Il Processo civile

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 Il processo civile è uno strumento giuridico atto a dirimere controversie che hanno in oggetto il diritto privato.

Si basa sui principi del diritto processuale civile contenuti in gran parte nel codice di procedura civile.

È il processo attraverso il quale un giudice viene di solito investito del compito di risolvere una controversia insorta tra due o più soggetti privati o tra questi e un ente pubblico in relazione a un rapporto privatistico, in genere rapporti patrimoniali, fermo restando che oggetto del processo civile possono essere diverse situazioni o status che hanno anche rilevanza pubblicistica, basti pensare al processo rivolto a ottenere la pronuncia di separazione o di divorzio.

La funzione del processo

La figura del processo è strettamente legata a quella della tutela, essendo questa necessariamente giudiziale ed esaurendo di solito il suo compito nell’apparato processuale con una pronuncia del giudice.

Partendo da questo presupposto, tra le molte considerazioni in dottrina sulla reale funzione del processo ce ne sono due principali.

 

La più antica vede il processo come lo strumento che assiste il singolo per la realizzazione e l’esercizio di un suo diritto, l’altra, prevalente in quasi l’intero Novecento, considera il processo come una funzione pubblica diretta alla reintegrazione del diritto oggettivo.

Abbandonata la prima impostazione sulla scia anche dell’influenza tedesca, si è capito con il tempo che non faceva coincidere molto il processo con la sua vera funzione originaria, vale a dire lo scopo della tutela dei diritti del singolo.

Parte della dottrina sta recuperando interamente o in parte la prima impostazione, anche in considerazione del fatto che il processo viene dopo la mancata cooperazione di due soggetti, e  non è l’unico rimedio fornito dall’ordinamento, esistendone anche altri di natura processuale ma anche sostanziale.

È la legge che deve definire i rimedi e i bisogni di tutela, e non il processo, che deve tradurre la norma in tecniche adeguate allo scopo.

In questo senso aiuta anche la collocazione sistematica del codice civile del 1942 nel quale è presente il libro VI relativo alla “tutela giurisdizionale dei diritti”.

Disciplinando la natura delle varie forme di tutela e lasciando modi e forme al codice di rito, questa sistemazione offre notevoli punti di riflessione ma soprattutto riconosce implicitamente che non è il processo ad offrire in modo esclusivo tutela ai singoli, ma anche altre forme come la trascrizione e la prescrizione.

Il diritto civile sostanziale e processuale sembra non predisporre strumenti finalizzati appositamente a limitare la distanza tra verità sostanziale e verità processuale e non attribuisce al processo la funzione immediata di accertare la verità, né impone obblighi alle parti e ai loro difensori di dire o perseguire la verità né soprattutto prevede effettivi e incisivi poteri e doveri per il giudice di ricercare e accertare la verità al di fuori delle allegazioni e delle prove a lui sottoposte dalle parti, né predispone esplicitamente o rende obbligatori strumenti tipici di controllo della verità e dell’attendibilità testimoniale come il controesame della parte avversaria e le contestazioni basate su precedenti atti di causa, che sono strumenti tipici del processo penale.

Anche le disposizioni della procedura civile che eccezionalmente attribuiscono al giudice poteri d’ufficio nella raccolta delle prove ( art. 421 c.p.c. nel rito del lavoro) sono nella prassi giudiziaria applicate in rare circostanze.

Secondo la legge italiana nel “petitum mediato” della domanda di parte nel processo civile non c’è l’accertamento della verità sostanziale.

I Soggetti del processo

Nel processo civile i protagonisti sono tre :

L’attore, il soggetto che avvia il processo e deve esporre le sue ragioni

Il convenuto, il soggetto che ha arrecato un torto ai danni dell’attore

Il giudice, il soggetto che dopo avere sentito le ragioni dell’attore e le obiezioni del convenuto emette la sentenza

L’oggetto del processo

L’oggetto del processo corrisponde a una definizione della dottrina e della pratica processuale, la quale non rinviene una precisa relazione nel testo del codice di procedura civile.

Si può definire come oggetto del processo, oppure oggetto della decisione, il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato, vale a dire idonea a diventare incontrovertibile una volta esperiti i mezzi di impugnazione concessi dall’ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge.

Il concetto assume una connotazione precisa, diversa da quella affine, ma di “materiale di causa” (o oggetto di cognizione), la quale comprende anche le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle domande, senza essere chiamato a una pronuncia idonea al giudicato, la quale è limitata all’oggetto del processo.

 

L’oggetto del processo può essere considerato attraverso i cosiddetti elementi di identificazione dell’azione, gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale.

Secondo l’impostazione tradizionale, gli elementi di identificazione della azione sono costituiti da:

Le parti,  la parte che propone e quella verso la quale viene proposta la domanda

Il petitum immediato, il concreto provvedimento che la parte proponente domanda al giudice (ad es. una sentenza di condanna, un provvedimento di semplice accertamento, una pronuncia di carattere costitutivo)

Il petitum mediato, il bene della vita che la parte proponente la domanda si prefigge di ottenere attraverso il provvedimento giudiziale (ad es. il soddisfacimento del diritto di credito)

La causa petendi, i fatti costitutivi del diritto sostanziale che la parte intende in concreto far valere in giudizio (ad es. il diritto di proprietà su un bene immobile può sorgere per il fatto costitutivo dell’usucapione, e secondo una teorica più risalente, la causa petendi può essere ravvisata direttamente nello stesso diritto sostanziale in relazione al quale viene invocata la tutela giurisdizionale).

Di solito è sufficiente che muti uno degli elementi di identificazione perché una domanda o azione si possa considerare diversa dall’altra.

I tipi di processo

Il processo civile può essere di cognizione, di esecuzione e cautelare.

Il processo di cognizione è quello principale e si suddivide a sua volta in processo di cognizione di mero accertamento, di condanna e costitutiva.

Esistono anche  vari riti accanto a quello ordinario, impregnati di particolarità strutturali o di caratteristiche di procedimenti diversi:

processo del lavoro, processo minorile, processo delle acque, procedimento d’ingiunzione, rito societario e i procedimenti in materia di stato personale (divorzio, separazione, interdizione).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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