Il diritto fatto valere attraverso l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è posto a tutela dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici ed è esercitatile esclusivamente dal compe

Lazzini Sonia 23/03/06
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La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello con la sentenza numero 37 del 7 febbraio 2006 ci insegna che:
 
< l’Amministrazione o l’ente pubblico danneggiato è titolare del diritto al risarcimento del danno causato dal proprio dipendente, tanto che la eventuale condanna viene pronunciata in suo favore. L’Amministrazione, pertanto, quale soggetto titolare del diritto sostanziale soggetto a prescrizione, può sia chiedere il risarcimento del danno in sede extraprocessuale sia costituire in mora il debitore così tutelando la sua posizione giuridica attiva.
 
 All’Amministrazione, infatti, è precluso solo l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa-contabile nonché la disponibilità del diritto fatto valere attraverso detta azione, ma non certo altre forme di esercizio del diritto.>
 
 
A cura di Sonia LAZZINI
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio sull’appello proposto avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Lombardia n.1225/03 del 18 novembre 2003 da Francesco ****, rappresentato e difeso dall’avv. Giannino Guiso.
 
         Visti gli atti e documenti di causa;
 
         Uditi nella pubblica udienza dell’8 novembre 2005 il relatore cons. Nicola Mastropasqua, ed assente il difensore dell’appellante, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Maria Letizia De Lieto Vollaro.
 
         Ritenuto in
 
FATTO
 
         Con atto depositato in data 9 febbraio 2004 ed iscritto al n.19543 I C/A del registro di segreteria il signor Francesco **** rappresentato e difeso dall’Avv.to Giannino Guiso ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia n.1225/03 del 18 novembre 2003.
 
         Con detta sentenza il sig. ****, militare della G.d.F. in servizio presso il nucleo centrale di Polizia Tributaria di Milano è stato condannato al pagamento della somma di £.200.000.000, articolato nelle seguenti voci: 1) danno da mancate entrate tributarie nell’importo quantificato in via equitativa in £.100.000.000, pari alla percepita tangente; 2) danno all’immagine ed al prestigio della Guardia di Finanza pari, in via equitativa, a £.100.000.000.
 
         La vicenda riguardava la verifica fiscale operata nei confronti della Soc. “La Fiorente” s.r.l. in Milano nel 1994, durante la quale il militare riceveva illecite dazioni per £.100.000.000, al fine di omettere atti di ufficio ovvero di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, vicenda in relazione alla quale erano state pronunciate in sede penale sentenza di condanna, (da ultimo sentenza della Cassazione, Sez. IV penale n.1788 el 15.12.1997).
 
         Unico motivo di appello è il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto ai fini di un valido esercizio della azione di responsabilità, denegato in prime cure.
 
         L’appellante, condividendo la tesi che il dies a quo della prescrizione è stato correttamente fissato nella data della richiesta di rinvio a giudizio -avvenuta nel 1994-, contesta la tesi del giudice di primo grado secondo la quale la prescrizione è stata interrotta dagli atti di costituzione in mora da parte dell’amministrazione danneggiata in data 26.4.1996, dalla costituzione della Avvocatura dello Stato come parte civile nel connesso giudizio penale, della messa in mora da parte della G.d.F. in data 12.12.2001. A suo avviso ha effetto interruttivo esclusivamente il deposito della citazione avvenuto (3.4.2003) ampiamente oltre il termine quinquennale stabilito dalla legge. Ciò in quanto il Procuratore regionale è il titolare esclusivo dell’azione e perciò l’unico soggetto che può far valere le responsabilità amministrativa contabile.
 
         D’altro canto l’unico atto interruttivo valido da parte del p.m. contabile deve ritenersi l’atto di citazione, essendo irrilevante, a tal fine, qualsiasi altro mezzo previsto dal c.c., stante la tipicità ed autonomia della azione del Procuratore regionale .
 
         Il Procuratore Generale ha depositato in data 10 gennaio 2005 le proprie conclusioni motivatamente chiedendo la conferma della decisione impugnata.
 
         Nell’udienza di discussione il Pubblico Ministero ha confermato le richieste contenute nell’atto scritto.
 
         Considerato in
 
DIRITTO
 
         L’appellante deduce come unico motivo da gravame il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione, fondata sulla affermazione che gli atti di messa in mora da parte dell’Amministrazione danneggiata e la costituzione di parte civile nel processo penale non producono effetti interruttivi rispetto all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile.
 
         Il problema posto dall’appellante va esaminato a partire dalla natura e dall’oggetto della prescrizione. L’art.2934 ha risolto il dilemma, ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza, del se la prescrizione è fatto estintivo del diritto o della sola azione, affermando testualmente che ciò che si estingue è il diritto e legando la prescrizione al mancato esercizio del diritto. Costituiscono peraltro forme di esercizio del diritto da parte del suo titolare gli atti indicati nell’art.2943 c.c. ed in particolare ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore (cfr. art.1219 c.c.).
 
         L’appellante sostiene che l’unico soggetto abilitato a porre in mora il convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile è il Procuratore regionale presso la Corte dei conti.
 
         In proposito è senz’altro da affermare che il diritto fatto valere attraverso l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è posto a tutela dell’interesse generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei beni e dei mezzi economici pubblici ed è esercitatile esclusivamente dal competente Procuratore regionale presso la Corte dei conti. Si tratta, pertanto, di un diritto non solo per sua natura indisponibile, ma dal quale l’Amministrazione non ha alcuna capacità di disporre, non potendo né promuovere la correlativa azione né rinunciarvi.
 
         Tuttavia, è da sottolineare, l’Amministrazione o l’ente pubblico danneggiato è titolare del diritto al risarcimento del danno causato dal proprio dipendente, tanto che la eventuale condanna viene pronunciata in suo favore. L’Amministrazione, pertanto, quale soggetto titolare del diritto sostanziale soggetto a prescrizione, può sia chiedere il risarcimento del danno in sede extraprocessuale sia costituire in mora il debitore così tutelando la sua posizione giuridica attiva.
 
         All’Amministrazione, infatti, è precluso solo l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa-contabile nonché la disponibilità del diritto fatto valere attraverso detta azione, ma non certo altre forme di esercizio del diritto.
 
         In forza delle esposte   considerazioni   l’appello   va rigettato.
 
         Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
         La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello rigetta il gravame in epigrafe.
         Condanna l’appellante Francesco **** al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
105,14 ( CENTOCINQUE/14)
         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2005.
         Depositata in Segreteria il 07/02/2006

Lazzini Sonia

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