Il superamento del tasso soglia

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Il superamento del tasso soglia e la conseguente sanzione va verificata dal giudice per ogni tipo di interesse: corrispettivo e moratorio.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 16/11/2022) 29/11/2022, n. 35102 ha precisato alcuni importanti principi sui presupposti necessari perché possa essere accertata l’usurarietà del rapporto bancario e sugli effetti  di tale accertamento a secondo che il superamento della soglia riguardi gli interessi corrispettivi o quelli moratori.  
Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ordinanza n. 35102 del 29-11-2022

Indice

1. Le questioni

In relazione  ad un contratto di credito personale la Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’8 maggio 2018,  accertava l’usurarietà genetica degli interessi corrispettivi pattuiti e condannava la banca a restituire la somma di Euro 30.567,20, corrispondente agli interessi percepiti a tale titolo dalla banca,  oltre agli interessi legali dalla data dei singoli versamenti.
Precisava la Corte territoriale che in un caso, come quello in esame, di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2, nessuna somma doveva essere versata a titolo di interesse dal mutuatario alla banca finanziatrice, che doveva essere condannata alla relativa restituzione.
La decisione veniva impugnata dalla banca in quanto la Corte territoriale  aveva:
a)  accertato l’usurarietà del tasso soglia, raffrontandolo con il “TAEG” e non con il “TEG;
b)dichiarato la nullità delle clausole contrattuali, mentre  nel caso di tassi pattuiti superiori alla soglia usura, occorre procedere ad una riduzione del tasso a quello previsto dall’art. 117 t.u.b., oppure, in subordine, al tasso soglia;
c) rilevato il superamento del taso soglia  senza che la parte attrice avesse provveduto alla produzione in giudizio dei  D.D.M.M. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nel trimestre di riferimento;
d)  erroneamente applicato il principio di contestazione stabilito dall’art.115 c.p.c. in quanto i fatti erano stati contestati
 La  Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano.
 
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2. Le ragioni della decisione della Suprema Corte

1) Respinge il motivo di cui ala lettera a), affermando che è irrilevante che nella sentenza impugnata la Corte d’appello, nel dichiarare l’usurarietà del contratto,   abbia, per la verifica del superamento del tasso soglia, fatto  riferimento al TAEG   (tasso annuale effettivo globale, introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo) anzicchè al TEG,  (Tasso Effettivo Globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia) così come prevede la normativa in tema di usura con l’art.2 della legge n.108/96.
Ciò che conta è che il tasso dell’interesse corrispettivo, in concreto applicato al finanziamento in oggetto, inclusi i costi assicurativi, risulta essere superiore al tasso soglia, rilevato trimestralmente, in vigore alla data di stipula del finanziamento.
2) Respinge il motivo di cui alla lettera b)  rilevando che  la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto con l’art. 1815 c.c., comma 2, che  troverà applicazione  non per   qualsiasi  interesse, ma “limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato (vale a dire, l’interesse corrispettivo o l’interesse moratorio, in quanto la nullità della clausola su un tipo di interessi non porta con sè anche quella degli interessi di altro tipo, sempre che questi siano stati lecitamente convenuti).
Quindi, se viene  accertata l’usurarietà del tasso di interesse corrispettivo applicato al rapporto,   tale interesse non è dovuto.
3) Respinge il motivo di cui alla lettera c) affermando che “i decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi antiusura si distinguono dai meri provvedimenti amministrativi in quanto hanno indubbiamente natura generale e astratta, trattandosi di atti rivolti alla generalità indistinta dei consociati e destinati a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori; gli stessi dispongono anche di capacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario: essi completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio, tanto che il sistema di computo del tasso soglia finale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, promana sia dalla legge che dai decreti stessi.”
Non vi è , dunque, l’obbligo per la parte che contesta la violazione del tasso usura di produrre i decreti ministeriali che rilevano i tassi usura.
4) Respinge il motivo di cui alla lettera d) relativo  alla doglianza circa la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.,  affermando che “ la Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che “i calcoli” dell’elaborato peritale di parte attrice non erano stati specificamente contestati dalla banca, con riferimento quindi sia alla quantificazione dei tassi di interesse, corrispettivo e di mora, effettivamente applicati al contratto di finanziamento, sia al tasso soglia e la ricorrente si limita genericamente ad allegare di avere, in comparsa di costituzione e risposta, contestato la valenza probatoria della suddetta perizia di parte”.
Quindi, se  la perizia econometrica depositata dalla parte non viene specificatamente contestata dalla banca, il Giudice  può porla a base della sua decisione.

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