Il riduzionismo e l’abolizionismo penitenziario

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  1. 1. Introduzione

 

Senza alcun dubbio, oggi, in tutta Europa, necessita con urgenza una radicale Riforma del Diritto Penale, della Procedura Penale nonché del Diritto Penitenziario. Si parla molto e senza rigore tecnico di Garantismo e Legalità, ma le condizioni trattamentali dei detenuti europei hanno raggiunto livelli ormai insostenibili. In buona sostanza, a prescindere dagli slogans elettorali, non vengono riconosciuti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi della popolazione carceraria. 

Nessuno intende negare il legittimo uso pubblico della forza. Punire gli illeciti anti-sociali rimane una garanzia irrinunciabile ne cives ad arma veniant. Ciononostante, è necessario, nell’ Europa contemporanea, ricordare quali sono o quali dovrebbero essere i presupposti teorici e criminologici che stanno alla base della privazione della libertà personale.

La Teoria Retributiva è irrinunciabile, così come altrettanto irrinunciabile è punire il reo con un male per aver commesso un male. Tuttavia, un trattamento carcerario disumano e degradante è pur sempre contrario  al criterio meta-geografico e meta-temporale di proporzionalità della pena detentiva. Altrettanto vero ed incontestabile è che la Norma penale e la correlata sanzione possiedono un effetto general-preventivo ( la deterrenza collettiva ) e pure special-preventivo ( la deterrenza sul singolo condannato ). Ma, anche in questo caso, l’ incidenza statistica della recidiva rimane assai elevata e la rieducazione del reo si scontra con fallimenti pedagogici quotidiani e colossali, tranne nel caso del Diritto Penale Minorile, ove è più facile riformare e riabilitare una personalità non ancora pienamente consolidata ed autonoma.

L’ Italia democratico-sociale del 1948 ha deciso, nell’ Art. 27 Cost., di rigettare il Retribuzionismo puro e di fondare il Diritto Penitenziario sulla rieducazione progressiva del recluso, al quale si devono ( rectius : si dovrebbero ) garantire trattamenti dignitosi ed umani ( Artt. 2 e 3 Cost. ). Il che non toglie l’ innegabile antinomia legislativa della pena dell’ ergastolo ( MARINUCCI & DOLCINI 2009 ; v. pure , in Giurisprudenza, la Sentenza 264/1974 della Corte Costituzionale italiana ).

Nella Dottrina italiana, Baratta, Resta, Ferrajoli e Pavarini, nel 1985, hanno criticato l’ eccessiva lacunosità del Diritto Penitenziario contemporaneo. A parere dei citati Autori, nell’ Occidente attuale, lo Stato è una sorta di Leviatano che punisce soggetti privati in base ad un Diritto Penale sostanziale lontano dalla realtà concreta e predisposto appositamente per tutelare ad ogni costo l’ egemonia delle classi sociali dominanti. Dunque, nel Novecento, lo Stato democratico-sociale ha tradito se stesso ed è regredito ad uno Stato liberale ottocentesco ed autoritario. Necessita un Diritto più sganciato dai giochi del Potere costituito, al quale, in realtà, non interessa per nulla la risocializzazione del condannato. Ovverosia << la pena è essenzialmente una violenza istituzionale contro i diritti ed i bisogni degli individui [ … ]. Gli organi politici e giudiziari sono i rappresentanti non di tutta la società, ma dell’ oligarchia di potere. Il sistema punitivo crea più problemi che risolverli, in quanto reprime ed esaspera i conflitti, anziché risolverli >> ( ANASTASIA 2012 ).

Nella Civil Law contemporanea, la privazione della libertà personale costituisce oggi una pena assoluta ed assolutizzante, priva di misura. Il Sistema penale propone ai consociati l’ idea populistica di una perenne emergenza criminologica e tale egemonia punitiva è amplificata dal qualunquismo dei mezzi di comunicazione di massa. La conseguenza di siffatta ipertrofia del Diritto Penitenziario è la sanzione detentiva comminata sempre e comunque, il che significa giustificare la violenza legalizzata dell’ Apparato per contrastare la presunta violenza illegale dei devianti.

Secondo la maggior parte dei Dottrinari occidentali, lo Stato punisce troppo e senza senso della proporzionalità e della commisurazione. Pertanto, il Riduzionismo penitenziario dev’ essere sempre congiunto ad un sano Garantismo di matrice accusatoria, che attenui la violenza istituzionalizzata di un Ordinamento penale onnipotente, onnipresente e dispotico. GIANFORMAGGIO ( 1993 ) afferma che << per garantismo penale si deve intendere un insieme coerente di definizioni che individuano i tratti essenziali di un sistema giuridico perfetto nel difendere l’ individuo dalle pretese offensive del potere statuale … [ necessita ] un modello normativo di diritto teso a minimizzare la violenza e  a massimizzare le libertà e le garanzie dei cittadini… [ necessita ] una teoria della validità e dell’ effettività e, infine, una filosofia politica che richiede al diritto e allo Stato l’ onere della giustificazione esterna sulla base dei beni e degli interessi alla cui tutela e garanzia lo Stato è finalizzato >>>. Viceversa, gli Ordinamenti giuridici del Novecento e dei primi Anni Duemila hanno scisso il Garantismo dal Diritto Penale, mentre, come noto, un Sistema garantistico deve sforzarsi di ridurre al minimo il ricorso alla pena della reclusione, la quale deve costituire un’ extrema ratio. Entro tale ottica, molti Dottrinari italiofoni parlano di << Teoria del diritto penale minimo >>.

HASSEMER ( 2012 ), che pure si distingue dalla maggior parte dei Penalisti italiani, concepisce anch’ egli il Diritto Penale ed il Diritto Penitenziario come << una forma di giustizia rispettante le garanzie dello Stato di Diritto >> al fine di realizzare una nuova pace sociale tra i consociati, nell’ ambito della quale << lo Stato non è più un nemico, ma una sorta di partner privilegiato del cittadino nel regolare la convivenza sociale >>. Tutto ciò, come intuibile, deve ridurre al minimo la precettività, spesso aggressiva ed invadente, della pena detentiva e del ricorso al carcere.

Il Riduzionismo carcerario, a differenza dell’ Abolizionismo totale scandinavo, non intende escludere la possibilità della pena della reclusione a fronte della commissione di illeciti altamente anti-sociali. Si tratta di cercare << un nuovo patto tra cittadini e Stato >> senza eccessi iper-garantistici, ma pure senza  la schiavitù arbitraria imposta da un Ordinamento-tiranno ( HASSEMER, ibidem ). Dopo le orribili esperienze novecentesche del Nazismo e del Comunismo, occorre un equilibrio tra certezza della pena e diritti umani degli infrattori.

 

  1. 2. Le interpretazioni giuridiche del lemma << abolizionismo >>.

 

Il lemma << abolizionismo >>, nell’ Ottocento di Cesare Beccaria, indicava un Movimento di Pensiero contro la pena di morte e l’ uso della tortura per fini di escussione testimoniale. Nei primi Anni del Novecento, invece, << abolizionisti >> erano i Giuristi contrari alla pena dell’ ergastolo ed alla sanzione nazi-sovietica del sequestro manicomiale. Oggi per << abolizionismo penale radicale >> si intende  la Criminologia Penitenziaria favorevole ad una drastica minimizzazione dell’ uso giudiziale delle pena detentiva. In Italia, dopo la Riforma Basaglia, gli <<Psichiatri Democratici di Trieste >>, tra il 1978 ed il 1984, hanno dato vita all’ <<abolizionismo istituzionale >>, che mira all’ estinzione dei Manicomi e degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Infine, nel Dopoguerra del Novecento, molti Penalisti europei hanno dato vita al << riduzionismo penale >>, il quale intende fare della pena della reclusione un’ extrema ratio comminata in casi assai rari. BIANCHI & HULSMANN ( 1985 ), durante l’ International Conference on Prison Abolition di Amsterdam, nel 1985, hanno distinto tra l’ eliminazione totale e radicale del sistema carcerario ( Abolizionismo ) ed il temperamento istituzionale non radicale (Riduzionismo ). Esiste pure, nei Paesi scandinavi, la posizione estrema, seppur sempre affascinante, di CHRISTIE ( 1981/5 ), il quale non soltanto rigetta completamente l’ utilizzo del carcere, ma addirittura rifiuta pure le pene alternative tradizionali di matrice anglo-sassone, che sono reputate troppo vicine al Retribuzionismo penitenziario.

L’ Abolizionismo radicale mescola le più disparate Teorie meta-normative senza seguire i rigorismi ed i formalismi del Diritto tradizionale. P.e., gli Autori nordici affermano che lo Stato attuale impone una quantità eccessiva e dittatoriale di controllo sui consociati. Non mancano, nell’ Abolizionismo puro, connessioni teoriche con i Movimenti anarchici, l’ Anti-statalismo evangelico, le lotte anti-borghesi e persino la Teoria ecologista dello << sviluppo verde >>. Negli Stati Uniti d’ America alcuni hanno persino rivisitato << la critica anti-utilitaristica al modello correzionale della giustizia penale >> ( AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE 1971 ). ANDENAES ( 1974 ), in sintonia con BLUMSTEIN  & COHEN  &  NAGIN  ( 1977 ), parla della necessità di una << critica alla tendenze neo-liberiste, oggi emergenti, in tema di prevenzione generale e deterrenza >> ( sulla tematica v. pure DANZINGER  &  WHEELER 1975 nonché BEYLEVELD 1980 ). 

Tutti gli abolizionisti ed i riduzionisti negano nella maniera più decisa che il carcere possa rieducare il condannato, aiutarlo, togliere il suo disagio. Certamente, in ogni caso, gli abolizionisti ed i riduzionisti oltrepassano ogni limite del ragionevole quando si spingono a teorizzare un’ auto-rieducazione spontanea e quasi bucolica  del deviante all’ interno di Comunità auto-gestite senza gerarchia e senza una direzione burocratica. Inoltre, esistono reati, come l’ omicidio volontario, per cui è impossibile pensare ad accordi amichevoli tra reo e Parti Lese. Talune utopie anti-penalistiche sono utili soltanto verso reati bagatellari o privi di violenze fisiche. Esistono pur sempre alcune infrazioni acutamente anti-sociali, che richiedono necessariamente un Sistema penalistico e tradizionale di giustizia giuridica.

Pur se l’ Abolizionismo ed il Riduzionismo sono, in parte, troppo legati ai Movimenti Anarchici del Sessantotto, ciononostante, rimane un  substrato di serietà criminologica e scientifica. Anche BARATTA ( 1976 ; 1984 ) afferma che non tutto è da scartare e da sottovalutare, poiché <<la caratteristica migliore e più meritevole di attenzione di questa produzione scientifica sta proprio in questa tensione non risolta tra critica al Sistema legale della sofferenza ed alternative al Sistema legale stesso. Personalmente, trovo più stimolante almeno lo sforzo di cercare qualche soluzione >>.

Un primo punto favorevole  all’ Abolizionismo ed al Riduzionismo consiste nell’ aver denunziato il conclamato fallimento di quell’ idea ottocentesca di carcere teso  alla rieducazione del condannato ed alla special-preventività della pena. Infatti, le Statistiche dei Penitenziari europei e nord-americani mostrano un grado oltremodo elevato di recidiva e, dunque, di mancata risocializzazione post-penitenziaria degli ex – detenuti. Ormai, negli Anni Duemila, bisogna, più o meno di buon grado, ammettere e non nascondere che il carcere è un luogo criminogeno, non prepara alla vita libera, non rende più rispettosi della Legalità, non emancipa, non insegna alcun auto-controllo. In buona sostanza, il ristretto, durante la pena, non risolve, né in teoria né in pratica, i propri problemi pedagogici e, anzi, cresce il desiderio sotterraneo di porre in essere una nuova vendetta sociale ricadendo volutamente nella carriera criminosa.

Una seconda verità innegabile, specialmente con attinenza alla Criminologia statunitense, è che oggi si preferisce ritornare al Retribuzionismo, secondo cui rieducare è una pura utopia ed il recluso va annichilito nella sua qualità di soggetto mezzo malato e mezzo deviante, incorreggibile e predestinato a commettere reati. Si pensi a BOTTOMS  &  PRESTON ( 1978 ), fondatori, insieme a centinaia di altri Dottrinari anglofoni, del << Justice Model >> americano, il quale si schiera <<per una decisa opposizione nei confronti delle prevenzione speciale e, in particolar modo, nei confronti del trattamento risocializzativo >>. Il detenuto deve soltanto espiare, soffrendo il più possibile, fino al punto di perdere una personalità propria ed auto-determinata. Il carcerato dovrebbe essere distrutto per il bene della società dei buoni e degli onesti, che non si sono mai macchiati di illeciti penalmente rilevanti.

In terzo luogo, si può statisticamente notare che i Paesi neo-retribuzionisti ( USA, Russia, Regno Unito, Austria, Belgio ) ospitano nei loro Penitenziari per lo più individui maschi provenienti dai margini e dalle periferie economicamente disagiate. A prescindere dalle inutili interpretazioni politiche della destra o della sinistra, consta che i più colpiti dalla sanzione detentiva sono sempre e comunque gli stranieri, le minoranze etniche, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i senza fissa dimora e coloro che patiscono problemi di disoccupazione cronica, precarietà abitativa e povertà economica. Ormai si è affermato il mito del delinquente ladro, drogato, straniero e puzzolente, che opera furti, rapine e stupri  in danno dei cittadini perbene. In tal senso, profetico fu BARATTA ( 1976 ), benché, purtroppo, manipolato e strumentalizzato da certune ideologie progressiste filo-sovietiche degli Anni Settanta del Novecento italiano.

Forse risulta utile anche una quarta ed ultima osservazione, elaborata inizialmente da COSTA ( 1974 ). Molti, per contrastare l’ Abolizionismo ed il Riduzionismo, affermano che punire, incarcerare, far espiare costituirebbe un’ esigenza meta-temporale e meta-geografica tipica di tutte le società di tutti i tempi. Tuttavia, << affermare che le società puniscono chi viola determinati precetti non è né storicamente né antropologicamente rispondente al vero; ed anche se lo fosse, è cosa assai diversa riconoscere la presenza di istanze punitive nelle società … Insomma, il sistema della giustizia penale nella sua complessità così come oggi lo conosciamo non è affatto “ più progredito “, “ più avanzato “, “ più sviluppato “ rispetto ai “ più primitivi “ sistemi di pena >>

 

  1. 3. Utopia e pratica quotidiana nell’ Abolizionismo e nel Riduzionismo.

 

Purtroppo, senza l’ Abolizionismo ed il Riduzionismo, oggi si assiste ad una perversa e vendicativa << coesione della collettività onesta contro il deviante / capro espiatorio >> (REIWALT 1948 ). I reati, persino i più bagatellari, divengono occasione per imporre enormi sofferenze all’ infrattore, senza quel senso di misura e di proporzionalità della pena che è stato sancito in quasi tutte le Carte Costituzionali elaborate dopo la Seconda Guerra Mondiale. Addirittura, esistono Ordinamenti, come gli USA, in cui il circuito penitenziario è talmente ipertrofico da richiedere apparati burocratici enormi ed assai costosi. 

Uno dei maggiori meriti storici degli abolizionisti e dei riduzionisti è consistito nel portare finalmente alla luce la totale inutilità del Diritto Penitenziario, il quale esaspera i conflitti sociali anziché rieducare e preparare alla vita libera. Certamente, non è possibile  mettere in pratica certune utopie dell’ Abolizionismo totale scandinavo, ma senza dubbio il carcere esalta le molteplici dittature dello Stato, allorquando, all’ opposto, necessiterebbe un sano ritorno all’ individualità ed all’ autonomia spontanea dei consociati ( MARCONI 1979 ). In secondo luogo, è esatto ed opportuno, nell’ Abolizionismo e nel Riduzionismo, tutelare l’ << Io >> ed il << Noi >> dell’ intera comunità dall’ ipocrisia inconcludente e ciarlatana dei burocrati e dei Partiti politici di turno. Infine, sin dai tempi di Beccaria e Bentham, esisteva ed esiste la possibilità dell’ << errore giudiziario >>. Ciò non significa delegittimare la Magistratura giudicante, tuttavia infastidisce l’ ubbidienza supina e fondamentalistica a qualunque Sentenza passata in Giudicato, senza un rispetto altrettanto granitico del Garantismo di matrice accusatoria. L’ umanità e, dunque, la fallibilità del Giudice fanno parte dell’ esperienza forense quotidiana ( SCHEERER 1983 ). Anche FERRAJOLI (1985) asserisce che << l’ osservazione sociologica del reale funzionamento della giustizia penale>> conferma, giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza, errore dopo errore, che la Giuspenalistica attuale è inficiata da miriadi di difetti concreti e, dunque, abolire o, quantomeno, ridurre il Sistema penale tradizionale non è, dopotutto, un’ ipotesi di lavoro completamente folle o fantasiosa.

Probabilmente, l’ errore dell’ Abolizionismo puro e radicale consta nel voler << eliminare>> lo Stato anziché << ridurre >> l’ invadenza formalistica dello Stato stesso. P.e., si pensi, nel corso degli ultimi 30 / 35 anni al collocamento in Comunità di Recupero per gli infrattori tossicodipendenti. Il carcere non sarà mai in grado di sottoporre ad un trattamento idoneo chi delinque per causa delle droghe e dell’ alcool. Oppure ancora, si ponga mente ai risultati conciliativi della Mediazione Penale. Nessun luogo di reclusione potrebbe riappacificare il reo con la Parte Lesa. Anche questo è uno dei traguardi criminologici recati dall’ Abolizionismo e dal Riduzionismo. Forse le utopie rimarranno tali, ma l’ idea suggestiva del ritorno al piccolo villaggio norvegese di Nils Christie non è solo una battuta anarchica o anti-conformistica. Prova ne sia il concetto di <<Comunità >> nel Pensiero cattolico contemporaneo.

 

  1. 4. Profili di Teoria generale.

 

A prescindere  dalle antipatie o dalle simpatie culturali nei confronti dell’ Abolizionismo e del Riduzionismo, sin dai tempi di WEBER ( 1922 ), la sanzione carceraria affligge, reprime e comunica. L’ afflittività consiste nel limitare la libertà di movimento, la repressività coincide con la punitività dolorosa della reclusione e la comunicatività si sostanzia nel produrre deterrenza tanto sul condannato quanto sulla collettività esterna. Non va, inoltre, dimenticato il contesto generale in cui si trova ogni istituzione carceraria, nel senso che il Penitenziario tutela il Potere costituito dello Stato di Diritto. Anzi, la reclusione si svolge per il Diritto e nel Diritto. Viceversa, l’ Abolizionismo ed il Riduzionismo negano l’ afflittività, la repressività e la comunicatività nella Sanzione penale, nel senso che la pena della detenzione non rieduca ed è priva di fondamento poiché esistono percorsi pedagogici migliori e alternativi e, inoltre, la Mediazione Penale ricompone la pace sociale senza ricorrere a luoghi di restrizione forzata. Il carcere, nelle Teorie generali del Novecento, non restituisce e non reintegra alcuna forma di giustizia. Dunque, esso è privo di utilità. 

Anche dal punto di vista storico ( MELOSSI 1990 ), la reclusione, dal Quattrocento in poi, risulta strumentalizzata dal Potere economico. Incarcerare è o è stato un pretesto per saziare i malumori collettivi, mentre gli abolizionisti ed i riduzionisti propongono percorsi ( ri )formativi in strutture  comunitarie alternative e semi-aperte. La testé esposta non-razionalità e non-giustificabilità del carcere è giunta al punto di ammettere la pena della reclusione come un dover-essere voluto dallo Stato. I seguaci di Hegel legittimano la privazione delle libertà personale con lo Stato per lo Stato, il quale diviene un dittatore invadente privo di significati umanistici. L’ Abolizionismo ed il Riduzionismo hanno avuto il merito dottrinario di riportare al centro del discorso concetti come la rieducazione ed il ripristino della pacifica convivenza tra i consociati. Anche il Cristianesimo del Novecento, dopo l’ esperienza novecentesca delle due dittature mondiali, rigetta la nozione a-morale e tecnicistica di una Sanzione Penale auto-giustificata senza alcun rispetto per la dignità del detenuto. Ad esempio, COSTA ( 1974 ), oltretutto senza finalità abolizionistiche o riduzionistiche, afferma che << nel tempo di libertà coattivamente sottratto al condannato e gestito in cattività si può sperimentare un progetto pedagogico: trasformare attraverso la disciplina il criminale in un onesto e laborioso cittadino. Nella fase di esecuzione della pena – il cui contenuto nella pena privativa di libertà è il trattamento carcerario – il reo è pertanto oggetto di un utile investimento pedagogico. Insomma : una pena giusta con contenuti di utilità >>. Trattasi della medesima ratio sottesa alla Riforma Margara del 1975 in Italia.

MATHIESEN ( 1974 ) e CHRISTIE ( 1981 ) hanno tutte le ragioni per indignarsi profondamente nei confronti della barbarica Teoria che ipostatizza e divinizza la Legalità e l’ Ordine  a discapito dei diritti umani della popolazione carceraria. La Sanzione Penale, oggi, ha fallito ogni finalità, soprattutto quella rieducativa. Chi scrive non può che concordare con BRAITHWAITE ( 1989 ) nell’ asserire che << oggi la funzione punitiva è stata definitivamente espropriata alla società civile per far parte monopolisticamente delle funzioni di agenzie statuali … non resta che negare l’ ineludibilità delle pene come strumento di controllo sociale … il sistema delle pene si palesa come uno strumento assolutamente inadeguato o addirittura avverso al raggiungimento di una finalità di disciplina sociale >>

 

 

B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  A

  

AMERICAN  FRIENDS   SERVICE  COMMITTEE, Struggle for Justice. A Report on Crime

and Punishment in America, Hill and Wang, New York, 1971

 

ANASTASIA, Metamorfosi penitenziarie.  Carcere, pena e mutamento sociale, Ediesse edizioni, Roma, 2012

 

ANDENAES, Punishment and Deterrence, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1974

  

BARATTA, Sistema penale ed emarginazione sociale, in La Questione criminale, 1976

 

idem La Teoria della prevenzione-integrazione . Una nuova fondazione della pena all’ interno della Teoria sistemica, in Dei delitti e delle pene, 1984

 

BEYLEVELD, A Bibliography on General Deterrence Research, Saxon House, Farnborough, 1980

 

BIANCHI  &  HULSMANN, International Conference on Prison Abolition ( I.C.O.P.A. ),

 24 – 27  / 06 / 1985, Amsterdam, 1985

 

BLUMSTEIN  & COHEN  &  NAGIN, Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates, National Academy of Sciences, Washington, 1977

 

BOTTOMS  &  PRESTON, The Coming Penal Crisis, Scottish Acedemic Press, Edimburgh, 1978

 

BRAITHWAITE, Crime, shame and reintegration, New York, 1989

 

CHRISTIE, Limits to Pain, Martin Robertson, Oxford, 1981 ( Traduzione italiana: Abolire le pene ? Il paradosso del sistema penale Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1985 )

COSTA, Il Progetto Giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico, Giuffrè, Milano, 1974

 

DANZINGER  &  WHEELER, The Economics of Crime: Punishment or Income Redistribution, in Review of Social Economy, 1975

 

FERRAJOLI, Atti del Seminario tenuto a Barcellona il 6-8 Giugno 1985 dal titolo << Prevenciony teorìa de la Pena: Presente y Alternativas >>, Universidad Autònoma de Barcelona, Facultad de Derecho. Departimento de Derecho Penal, 1985

 

GIANFORMAGGIO, Le ragioni del garantismo. Discutendo con  Luigi Ferrajoli, Giappichelli, Torino, 1993

 

HASSEMER, Perché punire è necessario, Il Mulino, Bologna, 2012

 

MARCONI, La formalizzazione della dialettica, Hegel, Marx e la logica contemporanea,

Rosenberg & Sellier, Torino, 1979

 

MARINUCCI  &  DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffrè, Milano, 2009

 

MATHIESEN, The politics of abolition. Essays in political action theory, Oslo, 1974

 

MELOSSI, The State of social control, Cambridge, Mass., 1990

 

REIWALT, Die Gesellschaft und ihre Verbrecher, Frankfurt a.M., 1948

 

SCHEERER, L’ abolizionismo nella criminologia contemporanea, in Dei delitti e delle pene, n. 2/1983

 

WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922 ( traduzione italiana: Economia e Società, 2 voll., Milano, 1968 )

 

Dottor  Andrea  Baiguera  Altieri

 

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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