comparabile, quanto a condizioni ed a servizi offerti, effettuata:

➢ tra un’impresa del gruppo ed un terzo indipendente (confronto interno),

oppure,

➢ tra imprese tra loro indipendenti (confronto esterno).

L’impiego di tale criterio è quello maggiormente enfatizzato in seno all’OCSE, anche nelle recenti Guidelines del 2010 (1), le cui indicazioni privilegiano, laddove possibile, il ricorso ai metodi tradizionali, tra i quali, per l’appunto, occorre vagliare la concreta applicabilità del “CUP ”.

Nella pratica:

1. secondo il c.d. “confronto interno” , una qualunque operazione intercompany di una data entità nazionale (sia attiva che passiva) non può differire in termini di valore rispetto ad una transazione analoga che vede come protagonisti il medesimo soggetto ed un terzo indipendente. Le difficoltà applicative del metodo in questione discendono da diversi ordini di motivi; in particolare, per un’adeguata applicazione del “CUP ” – confronto interno – occorre:

– rilevare la presenza di operazioni analoghe a quelle infragruppo intrattenute dal soggetto sottoposto alla disciplina dei prezzi di trasferimento verso terze imprese indipendenti che abbiano sede nello stesso Paese di residenza della consociata della verificata (per rispettare il requisito del “mercato di riferimento” , di cui abbiamo detto nel § 8 del cap. II);

– ricercare gli elementi tipici che caratterizzano le due operazioni oggetto di comparazione e rilevarne le possibili ‘‘differenze’’, in termini di prodotto, di funzioni esercitate dai soggetti (si deve tener conto di qualunque elemento che possa influenzare la determinazione del prezzo);

– applicare adeguati ‘‘aggiustamenti’’, per rendere omogenee le operazioni in modo tale da giungere al pertinente confronto dei prezzi.

Esemplificando, nel caso di cessione di beni da un soggetto nazionale (A) verso una propria controllata non residente (B), il metodo del “CUP ” – confronto interno – richiede la rilevazione di una cessione del medesimo bene (stesso grado di commercializzazione) da parte del soggetto (A) verso un soggetto (C) non appartenente al “gruppo” (“terzo indipendente”), con sede nello stesso Paese del soggetto (B) o in un Paese con analoghe caratteristiche politico-economiche.

In tali circostanze, con (A) che cede un bene a (B) ad un valore di 100, qualora venga riscontrata la presenza di un’analoga transazione da parte di (A) verso (C) per un valore di 120, il contribuente nazionale (A), per non incorrere nelle possibili azioni accertatrici dell’Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali, è opportuno che proceda ad apportare le pertinenti rettifiche (pari a 20) in aumento del reddito nella dichiarazione annuale fiscale (Modello Unico). Le modalità di determinazione del valore normale, ovviamente, potranno variare in relazione alla fattispecie concretamente rilevata. Infatti, ad esempio:

➢ nel caso (A) risulti cedere gli stessi beni a prezzi diversi nei confronti del terzo soggetto (C), il valore normale da porre a base per il confronto con quello praticato infragruppo tra (A) e (B) può essere individuato ricorrendo al concetto di “media aritmetica” dei prezzi;

➢ nel caso in cui fossero rilevate cessione dello stesso bene verso diversi soggetti indipendenti, il valore normale da porre a base per il confronto con quello praticato infragruppo tra (A) e (B) potrà essere determinato facendo ricorso alle scienze statistiche ed al concetto di “mediana” (una concreta applicazione del calcolo de quo è riportata nel successivo capitolo quarto, nell’ambito del criterio denominato “transactional net margin metod”).

Considerazioni del tutto analoghe e speculari valgono allorquando il soggetto nazionale residente (A) risulti acquistare beni da un soggetto (B) non residente facente parte del medesimo gruppo di imprese. È evidente che il metodo “CUP ” – confronto interno –, ai fini dell’individuazione del valore normale, richiede di rilevare eventuali operazioni di acquisto analoghe effettuate da (A) presso uno o più fornitori indipendenti (C), (D), (E), ecc. valutando l’applicazione del criterio ritenuto più opportuno (media aritmetica, mediana, ecc).

2. secondo il c.d. “confronto esterno” , occorre ricercare soggetti indipendenti che pongano in essere, nei rispettivi mercati di riferimento, operazioni analoghe a quelle dell’impresa considerata.

In particolare, nel caso di un soggetto nazionale (A) che cede beni ad una controllata (B), ai fini della corretta comparabilità assume rilevanza una terza azienda nazionale indipendente (C) che commercializza beni analoghi a quelli di (A) e li vende ad una distinta impresa indipendente (D) sita nel medesimo Paese di (B).

Invero, è possibile individuare il “valore normale” anche facendo ricorso ai dati (in termine di prezzo) forniti da “organismi” nazionali ed internazionali a ciò deputati (si pensi al fatto che l’art. 9 del t.u.i.r. rimanda alle mercuriali, ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali).

Naturalmente, è significativo avere contezza di tutte le condizioni che incidono sul valore attribuito alla transazione posta in essere tra i soggetti indipendenti (C) e (D), o reso pubblico da eventuali enti istituzionali, al fine di testarne la concreta diretta comparabilità con l’operazione intercompany posta in essere dal soggetto nazionale In presenza di molteplici terzi campioni indipendenti nazionali che eseguono operazioni confrontabili verso altrettanti terzi soggetti non residenti, assume rilevanza, ai fini della determinazione del valore normale, l’applicazione della scienza statistica e del concetto di “mediana” (come detto, l’applicazione empirica del calcolo de quo è riportata nel successivo quarto capitolo, nell’ambito del criterio denominato “transactional net margin metod”).

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