Il POS negli studi: obbligo o onere?

Cirillo Bruno 03/06/14
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di Bruno Cirillo “Le impugnazioni nelle procedure fallimentari” Maggioli Editore

 

L’art. 15, (rubricato, “pagamenti elettronici”), del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, altrimenti conosciuto come “decreto sviluppo bis”, al comma IV ha previsto che “a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” (E’ il decreto legislativo che dovrebbe prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose attraverso il sistema finanziario). Al successivo comma V ha previsto che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

Dall’analisi di questa disposizione possiamo subito ricavare l’ormai consueto modo di operare del legislatore che, sebbene mosso dalle intenzioni migliori: in questo caso, per esempio, “sviluppare il paese”, presenta i consueti limiti che riassumerei come segue.

a)      La necessità sempre di dettati normativi bis, se non ter, quater etc.., che delineano una mancanza di chiarezza strategica di base;

b)     La mancanza di sistematicità. Noi che abbiamo studiato all’Università quasi venti anni fa e che abbiamo studiato “l’era della decodificazione” siamo ormai abituati a questa confusione (nonostante le buone intenzioni di raccolta, quanto meno, in Testi Unici degli ultimi anni ovvero di “creazione” di nuovi Codici) ma ci sorprendiamo sempre quando vediamo inseriti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e servizi, anche professionali…” all’interno di un articolo che sostanzialmente riguarda la pubblica amministrazione! E  mi viene da chiedere: il comma 5 dell’art. 5 del “codice dell’amministrazione digitale”, riscritto dal comma I dell’art. 15 in commento, per cui “le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” si applica anche ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e servizi? In altri termini: il professionista può eccepire la mancata partecipazione momentanea allo sviluppo bis del paese per l’assenza di disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente?

c)      L’assenza di una sanzione chiara ovvero di un effetto determinato in caso di mancato rispetto della norma;

d)     Il credo indefesso nella “teoria generale del rinvio” (si vedano i “mille proroghe” nella storia della legislazione italiana) (la scadenza inizialmente era prevista per il primo gennaio 2014 ed è stata prorogata al 30 giugno 2014 dall’ultimo decreto cd. “mille proroghe” – n. 150 del 30.12.2013 convertito dalla legge n. 15 del 27 febbraio 2014);

e)     Il rimettere spasmodicamente l’attuazione di norme di rango primario all’entrata in vigore (quando ciò accade) di norme ministeriali ovvero interministeriali secondarie. 

Possiamo, quindi, confermare che sussiste ancora un’insufficienza nella tecnica di redazione legislativa e una scarsa conoscenza della “teoria generale del diritto” oltre che una confusione che evidentemente paralizza gli uffici legislativi dei ministeri, della Camera dei Deputati e del Senato e i giuristi ivi impegnati.

Detto ciò, dobbiamo prendere atto che, nel caso dell’art. 15 comma V in esame, un decreto interministeriale attuativo è stato adottato (precisamente il 24 gennaio 2014) e che, se la memoria non mi inganna, nella storia della legislazione italiana raramente, se non mai, sono stati pubblicati “mille proroghe” dopo aprile e prima di novembre.

Dobbiamo, quindi, prendere atto che, dal 30 giugno 2014, “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.

Il Mercato è aperto. Il Sole 24 ore del 29 maggio 2014, pag. 40: “Le Banche si attivano per il Pos negli studi” “Professionisti, ma anche artigiani e commercianti, lamentano i costi elevati. Dagli istituti (bancari) le proposte ad hoc con dispositivi mobili” “L’obbligo di accettare il bancomat sopra i 30 euro, che scatterà a fine giugno per commercianti, artigiani, imprese e professionisti trova impreparate molte categorie. Tra le cause ostative, oltre alla scarsa cultura digitale di alcuni settori della popolazione, gli eccessivi costi di installazione e gestione del Pos”. E via nell’articolo la citazione dei prodotti Banca Sella, UBI Banca e Intesa San Paolo: il primo “ha il vantaggio di non richiedere necessariamente l’apertura del conto corrente”; la seconda propone il Mobile Pos (la possibilità di ricevere i pagamenti in movimento)! La terza propone “Move and Pay Business che non ha costi di attivazione e supporta tutte le carte in circolazione. Funziona in abbinamento a uno smartphone o a un tablet (di proprietà dell’esercente) e si collega tramite bluetooth; non prevede canone per i primi sei mesi e se il cliente raggiunge un certo limite di transazioni mensili il canone rimane zero”.

Su quest’ultimo punto mi chiedevo: quale sarà il limite di transazioni mensili per cui il canone rimane zero. E pensavo agli avvocati che hanno la necessità di mantenere lo studio professionale e loro stessi, pagare il contributo minimo previdenziale e che sono a caccia disperata di clienti con un’economia praticamente ferma (rectius in discesa sotto lo zero) da sei anni e con i Tribunali che se prima erano una disgrazia, dopo la ridefinizione della “geografia giudiziaria” sono diventati una sciagura.

In tutto ciò mi è capitato di leggere la circolare n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014 del Consiglio Nazionale Forense che fornisce l’interpretazione autentica (rectius precisa in merito) dell’art. 15 comma IV oggetto di queste riflessioni.

“A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dell’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito”. “In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.

Ne deriva che, secondo l’interpretazione datane dal CNF, la mancata tenuta del Pos non è sanzionabile ma va a detrimento di chi deve ricevere il pagamento elettronico.

Da qui la prima pagina di Italia Oggi del 30 maggio 2014: “Pos in studio non obbligatorio” “niente sanzioni per i professionisti che non consentono pagamenti via bancomat” “la denuncia dei consulenti: su mille euro incassati, 172 andrebbero alle banche”; pag. 35: “A ricordarlo è stata ieri la circolare n. 12/2014 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che richiama l’interpretazione resa dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare del 20 maggio”.

Da tutto quanto sopra ho ricavato le seguenti considerazioni:

a)      Gli avvocati non rischiano sanzioni disciplinari in caso di mancata tenuta del Pos in quanto il loro Consiglio dell’Ordine di riferimento non ritiene la “tenuta” un obbligo;

b)     Se l’avvocato non vuole spendere i soldi per tenere il Pos, prima di concludere il contratto con il cliente, gli conviene chiarire con quest’ultimo come intende pagare; in quanto se intende pagare con carta di debito forse è meglio, quanto meno, aumentare il preventivo;

c)      Il legislatore forse farebbe bene a scrivere meno (e se possibile meglio).

Ma era proprio necessaria questa norma? Mi vengono in mente le vetrine degli esercizi commerciali con gli adesivi delle carte di pagamento accettate. Credo che il progresso debba arrivare  dal “libero mercato” e dall’innovazione e non dagli obblighi o addirittura dagli oneri che, come credo si sia capito da quanto ho scritto fino ad ora, possano arrivare a rivestire anche il carattere del ridicolo e/o del danno al consumatore.

Ah dimenticavo! Il decreto interministeriale! Lo riporto di seguito integralmente (il sottolineato e il grassetto sono miei) perché credo si commenti da solo e dia bene l’idea di tutto quanto (spero) io abbia voluto trasmettere con queste brevi riflessioni. In ogni caso, però, mi sia consentita qualche parola anche sul Decreto attuativo. Il Decreto sembra scollegato dalla legge “mille proroghe” per cui leggendo le date e le previsioni in esso contenute oltre che alla possibilità di adozione addirittura di un nuovo decreto prima del 30 giugno 2014, nella migliore delle ipotesi, viene da ridere; parla di obbligo di accettare i pagamenti a mezzo carta di debito e non di onere relativamente alla tenuta del Pos in ciò confermando l’interpretazione autentica data dal Consiglio Nazionale Forense. A leggerlo, con particolare riferimento alle soglie di fatturato e alla possibilità fino al 30 giugno di introdurre eccezioni all’obbligo di accettazione  dei pagamenti elettronici, lascia davvero perplessi.

Gli attori firmatari (e non solo) sono cambiati; speriamo che cambi anche la prospettiva.

Non credo che la previsione del legislatore mirasse alla semplificazione (come sostenuto nella circolare CNF); ma, come detto anche nel Decreto attuativo credo che mirasse a rinforzare la tracciabilità dei pagamenti contro l’evasione fiscale e il riciclaggio del denaro.

Tali finalità (in particolare la prima) non credo si raggiungano con l’introduzione dell’onere e/o dell’obbligo di tenere i “terminali evoluti di accettazione multipla” in azienda, in studio, nell’officina o nel negozio ma sono convinto si raggiungano con una riforma fiscale seria che possa far ripartire, tra l’altro, l’economia e riportare  i “consumatori o utenti” dagli “esercenti” con o senza le “carte di debito” e i “terminali POS”.

 

Avv. Bruno Cirillo

 

Il Ministro dello Sviluppo economico
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle finanze

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito; 

VISTO l’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”;

SENTITA la Banca d’Italia che ha espresso il proprio parere con nota n 0019233/14 del 09/01/2014;

CONSIDERATO che l’uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati;

RITENUTO, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;
 

DECRETA
            
Art. 1
(Definizioni)

1.Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’ accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 

2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 gennaio 2014

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
F.to Flavio Zanonato

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
F.to Fabrizio Saccomanni 

Cirillo Bruno

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