Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere che accertano i rapporti di stato: qual è il ruolo del Pubblico Ministero?

Redazione 03/10/19
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di Francesco Martire

Sommario

1. Introduzione

2. Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere: l’art. 67 l. 218/1995

3. La partecipazione Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento di riconoscimento di sentenze straniere aventi ad oggetto rapporti di stato: il Pubblico Ministero è un litisconsorte necessario con potere di impugnazione se il provvedimento riguarda cause matrimoniali

4. Le Sezioni Unite e la sentenza «dei due padri»: il Pubblico Ministero è un litisconsorte necessario privo di legittimazione ad impugnare nell’ambito del giudizio di riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero in materia genitoriale

5. Riflessioni conclusive

1. Introduzione

L’efficacia delle sentenze straniere nell’ordinamento interno inerisce al diritto internazionale privato, la cui disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno tentato di configurare un sistema normativo idoneo a risolvere le principali problematiche riscontrate su tale terreno dagli operatori del diritto.

Dal punto di vista del diritto positivo nazionale, il referente normativo è di certo rappresentato dalla l. 218/1995, avente ad oggetto la «riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato». Tale provvedimento, infatti, ha modificato gli artt. 796 ss. c.p.c., predisponendo la disciplina cui l’interprete deve far riferimento nel momento in cui sia chiamato a risolvere le questioni derivanti dall’ingresso nell’ordinamento nazionale di provvedimenti giurisdizionali emanati da un giudice straniero.

Il tema assume, poi, una particolare rilevanza con riferimento all’accertamento dei rapporti inerenti allo status dell’individuo, in quanto essi conferiscono la titolarità di situazioni giuridiche dal contenuto complesso[1].

Per quel che interessa in questa sede, è opportuno sottolineare che tale complessità giustifica, in una prospettiva schiettamente processuale, la previsione di cui all’art. 70, comma 1 n. 3 c.p.c., il quale stabilisce che il Pubblico Ministero debba intervenire a pena di nullità, rilevabile d’ufficio, nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone. La necessità del coinvolgimento di un organo preposto all’esercizio di funzioni pubblicistiche riposa, sul piano sia logico che giuridico, sulla idoneità della decisione giurisdizionale inerente allo status personale – essendo irrilevante sotto tale profilo che la stessa sia stata emanata in un ordinamento differente da quello nazionale – ad incidere su interessi pubblici e metaindividuali, la cui tutela non può evidentemente essere affidata alla sola iniziativa dei soggetti privati[2].

La chiarezza del dato normativo non ha impedito, tuttavia, il sorgere di numerose incertezze sul piano pratico in merito ai concreti poteri di azione del Pubblico Ministero. Tali problematiche risultano tanto più evidenti con riferimento al giudizio di delibazione di sentenze straniere poiché, in assenza di espresse indicazioni legislative, il ruolo della parte pubblica è stato progressivamente individuato in via pretoria.

Da questo punto di vista, ha assunto grande rilevanza sistematica la recente sentenza delle Sezioni Unite civili 8.05.2019, n. 12193, la quale ha contributo in modo determinante alla concreta definizione del peso che all’organo pubblico deve essere attribuito nell’ipotesi di riconoscimento giurisdizionale della decisione straniera avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano.

[1] Sul punto si veda Danovi, Le azioni in materia di filiazione ed i principi generali del processo, 2004. L’Autore specifica che «Gli stati personali presentano caratteristiche differenti rispetto ai tradizionali elementi che costituiscono oggetto del processo civile, id est il diritto e il rapporto giuridico, considerati singolarmente, ovvero in insiemi aggregati determinati e specifici. Essi appaiono invero figure composite e poliedriche, costituite da una molteplicità di diritti, rapporti e ulteriori situazioni soggettive ricollegabili a un individuo in virtù di una sua particolare relazione con altri soggetti (privati o pubblici) e da entrambi promananti, in un mosaico caleidoscopico di elementi attivi (diritti, interessi, facoltà, poteri) e passivi (doveri, obblighi, soggezioni) non preconizzabili».

[2] Cfr. Danovi, Solo il P.M. può far valere la nullità della sentenza per il suo mancato intervento?, 2017. L’Autore, nel commentare Cass. civ., Sez. 1, 11.05.2017, n. 11536, la quale ha affermato l’impossibilità di estensione analogica del divieto per l’interdetto di contrarre matrimonio previsto dall’art. 85 c.c. al soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, mette in evidenza come l’intervento del PM nei giudizi di stato sia finalizzato alla tutela non solo dell’astratto interesse pubblico alla chiara determinazione della condizione giuridica dell’individuo intesa nella sua dimensione dinamica e relazionale, ma anche a quella del concreto interesse metaindividuale dei soggetti coinvolti quali parti in causa, essendo possibile che i medesimi siano sprovvisti di «una personale difesa processuale». Sotto tale profilo, determinante è l’azione dell’organo pubblico quando essa risulti strumentale alla protezione degli interessi dei minori.

2. Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere: l’art. 67 l. 218/1995

In base agli artt. 796 ss. c.p.c. il provvedimento dell’autorità giudiziaria straniera poteva produrre effetti nell’ordinamento interno solo a seguito dell’incardinamento di un apposito procedimento innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, strumentale all’emanazione di una sentenza dichiarativa dell’efficacia del dictum in questione. Peraltro, in base alle suddette disposizioni, sull’istante gravava l’onere di provare il rispetto, nell’ambito del processo tenutosi all’estero, dei diritti d’azione e difensivi generalmente garantiti dall’ordinamento italiano.

La l. 218/1995, intervenendo sulla illustrata disciplina, ha radicalmente modificato l’assetto normativo fino a quel momento esistente: in particolare, l’art. 64 della suddetta legge stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, la sentenza straniera «è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento»[3]. Peraltro, è opportuno precisare che i rapporti di stato sono oggetto di una specifica disposizione, l’art. 65 l. 218/1995, la quale specifica che i provvedimenti stranieri aventi ad oggetto i rapporti di famiglia, i diritti della personalità e la capacità delle persone producono automaticamente effetti nell’ordinamento interno, purché non siano in contrasto con l’ordine pubblico e siano emanati nel rispetto dei diritti essenziali di difesa.

Completano la relativa disciplina gli artt. 66, relativo ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, e 67, il quale si occupa della «attuazione delle sentenze e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione stranieri e della contestazione del riconoscimento».

In particolare, quest’ultima disposizione detiene un ambito di applicazione eventuale, ma comunque di fondamentale importanza. Essa, infatti, fa riferimento alle ipotesi in cui venga contestato il possesso da parte della sentenza straniera dei requisiti di cui all’art. 64 ovvero a quelle in cui quest’ultima, pur essendo idonea di per sé a produrre effetti nell’ordinamento, non venga concretamente eseguita o, ancora, sia necessario procedere ad esecuzione forzata.

In sostanza, il legislatore, pur affermando in via generale il principio della produzione automatica degli effetti della pronuncia extraterritoriale nell’ordinamento interno, ha necessariamente dovuto tener conto della possibilità di una sua contestazione. In tal caso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d’Appello del luogo di attuazione l’accertamento dei requisiti di riconoscimento. Peraltro, la disposizione in esame differenzia gli effetti della pronuncia di accertamento in base alla circostanza che la contestazione sia avvenuta o meno nel corso di un processo: in tale ultima ipotesi, ai sensi dell’art. 67, comma 3, il giudice adito può accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ma con efficacia esclusivamente endoprocessuale[4].

Ad ogni modo, la delibazione consiste in un giudizio avente un oggetto di natura eminentemente processuale, nel senso che l’accertamento della Corte d’Appello – ma ciò vale anche nel caso in cui il riconoscimento avvenga al di fuori del campo di applicazione dell’art. 67 e dunque nelle ipotesi in cui difettino i requisiti di cui all’art. 64, derivando da ciò l’inapplicabilità del principio di produzione automatica degli effetti nell’ordinamento nazionale – deve riguardare in via principale la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento e non può risolversi in valutazioni di merito relative al rapporto sostanziale già oggetto della decisione del giudice straniero[5].

[3] Cfr. Art. 64, comma 1 lett. a) -g) l. 218/1995. Di particolare importanza è la previsione della lett. g), la quale fa riferimento alla necessità che la pronuncia straniera non si ponga in contrasto con l’ordine pubblico. Sotto tale profilo, interessante è il contributo di Viccei, Riconoscimento delle adozioni omosessuali pronunciate all’estero: nessun contrasto con l’ordine pubblico, 2018. L’Autrice, nell’annotare Cass. civ., Sez. 1, 31.05.2018, n. 14007, sottolinea come i Giudici di legittimità abbiano affermato che «il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico, secondo il diritto internazionale privato, ex artt. 64 ss. l. n. 218/1995, è finalizzato esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone e non a introdurre direttamente la Legge straniera, come fonte autonoma. La nozione di ordine pubblico è circoscritta ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta Costituzionale, fra cui quello relativo all’interesse superiore del minore, non essendovi ricomprese, al contrario, norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa in materie connesse o direttamente implicate. Nella materia in oggetto, il principio del superiore interesse della minore opera necessariamente come un limite al pari della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela e alla luce del caso concreto». Sul punto si veda anche Magra, La delibazione delle sentenze straniere, 2015: «ll controllo di conformità all’ordine pubblico, previsto dall’art. 64 lett. d), riguarda la consonanza della sentenza straniera ai principi di struttura in materia morale, sociale ed economica dello Stato in cui opera il riconoscimento (ad esempio sarebbe palesemente contrario con l’ordine pubblico italiano un matrimonio con connesso patto di schiavitù). In ogni caso, emerge una tendenza interpretativa a circoscrivere entro confini non eccessivamente dilatati l’eccezione di ordine pubblico, in modo da evitare un uso indiscriminato di essa, in quanto legata a parametri propri dell’ordinamento di singoli Stati. […]. La legge non contiene un’elencazione dei princìpi di ordine pubblico, che sono di matrice giurisprudenziale, come tali mutabili nel tempo. Va, peraltro, tenuto presente che allo stato tende a prevalere un’esegesi, secondo cui l’ordine pubblico cui occorre riferirsi è quello internazionale, da ricostruire attraverso l’individuazione di esigenze comuni ai diversi ordinamenti, con particolare riguardo alla valorizzazione della persona». Nello stesso senso si veda Marzialetti, Le sentenze straniere di stepchild adoption omogenitoriale. Il discrimine tra automaticità del riconoscimento e giudizio di delibazione, 2016. L’Autrice richiama il concetto di ordine pubblico internazionale specificando che, per consolidata giurisprudenza, «la valutazione dei presupposti dell’adozione compete interamente all’organo (straniero) cui l’adozione è richiesta, sicché al giudice italiano spetta il solo esame della conformità ad ordine pubblico del provvedimento reso. Egli, infatti, non deve compiere nuovamente una valutazione dei presupposti della pronunciata decisione alla luce dei principi nazionali, ma solo valutarne gli effetti in tema di consonanza con l’armonia interna».

[4] Per la ricostruzione dell’evoluzione della disciplina di diritto internazionale privato si è fatto riferimento a Magra, La delibazione delle sentenze straniere, cit. Per quanto riguarda la struttura del procedimento di delibazione di cui all’art. 67 l. 218/1995 si veda anche Astiggiano, Aspetti processuali e diritto di difesa nel procedimento di riconoscimento di sentenze straniere, 2014. L’Autore mette in evidenza le problematiche derivanti dalla lacunosità della relativa disciplina; in particolare, la l. 218/1995, di per sé, non ha espressamente indicato la tipologia di procedimento che le parti ed il giudice della delibazione devono seguire. Solo in un momento successivo, con l’entrata in vigore dell’art. 30 d.lgs. 150/2011, il legislatore ha previsto che ai giudizi aventi ad oggetto la contestazione del riconoscimento delle sentenze straniere debba essere applicato il rito di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. Altro aspetto rilevante è quello relativo alla legittimazione ad agire: in particolare, la giurisprudenza (ex multis l’Autore cita Cass. civ., 1.07.2007, n. 16991) ha affermato che «l’interesse ad agire per l’accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra uno dei presupposti previsti dall’art. 67, comma 1, l. n. 218/1995, vale a dire: la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, la contestazione del suo riconoscimento, oppure la necessità di procedere ad esecuzione forzata» da intendersi come ipotesi costituenti un numerus clausus.

[5] Cfr. Danovi, Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio ed intervento necessario del P.M., 2004.

3. La partecipazione Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento di riconoscimento di sentenze straniere aventi ad oggetto rapporti di stato: il Pubblico Ministero è un litisconsorte necessario con potere di impugnazione se il provvedimento riguarda cause matrimoniali

L’art. 796, comma 3 c.p.c. stabiliva espressamente la necessità di partecipazione del Pubblico Ministero ai giudizi di delibazione delle sentenze straniere, alla luce della necessità di predisporre una tutela rafforzata dell’interesse pubblico alla introduzione nell’ordinamento nazionale delle sole pronunce giurisdizionali rispettose dei principi e delle garanzie del diritto interno sostanziale e processuale.

Al contrario, la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non contiene un analogo riferimento. Tale circostanza ha causato problemi ermeneutici di non poco conto sia alla dottrina che alla giurisprudenza con riferimento ai casi di riconoscimento di pronunce straniere aventi ad oggetto l’accertamento dei rapporti di stato, in quanto in tali ipotesi la presenza dell’organo pubblico risulta funzionale alla tutela di interessi sia pubblici che metaindividuali ed in particolare del «best interest of the child», cioè del minore destinatario del provvedimento di adozione o inciso, sotto il profilo sia personale che patrimoniale, dalle vicende relative al vincolo matrimoniale intercorrente tra i genitori.

Avendo l’abrogazione dell’art. 796 ss. c.p.c. ad opera della l. 218/1995 fatto venire meno l’obbligatorietà dell’intervento del PM, una parte della dottrina ha ipotizzato, de iure condito, la mera eventualità di tale partecipazione nei giudizi di delibazione, nel senso che l’organo pubblico può intervenire in sede di riconoscimento della pronuncia straniera solo nel momento in cui valuti la sussistenza in concreto di un interesse pubblico da tutelare. Il principale riferimento a livello di diritto positivo sarebbe individuato nel già menzionato art. 70, comma 1 n. 3 c.p.c., il quale attribuirebbe al PM un fondamentale potere di vigilanza in sede di valutazione della compatibilità con l’ordine pubblico della pronuncia emanata all’estero nel caso in cui l’accertamento giurisdizionale abbia avuto ad oggetto uno status personale.

Altra dottrina, confortata dalla giurisprudenza, ritiene invece che la partecipazione del PM sia comunque necessaria nei giudizi di riconoscimento delle sentenze aventi ad oggetto il vincolo matrimoniale, in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 70, comma 1 n. 2 c.p.c. e dell’espressa previsione dell’art. 5, comma 1 l. 898/1970 in materia divorzile[6].

Peraltro, in base al disposto dell’art. 70, comma 4 c.p.c., l’organo pubblico è legittimato ad impugnare le sentenze dichiarative di efficacia/inefficacia delle sentenze straniere nella suddetta materia[7].

È opportuno precisare che sia la dottrina che la giurisprudenza, con riferimento ai rapporti di stato, si sono sempre esclusivamente interrogate sul ruolo del Pubblico Ministero nell’ambito dei giudizi di riconoscimento delle sentenze straniere aventi ad oggetto cause matrimoniali. Per tali ragioni, risulta di fondamentale portata la sentenza delle Sezioni Unite civili 8.05.2019, n. 12193, la quale, occupandosi di tali problematiche con riferimento alle cause in materia genitoriale, è pervenuta a conclusioni parzialmente differenti.

[6] Sul punto si veda Dosi, Cause matrimoniali e Pubblico ministero. Sempre necessaria la presenza della parte pubblica, 2003. L’Autore commenta Cass. civ., Sez. 1, 6.06.2003, n. 9085, la quale deduce la necessità di partecipazione del PM nelle cause matrimoniali deducendola, oltre che dalle disposizioni normative citate, anche dal potere di impugnazione di cui agli artt. 117 e 119 c.c., dall’art. 95 dell’ordinamento di stato civile e dall’esigenza di preservare il principio di uguaglianza sostanziale. Infatti, a fronte della obbligatorietà dell’intervento della parte pubblica nelle cause matrimoniali incardinatesi sul territorio nazionale, l’esclusione della necessità di una sua partecipazione anche nei giudizi di delibazione di sentenze straniere aventi il medesimo oggetto si tradurrebbe in una inammissibile disparità di trattamento. Nello stesso senso Pagnotta, Riconoscimento di sentenze di divorzio straniere e intervento del pubblico ministero, 2004; Tommaseo, Riconoscimento di sentenze matrimoniali straniere ed intervento necessario del Pubblico Ministero, 2003 . Infine, per un maggiore approfondimento sul tema non può prescindersi dal contributo di Danovi, Riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio ed intervento necessario del P.M., cit.: «Chiarito quindi da un lato come l’automatismo del riconoscimento delle sentenze straniere (anche di divorzio) rappresenti la regola generale nel sistema, alla quale tuttora resistono le sole eccezioni individuate dall’art. 67 l. 218/1995, dall’altro come fuoriesca dall’ambito di applicazione di quest’ultima norma il caso della immediata (e non contestata) richiesta di trascrizione della sentenza straniera di divorzio, occorre verificare se, nei casi in cui la riconoscibilità in executivis o la contestazione del riconoscimento ancora impongano una parentesi giudiziale, il p.m. sia o meno tenuto a intervenire in tale sede. […]. Tuttavia, pur condividendo la tesi della natura di accertamento (e non costitutiva) della sentenza interna (difficilmente contestabile, posto che lo stesso art. 67 individua nell’«accertamento» dei requisiti del riconoscimento il quid proprium della sentenza) e dell’oggetto strictu sensu processuale, non per ciò solo deriva a nostro avviso la conseguenza di escludere la necessità dell’intervento del p.m. nei casi di specie. In effetti, ove si indaghino i motivi che rendono possibile (ovvero escludono) il riconoscimento (id est, la presenza o assenza dei requisiti di cui all’art. 64 l. 218/1995), riemergono in una certa misura quelle stesse finalità che dal nostro legislatore sono state poste a fondamento, in determinate ipotesi, della presenza necessaria in giudizio dell’organo pubblico. Ciò parrebbe desumersi in primo luogo con riferimento al rispetto dell’ordine pubblico, espressamente contemplato dalla lettera g) dell’art. 64 l. 218/1995. E non a caso, a quest’ultimo canone si è recentemente ricollegata la Cassazione, sostenendo che nelle ipotesi di specie il necessario rispetto dell’ordine pubblico dovrebbe comunque essere coltivato e garantito attraverso l’intervento del p.m. A questo riguardo è bene intendersi: se con tale affermazione si intende compiere un riferimento generale al principio (e al limite) dell’ordine pubblico, siccome richiesto dagli artt. 64 e 65 l. 218/1995, si dovrebbe giungere alla conclusione di richiedere l’intervento del p.m. non soltanto nell’ambito di fattispecie come quella in esame, bensì in tutti i casi in cui operi il meccanismo previsto dall’art. 67; conclusione questa che pare decisamente esorbitante, in quanto reintroduttiva di quel principio antea previsto dall’art. 796 c.p.c. che il sistema attuale certamente non ha inteso riproporre. Piuttosto, la rilevanza della non contrarietà all’ordine pubblico riemerge considerando che, stante il connotato «sostanziale» di tale aspetto, è sempre prima di tutto al dato materiale del rapporto sottostante che occorre fare riferimento. In altri termini, il controllo del requisito della non contrarietà all’ordine pubblico non impone per sé solo necessariamente la presenza del p.m. in tutti i casi di riconoscimento di sentenza straniera, ma la rende nuovamente dovuta in quelle ipotesi in cui la fattispecie sostanziale involga interessi metaindividuali, e a garanzia del rispetto di questi presupponga nel nostro ordinamento la presenza dell’organo pubblico».

[7] Le considerazioni illustrate sono tratte da Campiglio, Il ruolo del pubblico ministero in sede di riconoscimento delle sentenze straniere in ambito familiare, 2019.

4. Le Sezioni Unite e la sentenza «dei due padri»: il Pubblico Ministero è un litisconsorte necessario privo di legittimazione ad impugnare nell’ambito del giudizio di riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero in materia genitoriale

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno affrontato il caso di una coppia omossessuale che, dopo aver generato due gemelli in territorio canadese per il tramite della maternità surrogata, ha ottenuto dal giudice di quello Stato due provvedimenti: con il primo di essi è stata disconosciuta la genitorialità della gestante e riconosciuta quella di uno solo dei due coniugi – quello donatore di seme – mentre con il secondo è stata affermata la cogenitorialità anche dell’altro.

Successivamente, i due coniugi sono riusciti ad ottenere la trascrizione in Italia del primo dei provvedimenti in questione; al contrario, l’Ufficiale di stato civile, pur a fronte del riconoscimento in territorio nazionale degli effetti del matrimonio della coppia quale unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 28 l. 76/2016, si è rifiutato di trascrivere anche il secondo provvedimento ritenendolo contrario all’ordine pubblico. La Corte d’Appello, a seguito di ricorso presentato dagli interessati ai sensi dell’art. 67 l. 218/1995, ha riconosciuto la decisione straniera relativa all’attribuzione della cogenitorialità al coniuge non donatore, ordinandone la trascrizione. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso sia il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello che il Ministero degli Interni, dando origine al procedimento dal quale è scaturita la pronuncia in esame.

Per quel che interessa in questa sede, si sottolinea come la Suprema Corte, prima di decidere nel merito, abbia dovuto affrontare la questione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad impugnare dei ricorrenti, contestata dai resistenti per il tramite di apposito controricorso.

Da questo punto di vista, le Sezioni Unite hanno ritenuto di disattendere le argomentazioni del Procuratore Generale, dichiarando il difetto di legittimazione dello stesso rispetto all’impugnazione del provvedimento di riconoscimento emanato dalla Corte territoriale.

Il Supremo Consesso, rifacendosi in particolare all’orientamento giurisprudenziale in materia di cause matrimoniali e giudizi di stato di cui si è dato conto in precedenza, ha ribadito che il PM ha un potere-dovere di intervento in sede di riconoscimento delle provvedimento straniero in virtù della natura del rapporto controverso e della «indisponibilità delle situazioni giuridiche fatte valere, da cui deriva l’esigenza di garantire che, pur nel rispetto del principio dispositivo, gli strumenti processuali apprestati per la tutela delle predette situazioni operino in funzione della puntuale applicazione della legge. Correttamente, nella specie, l’ordinanza impugnata ha confermato la legittimazione del Pubblico Ministero ad intervenire nel giudizio dinanzi a sé, avuto riguardo alla natura della questione sollevata dagl’istanti, che, in quanto avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento straniero attributivo di uno status, è qualificabile, come si è detto, come controversia di stato, con la conseguente applicabilità dell’art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., che attribuisce all’organo in questione la qualità di parte necessaria nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, prescrivendone l’intervento a pena di nullità rilevabile d’ufficio».

Per quanto concerne la sussistenza del potere di impugnazione, una soluzione negativa viene privilegiata dalle Sezioni Unite essenzialmente sulla base dell’interpretazione in virtù della quale la disciplina processuale relativa al ruolo del Pubblico Ministero nel processo civile delinea un sistema dicotomico e informato al principio di tassatività e tipicità. In particolare, gli artt. 70 e 72 c.p.c., individuando i casi in cui è ammessa la partecipazione del PM, distinguono in senso rigidamente alternativo le ipotesi in cui questi ha un mero potere di intervento da quelle in cui invece detiene un vero e proprio potere d’azione e di impugnazione. L’individuazione in tali termini della logica del sistema permette di affermare l’applicabilità al caso di specie dell’art. 70, comma 1 n. 3 c.p.c., trattandosi di un giudizio comunque avente ad oggetto uno status personale, e, contestualmente, l’inconfigurabilità di alcuno dei poteri di azione previsti dall’art. 72 c.p.c., in quanto il quarto comma della medesima disposizione attribuisce al PM un potere di impugnazione delle sentenze di riconoscimento di provvedimenti stranieri solo in materia matrimoniale e non anche genitoriale.

Siffatta impostazione, ad avviso del Collegio, trova ulteriore conforto nella impossibilità di accoglimento delle argomentazioni proposte dal Procuratore Generale, il quale, pur tenendo conto della disciplina codicistica, ha ritenuto di poter individuare una base normativa dei poteri di impugnazione del Pubblico Ministero anche in tali ipotesi negli artt. 95 d.p.r. 396/2000 e 73 r.d. 12/1941.

Sul punto, la Cassazione ha precisato che l’art. 95 d.p.r. 396/2000, relativo al procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, fa riferimento a tipologie di controversie «intrinsecamente disomogenee» rispetto a quelle di cui si discute, ostando ciò all’estensione alle seconde del potere di iniziativa riconosciuto al PM nelle prime. Per quanto riguarda, invece, l’art. 73 r.d. 12/1941, concernente le attribuzioni generali dell’organo pubblico nell’ambito dell’ordinamento giudiziario[8], i Giudici di legittimità hanno affermato che tale osservazione non tiene conto della «anteriorità di tale disposizione rispetto alla disciplina introdotta dal codice civile (art. 2907) e dal codice di procedura civile (art. 69), che concordemente limitano l’iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, in tal modo delineando un sistema ispirato a canoni di rigida tipizzazione, nell’ambito del quale risulta assente qualsiasi riferimento all’osservanza delle “leggi d’ordine pubblico”».

Conclusivamente, le Sezioni Unite hanno elaborato il seguente principio di diritto: «Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c., ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico».

[8] In particolare, si veda art. 73, comma 4 r.d. 12/1941 in base al quale il Pubblico Ministero «Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita».

5. Riflessioni conclusive

Il ruolo della parte pubblica nell’ambito dei giudizi di riconoscimento delle sentenze straniere, quando queste hanno ad oggetto uno status personale, è stato progressivamente definito dalla giurisprudenza ed una parte della dottrina per il tramite di soluzioni interpretative fedeli al contenuto non solo delle disposizioni sostanziali di settore ma anche di quelle processuali inerenti alle modalità di partecipazione del PM nel processo civile. A fronte degli esiti distonici derivanti dalle modifiche normative della disciplina di diritto internazionale privato, le quali hanno comportato, sul piano del diritto positivo, un improvviso esautoramento dell’organo pubblico nell’ambito dei procedimenti di delibazione, gli interpreti ed in particolare i Giudici di legittimità hanno saputo assicurare la conservazione di uno spazio di operatività per il Pubblico Ministero, in modo da preservarne la irrinunciabile funzione di tutela degli interessi pubblici e metaindividuali coinvolti. In particolare, come si è visto, la giurisprudenza ha ribadito la necessità di una sua partecipazione nei giudizi di stato essendo indifferente, alla luce del principio di uguaglianza sostanziale, che gli stessi consistano in una vicenda puramente interna all’ordinamento o abbiano ad oggetto il riconoscimento di un provvedimento emanato al di fuori del territorio nazionale. Allo stesso tempo, alla necessità di partecipazione in siffatti procedimenti non corrisponde l’attribuzione di uguali poteri processuali, poiché il sistema normativo delineato dal Codice di rito risulta rigidamente informato al principio di tassatività. Da ciò deriva l’inadeguatezza di quegli approdi ermeneutici che ritengono di poter aggirare il dato codicistico, in quanto la previsione di poteri di iniziativa e soprattutto di impugnazione deve essere riconosciuta solamente in quelle ipotesi, come nel caso delle cause matrimoniali, espressamente contemplate dalla legge.

Peraltro, la differenziazione operata in sede legislativa sembra riposare sulla considerazione per cui la natura poliedrica e complessa delle situazioni giuridiche riconducibili allo status dell’individuo implica un novero altrettanto vario degli strumenti preposti alla loro tutela.

Sotto tale profilo, la pronuncia nomofilattica illustrata mostra una grande sensibilità sistematica, bilanciando prudentemente l’esigenza di assicurare l’effettività del ruolo della parte pubblica, principale fattore di emersione degli interessi sensibili all’interno del giudizio di stato, con quella di garantire il rispetto della ratio del sistema processuale, il quale pone chiari limiti all’azione del Pubblico Ministero nel processo civile.

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