Premesse
Il comunicato del 25 Settembre 2019 dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale ritenuto in contrasto con gli articoli 2, 13 primo comma e 117 della Costituzione in relazione agli articolo 2 ed 8 della CEDU-Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, immediatamente è assurto agli onori delle cronache a nostro avviso in modo eccessivo-talvolta fuorviante ed ipertroficamente ingigantito.
Rammentiamo che la vessata quaestio è stata sollevata dalla Corte d’Assise di Milano con l’Ordinanza del 14 Febbraio 2018 iscritta al n. 43 del registro ordinanze sul caso comunemente riconducibile alla morte assistita in Isvizzera, del D.J. Fabo.
Immediatamente l’opinione pubblica anche con toni da un lato trionfalistici: “siamo tutti più liberi”, dall’altro drammatici, “ ..Non è libertà ma cultura della morte” si è profondamente divisa analogamente a parte della Medicina.
Opportuno quindi svolgere tutti quei chiarimenti ed approfondimenti ai fini di ricondurre il dibattito nei limiti di una corretta interpretazione prima giuridica poi di informazione.
Punti essenziali-analisi comparata
In primo luogo corre obbligo distinguere profondamente l’Eutanasia dal Suicidio Asssistito.
La ‘Buona Morte’ tale è il significato greco di eutanasia, è l’atto che provoca intenzionalmente il decesso di un paziente in accordo con la sua volontà ed a sua volta si suddivide in eutanasia attiva allorchè viene somministrato un farmaco letale, ed eutanasia passiva quando viene sospeso un trattamento sanitario salvavita.
Parliamo invece di suicidio assistito in tutti quei casi nei quali il medico non assiste direttamente all’inges- tione di farmaci letali che il paziente terminale ha chiesto in prescrizione ed autonomamente ha deciso di ingerire.
Ova impossibilitato all’autonoma ingestione, una persona collabora alla realizzazione e compimento dell’assunta decisione di porre fine alle proprie sofferenze.
L’Europa nei confronti della “dolce morte”-Situazione in Benelux
OLANDA. I Paesi Bassi sono stati il primo Paese a legalizzare sia l’eutanasia che il suicidio assistito, con la Legge sulle prospettive assistenziali numero 136 approvata in via definitiva dal Parlamento olandese il 10 Aprile 2001. Essa prevede “di includere nel codice di diritto penale un criterio di esclusione della pena per il medico che in osservanza dei criteri di accuratezza pratichi l’interruzione della vita su richiesta o assista al suicidio”. L’interruzione della vita su richiesta è aperta anche ai minorenni ultrasedicenni “purchè i genitori siano stati coinvolti nella decisione” (articolo 2.3.).
BELGIO- In assenza di una espressa previsione per il suicidio assistito, quantunque alcuni Autori ritenessero perseguibile il comportamento sulla falsariga degli articoli 442bis e 442ter del codice penale belga in forza dei quali è dovere del cittadino aiutare una persona in istato di grave pericolo, nondimeno il 20 Settembre 2002 con l’entrata in vigore della Legge 28 Maggio 2002 relativa all’eutanasia, è stata fornita adeguata risposta al vuoto normativo.
La normazione della ‘dolce morte’ secondo il Consiglio di Stato belga, l’Ordine Nazionale dei Medici (parere del 22 Marzo 2003) e la Commissione di Controllo belga, include ogni forma di assistenza al paziente che decide di porre fine alla sua sofferenza, inclusi i minori emancipati dell’età di almeno quindici anni compiuti al momento della richiesta.
La Legge 28 Febbraio 2014 entrata in vigore il 22 Marzo 2014, modificando la L. del 28 Maggio 2002, ha autorizzato l’eutanasia sui minori senza alcuna soglia minima di età con il solo limite della capacità di discernimento al momento della richiesta.
LUSSEMBURGO. La Legge 16 Marzo 2009 sulle “cure palliative, direttive anticipate di trattamento ed accompagnamento verso il fine vita” ha legalizzato nel Granducato sia l’eutanasia che il suicidio assistito.Rispetto ai Paesi Bassi ed al Belgio tuttavia il quadro di applicazione è ben più ristretto, non potendo accedere ad entrambe le soluzioni né i minori né i maggiorenni sottoposti a tutela-curatela ovvero incapaci di intendere e di volere. Analogamente è fatto veto rispettivamente per i loro genitori, per i tutori e per i curatori.
-Nel resto d’Europa, cenni
FRANCIA. La disciplina si rinviene in tre provvedimenti-la Legge 4 Marzo 2002 n° 303 sui diritti del malato e la qualità del sistema sanitario, la Legge “Leonetti” del 12 Aprile 2005 pubblicata il 23 Aprile 2005 relativa ai diritti dei malati ed al fine-vita e sostanzialmente del “diritto al lasciar morire”, la Legge “Claeys-Leonetti” pubblicata il 2 Febbraio 2016 statuente sul diritto ad una sedazione profonda e continua per le persone affette da malattie gravi ed incurabili in fase terminale. Esso può estendersi all’arresto dell’idratazione e dell’alimentazione.
Successivamente all’entrata in vigore della “Claeys-Leonetti” i pazienti possono formulare una direttiva anticipata contenente l’autorizzazione o meno all’applicazione di tali trattamenti.
GERMANIA. Durante il regime nazionalsocialista (1933-1945) il programma di eutanasia Aktion T4, sotto la responsabilità medica, prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche incurabili e quella di portatori di handicap mentali (1).
L’eutanasia attiva è vietata mentre il 6 Novembre 2015 il Bundestag con 360 voti a favore e 233 contrarii ha approvato l’eutanasia passiva ed il suicidio assistito purchè in presenza di “scopi altruistici”. In ciò escludendo fermamente qualsiasi forma di commercializzazione attraverso associazioni quali la Sterbehilfe Deutschland.
Una discussa decisione del 2 Marzo 2017 del Tribunale Federale di Lipsia (BverwG 3 C 19.15) in tema di eutanasia attiva ha tuttavia ammesso che i pazienti gravemente ed irrimediabilmente ammalati abbiano diritto “in situazioni estreme” ed in virtù dei diritti della personalità garantiti dall’articolo 2 della Costituzione tedesca, alla somministrazione di narcotici letali per suicidarsi in modo indolore.
SVEZIA. L’eutanasia attiva ed il suicidio assistito restano illegali. Il 26 Aprile 2010 la Svezia ha legalizzato l’eutanasia passiva nella forma del distacco dalle macchine che tengono in vita artificialmente.
Il Consiglio Nazionale della salute e del benessere (Socialstyrelsen) tra i cui compiti rientrano la supervisione, la ricerca e la valutazione degli sviluppi in tutti i settori della politica sociale e sanitaria, ha stabilito il diritto del paziente al distacco condizionato alla piena consapevolezza delle informazioni fornite dal medico e delle conseguenze della sua decisione.
SPAGNA. Il riferimento deve andare alla Legge 14 Novembre 2002 n. 41 il cui articolo 11 detta una legislazione di principio in materia di “instrucciones previas”-istruzioni anticipate di trattamento in merito alle cure mediche e, con riferimento al corpo, nel caso di morte, per l’eventuale scenario di sopravvenuta perdita delle capacità di intendere e di volere. Ampie integrazioni ed emendamenti vengono rimesse alle 17 Comunità Autonome.
L’articolo 143 del Codice Penale spagnolo punisce sia l’eutanasia attiva che il suicidio assistito.
Le ultime ore-note conclusive
E’ recentissima notizia che con un giudice tutelare della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma nel caso di una donna sessantaduenne in istato vegetativo irreversibile dal Dicembre 2017, ha autorizzato il suo compagno di vita nonché Amministratore di Sostegno con rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, all’interruzione delle terapie pur in assenza di testamento biologico.
Nella decisione in esame depositata il 23 Settembre 2019 è stata acclarata, anche attraverso presunzioni, la volontà del paziente a porre un termine alla propria esistenza.
L’ intervento ulteriormente autorizzativo del Giudice Tutelare potrà dunque rendersi necessario solo in costanza di opposizione del medico ovvero di parenti, a procedere.
Se in Europa possiamo parlare di due velocità non solo economiche ma estese all’ampio concetto del “bene-vita” (2), la decisione del 25 Ottobre raffrontata alla Sez. IX Tribunale di Roma evidenziano nel nostro ordinamento l’indispensabilità di legiferare al fine di garantire attraverso il principio di certezza del diritto, l’uniformità e la serenità doverose nell’affrontare il delicato percorso.
Il Parlamento a giudizio dello scrivente e senza assumere alcuna posizione pro ovvero contro, non può continuare ad atteggiarsi a Ponzio Pilato ma calibrare con la precisione di un farmacista ogni diritto ed ogni interesse in gioco.
Ci preoccupa particolarmente, in assenza di legislazione, la possibilità che dietro alla necessità di espatriare si possano celare interessi economici altrimenti evitabili ed evitati, ad esempio in Germania, con la menzionata clausola di salvaguardia degli scopi altruistici.
Ulteriore spunto di riflessione si rinviene nell’alea di crescenti spazi decisionali ai Tribunali ed alle Corti con la logica conseguenza di orientamenti difformi proprio laddove è indispensabile una uniformità di applicazione. In buona sostanza l’emergere ed il consolidarsi di una specifica giurisprudenza.
Non possiamo dunque che confidare in una immediata presa di coscienza da parte dell’attuale Governo.
Volume consigliato
Note
(1)-Dietro la sinistra sigla T4 si cela l’abbreviazione di TiergartenStrasse 4, rispondente alla via ed al numero civico di Berlino dove era ubicato il quartier generale dell Ente Pubblico per la salute e l’assistenza sociale.
(2)-Ad eccezione dell’Ungheria ove è ammessa l’eutanasia passiva, in buona parte del blocco ex sovietico ogni trattamento eutanatico è sanzionato con estremo rigore.
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