Il rapporto di pubblico impiego

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Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è disciplinato nel nostro ordinamento dal D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 contenente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per amministrazioni pubbliche si intendono: le amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le città metropolitane e gli altri enti di area vasta; i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); le Agenzie. La disciplina del rapporto di lavoro comprende le norme relative al trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di incarichi e la regolamentazione dei doveri, delle responsabilità e delle sanzioni disciplinari. Tale disciplina è il risultato del percorso di privatizzazione che ha riguardato il rapporto di pubblico impiego. La privatizzazione del pubblico impiego vede le proprie fondamenta nel fatto che l’amministrazione ed il dipendente costituiscono il rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro individuale e non invece mediante un atto di nomina. Altro principio essenziale nel rapporto di pubblico impiego risiede nel principio della separazione tra politica e amministrazione, con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 è stata infatti accentuata la sfera di autonomia dell’ambito delle competenze gestionali dei dirigenti sulla base.

Il riparto di giurisdizione a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego

La privatizzazione del pubblico impiego comporta conseguenze anche in ambito di giurisdizione. L’articolo 63 del D.lgs. 165/2001 prevede la competenza del giudice ordinario per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 ad eccezione dei settori non privatizzati, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziali, oltre che i comportamenti antisindacali, la contrattazione collettiva e le indennità di fine rapporto. D’altro lato, al giudice amministrativo rimangono le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici e le controversie riguardo il personale non contrattualizzato, ovvero magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori di Stato e le altre figure in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 165/2001.

Il principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso

L’articolo 97 della Carta costituzionale prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Si tratta di un principio fondamentale del pubblico impiego, il quale viene ribadito nel D.lgs. 165/2001 ed, in particolare, nell’articolo 35 dove è previsto che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento.

In relazione all’emergenza sanitaria, sono state introdotte talune disposizioni volte a semplificare le procedure concorsuali. L’articolo 249 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede alcune disposizioni volte a semplificare lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo che a decorrere dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale e le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione possono essere applicati dalle singole amministrazioni. In particolare, gli articoli che vanno dal 247 al 249 del Decreto riguardano i provvedimenti per lo svolgimento dei concorsi in modalità decentrata e telematica.

La disciplina dello smart working

L’articolo 87 del D.L. n.18/2020 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni da realizzare con modalità semplificate rispetto a quelle ordinariamente previste dalla legge n. 81/2017.

Lo smart working secondo la definizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.

Si tratta di un cambiamento culturale ed organizzativo che passa, talvolta, anche attraverso la rivisitazione e riprogettazione degli spazi.

La Legge 22 maggio 2017, n.81 all’articolo 18 definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”. Obiettivo dichiarato è promuovere il lavoro agile per “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

È con la Direttiva n.3 del 2017 in materia di lavoro agile a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra Madia che si da avvio al “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni.

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Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo, Marco Mordenti (a cura di) | 2020 Maggioli Editore

Dott.ssa Laura Facondini

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