Il punto sulle principali linee interpretative in materia di motivazione dell’atto d’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

Redazione 01/03/19
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di Cinzia Gamba*

* Professore associato di Diritto processuale civile

Sommario

1. L’art. 342 c.p.c. novellato, i primi orientamenti giuriaprudenziale e la motivazione dell’atto d’appello

2. L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la giurisprudenza successiva

1. L’art. 342 c.p.c. novellato, i primi orientamenti giuriaprudenziale e la motivazione dell’atto d’appello

La giurisprudenza formatasi sull’art. 342 c.p.c. novellato con la riforma del 2012, valorizzando il dettato nuovo normativo, ha ritenuto che l’atto d’appello motivato debba essere redatto in modo organico e strutturato in modo più accentuato rispetto al passato[1]. In particolare, secondo le pronunce di merito emanate successivamente all’entrata in vigore della riforma, il legislatore con la modifica dell’art. 342 ha inteso agevolare, da un lato, l’immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell’atto di impugnazione, delle conseguenze che l’accoglimento delle doglianze dell’appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall’altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l’appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante il richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

Sotto un primo profilo, l’art. 342 c.p.c. richiede che l’appellante individui in modo chiaro ed esauriente il ‘‘quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata[2]. In questo senso, l‘art. 342 c.p.c. onera l’appellante di indicare da una parte «il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado», e, dall’altra, di argomentare circa la rilevanza dell’errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate[3]. In quest’ottica, l’appello, per superare il vaglio di ammissibilità previsto espressamente dalle disposizioni normative, deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunziata ed il suo rapporto di causalità con l’esito della lite[4]. In modo più analitico, la motivazione dell’appello deve ricomprendere: 1) la parte o capo di sentenza che la parte intende impugnare[5]; 2) l’indicazione dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado e la sua sottoposizione a critica[6]. In particolare, con riguardo all’indicazione «delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata», le «circostanze» sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell’appellante, hanno determinato l’errore di diritto denunciato. Occorre, inoltre, che l’impugnante descriva il modo in cui quei fattori (rectius, la violazione) abbiano inciso sulla decisione impugnata. Si rende necessario, quindi, per un verso, che l’appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, e, per altro verso, che l’appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell’errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate)[7]; infine, secondo i primi orientamenti formatisi successivamente all’entrata in vigore della riforma, la motivazione avrebbe dovuto contenere: 3) l’indicazione del c.d. ‘‘progetto alternativo di sentenza” rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata[8]. Tuttavia, su tale requisito, sono intervenute alcune sentenze della Corte di Cassazione, fino ad arrivare ad un intervento delle Sezioni Unite[9].

L’atto d’appello, quasi come una sentenza, deve contenere la ‘‘enunciazione volitiva” del suo gravame con la ‘‘illustrazione argomentativa” destinata a contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice. Qualora l’appellante non contrasti in modo adeguato e con sufficiente grado di specificità, il fondamento logico-giuridico di tutte le argomentazioni del primo giudice, l’accertamento ed il giudizio valutativo di quest’ultimo non possono essere assoggettati a riesame[10]). La cognizione del giudice d’appello è circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante al fine di incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono[11]. E‘ onere dell’appellante, dunque, indicare specificamente, oltre agli errori di diritto per i quali la sentenza si ritiene viziata, anche il nesso causale tra l’errore denunciato e la decisione impugnata[12].

La dottrina, analizzando la prima giurisprudenza e riassumendone le indicazioni interpretative, aveva affermato che la completezza dell’atto d’appello richiede che l’appellante: 1) indichi in modo preciso le parti di provvedimento che intende impugnare; 2) indichi gli errori di fatto e/o giuridici presenti nella motivazione del provvedimento che si impugna; 3) proponga le modifiche che si vogliono apportare alla decisione; non sarà sufficiente riferirsi alle statuizioni del dispositivo, dovendo tener conto anche delle parti di motivazione che non sono condivise dall’appellante; 4) indichi i passi della sentenza che intende criticare, almeno riassunti in modo chiaro e specifico in modo tale che non sia equivoco il contenuto; 5) esponga specificamente i motivi di dissenso, illustrando gli errori compiuti dal giudice di prime cure; 6) esponga, sulla base dell’elemento di cui al punto 5), un ‘‘ragionato progetto alternativo di decisione”. Il nuovo atto d’appello ha assunto così un profilo di contenuto analogo a quello di una sentenza, dovendo possedere il requisito della autosufficienza, che condiziona l’ammissibilità del gravame. Il giudice, tuttavia, è chiamato ad una attenta valutazione e ad una concreta verifica della rispondenza della ricostruzione compiuta dall’appellante agli elementi acquisiti in corso di causa, dato che l’art. 342 c.p.c. va ricollegato all’istituto del filtro e alla valutazione preliminare che il giudice è chiamato a compiere ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.[13].

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in un secondo momento è intervenuta rendendo meno restrittivi gli orientamenti delle corti di merito. In particolare, secondo la Suprema Corte l’art. 342 c.p.c. non esige lo svolgimento di un ‘‘progetto alternativo di sentenza”, nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all’appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il ‘‘quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell’indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell’interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati ‘‘errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere[14]. Inoltre, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicazione dell’art. 434, il quale, secondo l’interpretazione adottata dai giudici della Suprema Corte, ‘‘in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto dall’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantm appellatum e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame”, con riferimento sia agli specifici capi della sentenza di primo grado sia ai passaggi argomentativi che li sorreggono; ‘‘sotto il profilo qualitativo le argomentazioni che vengono formulate (n.d.r. nell’atto d’appello) devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chiesta dalla parte”[15]. Nello stesso senso, ai fini della corretta formulazione di un atto di appello, non si ritiene che le deduzioni fornite da parte appellante debbano, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., assumere una forma determinata o ricalcare la decisione appellata diversificandone il contenuto, ma che debbano unicamente individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum che faccia esplicito riferimento non soltanto agli specifici capi della sentenza impugnata bensı ` anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono, cercando di esplicitare le ragioni di dissenso e a nulla rilevando la mancata indicazione delle modifiche che a proprio giudizio andavano apportate[16]. La specificità della motivazione prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali e`chiestalariforma, cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente[17]. In materia di appello, quando il giudizio di primo grado venga definito sulla base di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, l’appellante, che postuli l’erroneità in fatto e in diritto della decisione, senza però farsi carico di criticare la motivazione nella parte idonea a reggere il decisum, incorre nel fenomeno della acquiescenza tacita, ponendo in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione[18].

1 In questo senso, espressamente, si v. ad esempio App. Lecce Taranto 20-2-17, Pluris.

2 Ex multiis, C 25-5-17, n. 13151, Pluris; conf. App. Milano 7-3-17, Pluris, App. 7-4-17, Pluris; App. Napoli 18-1-17, Pluris.

3 Così T. Firenze 7-7-16, Pluris.

4 App. Reggio Calabria 27-1-14, DeJure.

5 Ex multiis App. Ancona 7-2-17, Pluris; App. Lecce Taranto 25-10-16, Pluris; App. Lecce Taranto, 28-4-16, Pluris.

6 App. Bari 18-2-13, F. it. 13, 3, I, 969; T. Verona 28-5-13, in DeJure; App. Lecce Taranto 6-2-17, Pluris; T. Padova 23-3-17, Pluris; App. Bari 18-2-13, F. it. 13, 3, I, 969. Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il nuovo art. 434 c.p.c. (riformato sul modello del nuovo art. 342 c.p.c.) obbliga l’appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonchè la modifiche richieste, potendo così il decidente con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti di motivazione della decisione impugnata, sia le richieste sorrette da specifica e adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e chirurgicamente preciso di tali parti con le parti indicate dall’appellante, il che si armonizza anche con le funzionalità di editing redazionale consentite sul piano informatico dal processo civile telematico: App. Salerno 1-2-13, Giusto p. civ. 13, 482 ss., n. critica di Scarselli.

7 App. Firenze 8-4-15, Lanuovaproceduracivile.com.

8 In questo senso, si v. ad esempio T. Monza 25-3-14, Pluris.

9 V. amplius infra.

10 App. Lecce Taranto 20-2-17, Pluris.

11 T. Milano 17-2-17, Pluris; App. Lecce 18-4-16 , Pluris; T. Treviso 9-7-16, Pluris.

12 App. Firenze 10-3-15, Pluris; App. Lecce-Taranto 28-4-16, Pluris; App. Lecce Taranto 17-10-16, Pluris; si deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto, e deve altresì specificare la violazione di legge – in ipotesi – denunziata ed il suo rapporto di causalita ` con l’esito della lite (App. Reggio Calabria 27-1-14, DeJure.

13 Consolo (a cura di), Codice di procedura civile commentato, Milano, 2013, p. 593; critico Scarselli, Il nuovo contenuto dell’atto di appello ex art. 342 c.p.c ., in Giusto proc. civ. 2013, p. 481 ss.; Tedoldi, L‘appello civile, Milano, 2015, 151 ss.; Gamba, in Carpi e Taruffo (a cura di), Commentario breve al c.p.c., 2018, cfr. App. Potenza 16-4-13, Pluris; App. Ancona 7-2-17, Pluris.

14 Cass. 5-5-2017, n. 10916, Pluris; Cass. 22-01-2019, n. 1634, Pluris.

15 Cass. 5-2-2015, n. 2143, Pluris.

16 T. Trento 30-4-15, Pluris.

17 Cass. s.u. 27-5-15, n. 10878; conf., con rif. all’art. 434, App. Lecce, 25-1-2016, Pluris

18 Cass. 16-6-2015, n. 12606, Pluris.

2. L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e la giurisprudenza successiva

Sullo sfondo degli orientamenti intepretativi di prima applicazione poc’anzi delineati, le Sezioni Unite della corte di cassazione sono intervenute poco più di un anno fa per definire le linee di contenuto dell’atto d’appello in armonia con le prescrizioni contenute nell’art. 342 c.p.c.: il riferimento è alla sentenza Cass. s.u. 16-11-17, n. 27199[19]. Le posizioni interpretative in contrasto, messe in luce dall’ordinanza di rimessione, hanno condotto a una interpretazione non costante nella giurisprudenza di legittimità. Mentre, infatti, alcune sentenze, a fronte della necessità per l’appellante di «individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum», hanno escluso che l’art. 342 c.p.c. novellato imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, riprendendo i capi della decisione impugnata ma con diverso contenuto, altre sentenze hanno richiesto all’appellante una specificità di livello più approfondito, rilevando che l’impugnazione deve, per non incorrere in inammissibilità, offrire una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. Altre pronunce hanno dato una lettura delle disposizioni normative nel senso che la parte appellante deve affiancare alla parte volitiva dell’impugnazione anche una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice[20]. A fronte di questo quadro interpretativo dissonante, la Sezioni unite hanno ritenuto che l’interpretazione degli «artt. 342 e 434 c.p.c. debba essere nel senso che, mediante l’atto di l’impugnazione, si debbano individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di ‘‘revisio prioris instantiae” dell’appello, permanendo la sua diversita ` rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione». La suprema Corte ha rilevato una linea di continuità nelle rispetto al passato, affermando che «la modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioe ` che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione e ` quella dell’inammissibilità dell’appello. Le disposizioni normative novellate esigono che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, ‘‘se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge. Ne consegue che, cosı ` come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione e ` tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”. Pertanto, nell’atto di appello: 1) deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. 2) La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute e` diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. 3) L’individuazione di un ‘‘percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, pero`, non dovrà necessariamente tradursi in un ‘‘progetto alternativo di sentenza”. Sul punto, le Sezioni unite hanno disatteso un orientamento giurisprudenziale inizialmente affermatosi presso la giurisprudenza di merito: «il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e ` il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. 4) Se le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state effettivamente vagliate dal giudice di primo grado, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; lo stesso discorso vale quando riprendere le argomentazioni del primo grado sia funzionale alla censura della sentenza. 5) All’appellante non è richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. 6) Non è necessaria, a pena di inammissibilità, la compresenza nell’atto di appello dei motivi di impugnazione di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 342 c.p.c. novellato, ben potendo essere sufficiente la presenza di censure in fatto o di censure in diritto. In sintesi, le sezioni unite hanno rimarcato le linee interpretative che si erano già assestata sotto la vigenza della disposizione precedente, molte delle quali sono del tutto attuali in relazione alla nuova formulazione della norma: pertanto, è stato richiesto un sufficiente livello di specificita ` della motivazione dell’impugnazione, unito alla necessità di una razionalizzazione dei motivi di appello, che devono individuare in modo chiaro le parti di sentenza che si intende impugnare e le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della impugnazione; al contempo, la cassazione è intervenuta a temperare il rigore dei nuovi orientamenti interpretativi, escludendo chiaramente la necessità di un ‘‘progetto alternativo di sentenza” quale requisito di forma contenuto dell’atto di appello componente della ‘‘motivazione”, riconfermano, invece, la necessità della individuazione di un ‘‘percorso logico alternativo a quello del primo giudice”».

La linea interpretativa successiva all’intervento delle Sezioni Unite ha proseguito nel solco tracciato dalla pronuncia e ne ha consolidato il risultato. La giurisprudenza ha ribadito che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado[21]. L’indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. richiede unicamente una esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice[22]. Nel processo civile d’appello, la struttura devolutiva del giudizio di impugnazione non determina alcuna inversione dell’onere della prova a carico del convenuto soccombente in primo grado, il quale, proponendo appello, non deve provare l’insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ma è tenuto soltanto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.[23]. E‘ ammissibile il richiamo alle difese svolte in primo grado nella misura in cui l’atto d’appello esprima articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non potendo altrimenti ritenersi sufficiente il generico rinvio alle difese svolte in quella sede, senza una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizione adottate dal primo giudice[24]. In ogni caso, l’appello non è a critica vincolata, peranto, l’individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve necessariamente tradursi in un progetto alternativo di sentenza[25]. Per esigenze di razionalizzazione e di economia processuale, l’atto di appello, infine, non deve contenere vacui formalismi né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata o di parti di essa[26].

19 Corr. g. 18, 1, 70, n. di Godio; Giur. It., 2018, 6, 1413 nota di Marchesi; Dir. e Pratica Lav., 2018, 12, 812; Riv. Dir. Proc., 2018, 3, 861 nota di Bianchi.

20 Per riferimenti v. supra.

21 Cass. 11- 7-2018, n. 18225, Pluris; Cass. 29-10-2018, n. 27391, Pluris; App. Milano 25-1-2019, Pluris; App. Roma 16-01-2019, Pluris; App. Roma 23-11-2018, Pluris; Tribunale Pordenone 28-05-2018, Pluris; App. Roma 24-10-2018 Pluris.

22 App. Milano 05-12-2018 , Pluris.

23 Cass. 21-08-2018, n. 20836, Pluris.

24 Cass. 15-10-2018, n. 25670, Pluris.

25 App. Catania 30/11/2018, Pluris.

26 Cass. 30-05-2018, n. 13535, F. It., 2018, 7-8, 1, 2334.

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