E’ questo il principio con cui il CdS ha accolto l’appello cautelare proposto da un giocatore professionista avverso l’ordinanza con cui il TAR Lecce aveva respinto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, volto all’annullamento del provvedimento del Questore di Potenza che aveva vietato al ricorrente per anni due l’accesso a tutte le manifestazioni sportive.
Per il massimo organo della Giustizia amministrativa, infatti, "il ricorso appare, allo stato, sorretto da sufficiente fumus boni iuris con riferimento al difetto di proporzionalita’ del divieto di accedere per due anni a tutti gli impianti sportivi, tenuto anche conto dei fatti risultanti dagli atti depositati in seguito all’istruttoria disposta dalla Sezione".
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento