Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce il sorteggio del requisiti speciali, anche, per gli appalti di servizi e forniture: questo è un rischio nuovo per la cauzione provvisoria!

Lazzini Sonia 30/03/06
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Agli operatori del settore degli appalti è nota la portata della norma di cui all’articolo 10 comma 1 quater della Legge Merloni in tema di dimostrazione, a seguito di sorteggio, dei requisiti di ordine speciale.
Tale istituto ha perso la propria importanza con la graduale introduzione dell’obbligo della certificazione Soa negli appalti di lavori.
A regime quindi, il sorteggio andava fatto unicamente per appalti di lavori inferiori a 150.000 euro.
Ricordiamo infatti che, a norma del regolamento Bargone sulla qualificazione delle imprese edili, il certificato Soa è dimostrazione sufficiente del possesso dei requisiti speciali.
 
Che cosa cambia con il nuovo codice dei contratti?
 
La prima risposta è:
 
nulla per quanto concerne gli appalti di lavori.
 
Tutto per i servizi e le forniture.
 
Tale considerazione, abbinata al fatto che anche per questi ultimi appalti diventa obbligatoria la cauzione provvisoria, comporta ovviamente un nuovo modo di operare all’interno delle politiche assuntive del ramo cauzioni.
 
Ma non solo.
 
È prevista la sospensione, anche per i servizi, in caso di false dichiarazioni, alla partecipazione ai futuri contratti: non solo quelli indetti dall’amministrazione “ingannata” ma probabilmente, la ditta perde la propria capacità di partecipare a tutte le procedure ad evidenza pubblica, di tutte le Stazioni Appaltanti Italiane.
 
Di Sonia Lazzini
 
Art. 48 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
(Controlli sul possesso dei requisiti) – (Art. 10 L. 109/94)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11.
L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
 
Relazione all’articolo 48
Si riproduce il controllo a campione di art. 10, l. n. 109/1994.
 
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Lazzini Sonia

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