Il procedimento di pagamento in conto sospeso e’ applicabile ai rimborsi delle imposte

Redazione 07/06/02
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Di Angelo Buscema e Dante Santilli
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PREMESSA
Lo strumento del pagamento in conto sospeso e’ utilizzabile, secondo una recente presa di posizione(1) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato , da parte dei funzionari delegati delle Agenzie fiscali e da parte del Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del Dlgs 546/92 .Siffatta constatazione rende indispensabile, per l’operatore tributario(2), conoscere , in dettaglio, nell’ambito di un sereno(3) rapporto tra fisco e contribuente , in che cosa consiste il procedimento di pagamento in conto sospeso .
PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO IN CONTO SOSPESO
L’articolo 14 del dl. 31/12/96 n., convertito in legge 28/02/1997 n. 30, modificato dall’articolo 147 della legge n. 388/2000, cosi’ recita “Le amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti ne possono essere posti in essere atti esecutivi. Il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità’ finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso”. L’articolo 1, quinto comma, del dm 2/4/97 in GU 5/05/1997 n. 102 del Ministero del Tesoro, in tema d’emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso ,per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva(4), cosi’ recita: ”Per l’esecuzione di un provvedimento esecutivo possono essere emessi ove necessario più’ speciali ordini di pagamento in conto sospeso “. Orbene ,per quanto concerne gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate il dirigente responsabile della spesa va individuato nel funzionario delegato al pagamento .Pertanto, i direttori degli uffici locali possono disporre il pagamento in conto sospeso ,limitatamente a quei capitoli per i quali sono delegati alla gestione dei fondi, tramite ordini di accreditamento sui capitoli del bilancio dello Stato (ad esempio: capitoli relativi a rimborsi ed interessi). In buona sostanza, , in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, si può provvedere mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere da regolare in conto sospeso, fermo restando l’obbligo di ripianamento dei fondi stessi .Si può’ osservare, alla luce del dettato normativo sopra esposto, che ogni qualvolta s’intenda procedere ad esecuzione e’ indispensabile la notifica del titolo esecutivo(es. sentenza della CT spedita in forma esecutiva).Lo spatio adimplendi di 120 giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo, che e’ un presupposto di procedibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’esecuzione (5), non si pone in contrasto con il principio d’effettività’ della tutela giurisdizionale.Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della PA e non possono essere posti in essere atti esecutivi; entro tale termine e’ inibita ogni azione esecutiva del creditore.Infatti, ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, del decreto del 2/4/97 in questione la Tesoreria Provinciale dello Stato non può procedere al pignoramento chiesto dal creditore nell’ipotesi in cui il precedente titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione debitrice e non sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni per l’effettuazione del pagamento.La PA ,a seguito della notifica della ragione di credito, incartolata nel titolo esecutivo (si pensi alla sentenza di primo grado del tribunale immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 del CPC; si pensi al decreto ingiuntivo con l’apposizione della formula esecutiva ), e’ tenuta ,ai sensi dell’articolo 14, secondo comma del dlgs 546/92, a completare la procedura di pagamento, nonostante l’incapienza totale o parziale del capitolo di spesa, tramite l’emissione di uno speciale ordine di pagamento(6), rivolto all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso.Il presupposto legale, per esperire la procedura de qua, e’ la notifica di un provvedimento esecutivo e la mancanza di fondi sul capitolo di pertinenza.I predetti 120 giorni dovrebbero consentire, nell’intenzione del legislatore , all’amministrazione di procedere al pagamento seguendo la procedura ordinaria , essendo lo speciale ordine di pagamento utilizzabile quale extrema ratio nella comprovata impossibilità di seguire la procedura ordinaria a causa di carenza di disponibilità finanziaria . La ratio del procedimento in esame e’ di evitare gli aggravi di spesa ,inerenti la procedura esecutiva, e di consentire alla PA di provvedere al pagamento spontaneo per limitare il più possibile i danni al pubblico erario, derivanti dall’effettivo azionamento della procedura esecutiva; in altri termini , si vuole concedere alla PA il differimento dell’esecuzione ,per l’approntamento dei mezzi finanziari ,occorrenti al pagamento dei crediti azionati ,e si vuole evitare il blocco dell’attività’ amministrativa imputabile ai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello generale ad un’ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.La procedura in parola va esperita nell’ipotesi di concreta impossibilità , nei termini consentiti , di effettuare i pagamenti a carico dei pertinenti capitoli. E’ indispensabile l’insufficiente stanziamento nei capitoli di spesa ovvero l’esaurimento dei fondi destinati a tale scopo ;peraltro, l’istituto del pagamento in conto sospeso non e’ idoneo a soddisfare provvedimenti esecutivi di notevole entità .Trattasi di istituto, non idoneo a fronteggiare provvedimenti esecutivi di notevole entità ossia consequenziali ad esposizioni debitorie strutturali, che deve rispettare,sotto il profilo applicativo, il criterio temporale di notifica del titolo esecutivo . Il principio d’integrazione di cui all’articolo 1, secondo comma, dell’articolo 2 del dlgs 546/92 impone ,secondo una parte della dottrina(7) , la necessita’ di ritenere applicabile la procedura di pagamento in conto sospeso solo per l ‘esecuzione delle sentenze delle CT, passate in giudicato, spedite in forma esecutiva ai sensi dell’articolo 69 del dlgs 546/92.Tale assunto trova conforto nel principio di specialità’ dell’ordinamento tributario ed in particolare nel dato letterale dell’articolo 69 del dlgs 546/92, che limita la spedizione in formula esecutiva alla sentenza passata in giudicato con condanna dell’ufficio al pagamento di somme di tributi.Per siffatta tesi per adire il giudice civile dell’esecuzione e’ necessario un titolo esecutivo ,consistente in una copia della sentenza della CT spedita in forma esecutiva ai sensi dell’articolo 69 del dlgs 546/92. ; la CT, per il rilascio della forma esecutiva ,deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza.Dal dato meramente letterale dell’articolo 69 del dlgs 546/92 si evince che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la parte interessata ha il diritto di chiedere alla segreteria, che l’ha emessa, il rilascio di una copia in forma esecutiva.La segreteria e’ tenuta a spedirla a norma dell’articolo 475 del CPC. Tale spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “ Repubblica italiana in nome della legge “ e nell’apposizione da parte del segretario della formula seguente “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti “. La sentenza di condanna, spedita in forma esecutiva, assurge a titolo per azioni esecutive previste dal CPC ossia per l’espropriazione forzata immobiliare o mobiliare e per il pignoramento.La sentenza spedita in formula esecutiva costituisce titolo idoneo per l’instaurazione di un’azione esecutiva(8) solo se sussiste la condanna al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile.In definitiva , il contribuente deve prima procedere alla notifica del titolo esecutivo, attendere la scadenza del termine di 120 giorni e solo successivamente, in caso di inadempienza, procedere alla notifica del precetto (ad esempio e’ irrituale notificare il precetto unitamente al titolo esecutivo senza attendere la scadenza del predetto termine di 120 giorni , con la conseguenza che in tal caso lo stesso precetto e’ nullo e privo di effetti ). Non e’ superfluo precisare che l’adozione del procedimento in conto sospeso costituisce un atto dovuto per superare la costante e talvolta cronica mancanza di fondi ;l’inerzia puo’ comportare per l’A. F. maggiori oneri patrimoniali e la conseguenziale responsabilita’ amministrativa e penale del funzionario preposto all’esecuzione concreta della sentenze di condanna al rimborso a favore del contribuente .

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
.Il commissario ad acta emette gli atti necessari, ivi compresi quelli previsti dai procedimenti disciplinati dalle norme di contabilità pubblica per adempiere le obbligazioni pecuniarie ,onde addivenire all’emissione del mandato di pagamento;in altri termini, esso provvede a tutti gli adempimenti indispensabili ivi compresi eventuali storni dai capitoli di spesa ovvero eventuali modificazioni delle poste dei capitoli stessi , fino a giungere all’emissione del mandato di pagamento a favore del contribuente .Al nominato commissario, per rapidità di esecuzione, e’ fatto,talvolta, obbligo espresso(9) dalla sentenza di ottemperanza al ricorso alla procedura di cui al secondo comma dell’articolo 14 della legge n. 30/97 e del relativo decreto attuativo 2/4/97 (cd procedimento in conto sospeso).In tal caso , gli adempimenti del Commissario ad acta sono stati così ricostruiti :a)invito all’ufficio fiscale locale , spedito con raccomandata A. R. a provvedere spontaneamente all’effettivo pagamento entro e non oltre un certo periodo (es. 10 giorni)dal ricevimento della raccomandata stessa ;b)decorso infruttosamente il suddetto termine , deposito di specimen di firma alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato ;c)ritiro della sentenza di ottemperanza della CT in cui sono indicati gli importi da rimborsare nonché il compenso del Commissario ad acta ; d)firma presso l’ufficio locale degli ordinativi di pagamento da inviare alla Banca d’Italia contenenti la seguente frase : trattasi di pagamenti da imputare al bilancio dello Stato effettuati dal Commissario ad acta in qualità di funzionario delegato ; e)comunicazione alle parti interessate dei relativi ordini di pagamento per riscuotere materialmente le somme f)dopo l’effettivo pagamento delle somme comunicazione alla CT di tutti i provvedimenti eseguiti per far dichiarare chiuso il giudizio di ottemperanza con ordinanza .Giova precisare che ogni contestazione delle parti, avverso gli atti emessi e le operazioni svolte dal commissario ad acta in tema di procedimento in conto sospeso, deve essere proposta ,in sede di ottemperanza, innanzi alla CT. Il sindacato sull’operato dell’ausiliario di un giudice non può essere svolto da un giudice diverso dal giudice di ottemperanza .L’ incidente che sorga ,in corso di realizzazione del decisum ,deve essere conosciuto e risolto dal giudice dell’esecuzione ossia dal giudice dell’ottemperanza .D’altra parte, gli atti posti in essere dal Commissario non promanano ,sotto il profilo oggettivo o soggettivo, da un organo straordinario dell’A. F. In buona sostanza, l’attività del commissario ad acta e’ quella stessa che il giudice dell’ottemperanza avrebbe potuto svolgere direttamente , con conseguenza che tutti gli atti del commissario sono sindacabili sempre ed in via esclusiva dal giudice dell’ottemperanza .L’A. F. non può ritirare ,in sede di autotutela ,le determinazioni del commissario ,in tema di procedimento in conto sospeso che ritiene erronee ma può esperire l’impugnativa innanzi al giudice di ottemperanza .
OSSERVAZIONI
E’ probabile , nell’ottica di un rapporto(10) paritetico tra fisco e contribuente, che l’applicazione dell’istituto in esame renderà superfluo il giudizio di ottemperanza, che in ogni caso comporta costi per il contribuente e ritardi nell’erogazione del rimborso .

Note
1)Saverio Fossati, sui rimborsi il fisco alle corde in il sole-24-ore del 3/05/2002 pag. 23 ;Maurizio Villani, più sprint all’ottemperanza contro i ritardi della PA in il sole- 24-ore del 3/05/2002 pag. 23; Galli, piano straordinario per i rimborsi in italia –oggi del 4/05/ 2002 pag. 28 . Fossati, rimborsi fisco al contrattacco in il sole 24-ore del 4/05/2002 pag. 17, precisa che i rimborsi risultanti da sentenza passate in giudicato sono valutati in circa 10 mila casi dall’Agenzia delle Entrate .

2)per Rossi,esecuzione concreta delle sentenze di condanna dell’A. F. al rimborso in il fisco n. 24/2000 pag. 7919, trattasi di un meccanismo ancora poco noto e poco utilizzato che consente di superare l’endemica mancanza di fondi .
3)Buscema-Forte-Santilli , statuto del contribuente :analisi dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale Cedam 2002 pag .66
4)per la Corte Costituzionale , ordinanza n. 463 del 30/12/1998 in giustizia civile n. 5/1999 pag. 1277 , non necessita una nuova notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilità di ogni successiva procedura esecutiva fondata sul titolo stesso atteso che per il titolo esecutivo diversamente dal precetto non sono sanciti termini legali di efficacia .

5)e’ nullo l’atto di precetto notificato prima dello spirare del termine dilatorio previsto dall’articolo 14, primo comma, del dl n. 669796(in tal senso Pretura di Perugia sentenza n. 711/98 del 17/2/99)
6)secondo il quarto comma dell’articolo 1 del decreto 2/4/1997 del Ministero del Tesoro l’ordine di accreditamento deve essere inviato alla tesoreria competente in duplice copia dando atto che per la fattispecie di cui trattasi non risulta inoltrata richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti

7)Vd. Buscema-Di Giacomo, il processo tributario Giuffre’ editore 2000.Per Alberto Rossi , opera citata pag. 7920, la particolare procedura in esame richiede la mera notifica della sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’articolo 68 del dlgs 546/92 , senza la necessità dell’apposizione sul titolo stesso della formula di esecutività che viceversa e’ condizione necessaria affinchè la sentenza possa valere come titolo per l’esecuzione forzata ..
8)il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi e pertanto il principio della propagazione delle nullità dell’atto antecedente a quelli successivi , indicato dall’articolo 159 del cpc, tendenzialmente non trova applicazione (in tal senso Corte di Cassazione sez. III 6/08/2001 n. 10841 in Giustizia Civile n. 2/2002 pag. 413)
9)Saverio Fossati, se il rimborso non arriva ci pensa il commissario in il sole –24 –ore del 26/2/2002 pag.23.Felicioni, le strade per farsi rispettare dal fisco in italia-oggi del 11/3/2002 pag. 5. Villani, più sprint all’ottemperanza contro i ritardi della PA in il sole 24-ore del 3/05/2002 pag. 23 .Tosati, sui rimborsi fisco alle corde in il sole 24-ore del 3/5/2002 pag.23. Fossati, rimborsi fisco al contrattacco in il sole-24 del 4/05/2002 pag. 14.Galli, piano straordinario per i rimborsi in italia-oggi del 4/05/2002 pag.28.
10)Buscema-Forte-Santilli,statuto del contribuente :analisi dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale Cedam 2002 pag. 66

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