Il dibattito sull’illecito di cui all’art. 126 bis Codice della Strada (omissione della indicazione del nome del conducente)

Amoroso Renato 13/03/08
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La più recente pronuncia in materia è Cassaz. 12.06.2007 n. 13748, che specifica il costante obbligo per il proprietario di conoscere l’identità della persona che conduce il veicolo di sua proprietà e, conseguentemente, sanziona l’omessa indicazione del conducente o la comunicazione che non permetta la sua identificazione.
Il dibattito è aperto e da più parti si oppone la insostenibilità di un obbligo giuridico di annotare il nome di colui al quale viene affidato il veicolo. Poiché dobbiamo sempre fare i conti con il dettato della norma e le leggi sono approvate dal parlamento (anche quando sono inique o lacunose) occorre procedere in modo sistematico.
 
CLASSIFICAZIONE DELL’ILLECITO
Trattasi di illecito omissivo. L’istituto è noto al diritto penale, all’art. 40 – 2° comma C.P., ove si specifica che non impedire un evento che si ha l’obbligo di prevenire, equivale a cagionarlo. In realtà, nel caso de quo, si tratta più semplicemente di un inadempimento ad un obbligo di legge, che costituisce comunque una violazione. L’interesse pubblico tutelato, tuttavia, è quello della individuazione del reale trasgressore, al quale applicare la sanzione del tutto personale della decurtazione dei punti della patente. In tal senso l’obbligo de quo è stato anche classificato quale obbligo di collaborazione del cittadino con la Pubblica Amministrazione. La condotta illecita, in ogni caso, è essenzialmente un “non fare” in presenza di un obbligo di “fare”.
L’ipotesi omissiva ha sempre creato perplessità di concreta applicazione; infatti è difficile comprendere per quale meccanismo giuridico si debba punire un soggetto che non fa nulla.
In realtà la punizione del “non fare” è direttamente collegata all’obbligo di “fare”; ciò è facilmente comprensibile in tutte quelle occasioni in cui è sancito, ad esempio, l’obbligo di pagare una somma entro un certo termine e tale pagamento non viene effettuato. Oppure si pensi all’obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente una autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale; l’omissione della richiesta (cioè il non aver fatto) conduce alla sanzione prevista per la violazione dell’obbligo di fare (cioè di preventivamente richiedere).
Nel caso che ci occupa, il legislatore ha introdotto il nuovo istituto della decurtazione dei punti dalla patente del conducente (in tal senso la Corte costituzionale con la nota sentenza 27/2005 ha corretto la sciagurata idea del legislatore del 2003 di decurtare i punti del proprietario per l’illecito di una persona diversa). Una volta preso atto che il legislatore, nella sua discrezionalità, ha voluto puntare su detta misura quale ipotesi di correzione dei comportamenti illeciti sulla strada, non si può fare altro che adeguarsi al detto dura lex, sed lex, anche quando si tratta di orribile lex (l’illusione di risolvere tutto in questo modo è dimostrata dal rilevamento statistico del permanere delle “stragi del sabato sera” e dell’alto numero di morti e feriti gravi).
La struttura delle norme di questo tipo è di tipo oggettivo, nel senso che non permette e non richiede l’indagine sulla negligenza o la volontarietà della omissione ma prende atto, puramente e semplicemente, della inosservanza dell’obbligo. Al Giudice non è permessa l’indagine sull’elemento soggettivo della colpevolezza ma soltanto, come si vedrà, sulla sussistenza o meno della esimente.
Va infine respinta l’ipotesi che il proprietario venga sanzionato due volte per la stessa infrazione, quella originaria dalla quale nasce l’obbligo della indicazione del conducente e quella ex art. 126 bis per aver fornito una indicazione insufficiente alla identificazione del conducente. Anche in questo caso occorre osservare e prender atto che, in linea di diritto, le violazioni sono distinte e separate, con una specifica previsione normativa e un regime sanzionatorio diverso; inoltre la violazione originaria non dà origine, necessariamente e immancabilmente, all’applicazione della sanzione ex art. 126 bis. Dunque l’argomentazione è priva di pregio giuridico e non è valutabile neppure sotto il profilo teorico della iniquità.
 
SCOPO FINALE DELLA NORMA
Come si è già visto, la norma vuole raggiungere lo scopo essenziale, e di squisito interesse pubblico, della punizione di colui che con il suo comportamento produce un rischio concreto nella circolazione. La prospettiva di essere costretti a non usare l’auto a causa di una restrizione sulla patente, è accompagnata da un forte potere deterrente. Non è così distante dalla realtà del nostro paese sintetizzare ciò in uno slogan, preso a prestito dalla pubblicità commerciale: “toglietemi tutto ma non la mia patente”.
In tutta la riforma del 2003 l’unica prospettiva veramente drammatica per l’utente della strada è quella di incorrere nelle misure sulla patente (inclusa la sospensione temporanea prevista per i casi di coinvolgimento in sinistri stradali nei quali appare evidente una certa responsabilità, nonché per la guida in stato di ebbrezza).
Una volta constatato che lo scopo del legislatore (legittimamente esercitato anche secondo la Corte costituzionale) è quello di punire direttamente l’autore di trasgressioni con una precisa connotazione di illeciti di pericolo, è logico accettare l’idea che il legislatore abbia voluto scoraggiare i tentativi di eludere l’applicazione concreta della norma. Già di per sé appare palese che tutti quei soggetti che possono sostenere il costo della sanzione, in alternativa alla decurtazione e salvaguardando l’integrità della patente, fanno affidamento su tale possibilità, attendendo la notifica del verbale ex art. 126 bis e scaricandone il costo nei bilanci aziendali. In presenza di tale diffusissimo costume, si può anche ritenere ragionevole una interpretazione restrittiva della esimente di non poter indicare dati utili alla identificazione del conducente (tale orientamento sembra essere assunto dalla recente sentenza 12.06.2007 n. 13748).
 
ESIMENTE DELLA IMPOSSIBILITA’ DI COMUNICARE I DATI DEL CONDUCENTE
Dinanzi all’obbligo di legge ed alla sua violazione, anche nel caso di comunicazione positiva e tempestiva ma non idonea alla identificazione del conducente, compete al proprietario esporre gli elementi costitutivi della esimente prevista dalla legge.
Anche in questo caso, dura lex sed lex. Occorre un giustificato e documentato motivo che impedisca l’adempimento dell’obbligo previsto dalla legge. La lettera della norma è tale e non si può fare a meno di prenderne atto; anche il Giudice di Pace si trova nella disagevole condizione di dover considerare tanti casi concreti, tutti diversi fra di loro, nei quali dover valutare se sussistano motivi giustificati, in primo luogo, e, in secondo luogo, se detti motivi, già ritenuti giustificati in concreto, siano altresì documentati. Nessuno potrà permettersi di chiedere al Giudice di ignorare il dettato esplicito della norma.
L’obiezione più frequente può essere sintetizzata nell’espressione “ad impossibilia nemo tenetur”.
Più esattamente si obietta che non sussiste alcun obbligo giuridico per il proprietario di annotare a chi egli affida la propria auto in un determinato giorno; in particolare si oppone l’assenza di tale obbligo allorchè si controverta su auto aziendali, ma l’argomento viene opposto anche nelle situazioni di gruppi familiari con diversi componenti ed un’unica auto.
In genere il ricorrente si limita ad affermare di non poter ricordare il nome del conducente in considerazione del tempo trascorso, nonché dell’assenza di un obbligo a suo carico o dell’uso promiscuo della vettura da parte di più persone (inclusi i nonni ultraottantenni, privi di patente e neppure conviventi, spesso invalidi con o senza contrassegno, vicini di casa ad oltre 100 Km. di distanza o destinatari di non meglio identificate adozioni a distanza, particolarmente fiorenti in tempi recenti). La fantasia creativa di giustificazioni asseritamente meritevoli di accoglimento dovrebbe essere ospitata in una raccolta letteraria.
E’ più serio esaminare, invece, gli argomenti ipoteticamente a sostegno della sussistenza dell’obbligo del proprietario, e ciò proprio in diretto riferimento alle giustificazioni esposte dalla predetta sentenza ed alle osservazioni già formulate da alcuni critici.
 
VARIE ARGOMENTAZIONI A SOSTEGNO DELL’OBBLIGO DEL PROPRIETARIO
Anche la recente sentenza Cassaz. 12.06.2007 n. 13748 afferma la sussistenza per principio generale di un obbligo di diligenza a carico del proprietario nell’affidare ad un terzo la guida del proprio veicolo, da cui discenderebbe, quale ragionevole conseguenza, la conoscenza della identità dell’affidatario. In altre parole l’introduzione legislativa dell’obbligo di comunicazione avrebbe prodotto l’allargamento del concetto di diligenza all’obbligo di collaborazione con la Pubblica amministrazione. Sinceramente, così giustificato, il richiamo alla diligenza mi sembra debole. Può essere più attendibile sottolineare l’interesse del proprietario all’esercizio della diligenza nell’affidamento dell’auto, sia per le conseguenze spiacevoli sul piano patrimoniale, sia per l’elevato costo raggiunto dai veicoli, sia per quella precisa affezione dell’uomo alla propria auto (dato da considerarsi notorio, visti i delitti consumati in occasione di “attentati” contro le auto, le vendette consumate fra coniugi separati e il valore squisitamente simbolico attribuito a certe categorie di auto o alla personalizzazione esaperata del proprio veicolo).
Con altro argomento si invoca la coobbligazione solidale del proprietario negli obblighi derivanti dai fatti della circolazione stradale: è facile obiettare, peraltro, che ciò concerne le conseguenti patrimoniali del fatto illecito, ma non quelle di natura personale, quale la responsabilità penale e la decurtazione dei punti. Si aggiunge, dall’altra parte, che la comunicazione dei dati del conducente non comporta assunzione di responsabilità alcuna, al di fuori delle dichiarazioni mendaci, e che quindi al proprietario non costa nulla indicare chi fosse alla guida. Vi è da precisare, a tale riguardo, che non basta l’indicazione del conducente per produrre automaticamente la decurtazione dei punti; qualora il conducente ammetta la propria responsabilità sottoscrivendo il modello e inviando la copia del proprio documento di identità, si potrà applicare direttamente la sanzione specifica. Diversamente, al conducente, indicato come tale dal proprietario, andrà contestata l’infrazione con atto allo stesso notificato ed egli avrà il diritto di proporre ricorso diretto a smentire la circostanza di fatto. Non è sostenibile l’ipotesi di una delazione privata, priva di riscontro nel contraddittorio con l’interessato, che sia idonea all’applicazione di una sanzione di natura personale.
Ancora, si richiamano gli obblighi del custode. Tentando di applicare i principi di diritto al caso che ci occupa (nel quale il danneggiato sarebbe la Pubblica amministrazione per il fatto di non poter decurtare i punti a nessuno), esaminiamo quanto afferma la Cassazione.
Sez. 3, Sentenza n. 27168 del 19/12/2006:
“In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento. Ne consegue che anche nell’ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitarne la responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che del caso fortuito presenti i requisiti propri dell’eccezionalità e dell’oggettiva imprevedibilità e che da sola sia idonea a provocare l’evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.
Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006:
“Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene o, per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonchè dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode”.
Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006:
“In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l’art. 2051 cod. civ. determina un’ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto”.
Sembra riconfermato l’obbligo del ricorrente di fornire la prova del fatto liberatorio, cioè della esimente già analizzata; il fatto ignoto, cioè la impossibilità di ricostruire l’affidamento a terzi, resta a carico del custode. Non può affermarsi la imprevedibilità o la eccezionalità della guida affidata a terzi in quanto ciò consegue ad un fatto volontario del proprietario e non alla diversa ipotesi della circolazione contro la sua volontà.—
Il profilo degli obblighi del custode appare, quindi, totalmente sfavorevole alle giustificazioni addotte dal proprietario a propria scusante di non poter fornire i dati del conducente.
Altri si richiamano all’istituto dell’incauto affidamento, per sostenere che il proprietario ha un interesse proprio, prima ancora che un obbligo giuridico, a sapere sempre in quali mani si trovi il proprio veicolo. Anche in tal caso esaminiamo qualche massima, non senza rimarcare che si tratta di pronunce di vari anni or sono.
Sez. 4, Sentenza n. 482 del 16/12/1994  
“Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto con il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente è divenuto illecito amministrativo, e perciò depenalizzato (art. 116 c. 12 del codice della strada vigente), è possibile il concorso nel reato di guida senza patente, ora previsto dall’art. 116 c. 13, quando l’affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’affidatario è sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconducibile ai parametri generali previsti dall’ordinamento in tema di concorso secondo i quali il concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione all’esecuzione materiale del reato, ma anche quando l’agente abbia incitato o rafforzato l’altrui volontà, o fornito i mezzi per commetterlo”.
Sez. 4, Sentenza n. 10030 del 16/06/1992
“La contravvenzione di cui all’art. 80 comma dodicesimo cod. strad. può avere natura sia dolosa che colposa e pertanto essa è configurabile a carico dell’affidante sia che questi sappia che l’affidatario non abbia conseguito la patente di guida e sia che, per colpevole negligenza, abbia omesso il relativo accertamento”.
L’argomento non fornisce dati significativi, al di fuori della ulteriore sottolineatura di un generale obbligo di diligenza nell’affidamento a terzi di un bene di particolarissima natura, qual è l’automobile, anche in considerazione della potenzialità nociva dello strumento, se non correttamente condotto.
 
In definitiva, la prova della esimente di un motivo giustificato e documentato appare “diabolica probatio” ma niente affatto impossibile; soprattutto non appare niente affatto impossibile conoscere l’identità del conducente al momento del fatto. Fino a quando la norma resterà con l’attuale configurazione, non possono trovare accoglimento le generiche giustificazioni attualmente addotte per non indicare il nome del conducente.


 
COMPETENZA PER TERRITORIO A GIUDICARE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO
Anche se viene trattato per ultimo, tale argomento non appare per nulla indifferente; per la verità l’eccezione di incompetenza per territorio, se proposta, dovrà essere esaminata e risolta prima di ogni altra ragione.
 
MOMENTO DI CONSUMAZIONE DELL’ILLECITO
L’illecito omissivo, allorchè la condotta dovuta debba essere adempiuta entro un termine di tempo prestabilito, si consuma allo spirare del termine utile, senza possibilità di recupero.
“In tema di fatti omissivi connessi alla mancata attuazione di una determinata condotta entro un termine prefissato, al fine di verificare se si tratti di reato istantaneo o di reato permanente è necessario considerare se, decorso inutilmente il termine penalmente sanzionato, la condotta prescritta non possa essere più tenuta utilmente, perché l’inosservanza del dovere ha cagionato in modo irreparabile e definitivo la lesione dell’interesse protetto dalla legge; ovvero se l’azione prescritta possa essere ancora utilmente tenuta, stante la persistenza dell’interesse giuridico sotteso alla norma penale incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. IV, 3 giugno 1995)
“Per aversi reato omissivo istantaneo non basta che sia prefissato un termine per l’adempimento del dovere sanzionato penalmente ma è necessario che si tratti di termine oltre il quale l’azione prescritta non può essere utilmente compiuta, dato che la inosservanza del dovere ha prodotto in modo definitivo la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”. (Cassaz. penale, sez. III, 20 maggio 1985).
La individuazione del momento di consumazione dell’illecito istantaneo e non permanente determina la competenza.
Il tempo della consumazione:                        è lo spirare del termine previsto per la comunicazione
Il luogo della consumazione:                         l’ultimo luogo, prima dello spirare del termine, nel quale avrebbe potuto essere adempiuto l’obbligo.
 
TIPOLOGIA DELLA CONDOTTA DOVUTA
Si tratta di una comunicazione scritta, da inoltrare ad un destinatario precisato. Si deve quindi presumere che il mezzo della comunicazione tramite servizio postale sia la modalità più comune (anche se non l’unica).
Il principio generale (ormai codificato dalle nuove norme del Codice di procedura civile a seguito della sentenza della Corte Cost. 26.11.2002 n. 477 e successive conferme) sancisce l’adempimento agli obblighi di notifica o comunicazione nel momento della consegna all’ufficiale postale o ufficio delle notifiche. Gli effetti per il notificante maturano dal momento dell’inoltro, restando estranei al mittente gli eventuali effetti negativi delle operazioni materiali di trasporto e consegna della comunicazione
La comunicazione può essere inviata da qualunque luogo sul territorio nazionale ma tale riflessione non porta a conclusioni significative. Poiché si discute della possibilità astratta della comunicazione, e quindi, dello spirare della possibilità concreta di inviare la stessa, si deve presumere che l’ultimo momento utile a tale invio si consumi nel luogo principale degli affari e degli interessi dell’obbligato, cioè la sua residenza.
 
PRIMA CONCLUSIONE
L’illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui il trasgressore perde l’ultima possibilità in ordine di tempo di spedire la comunicazione; quindi allo spirare del termine e presso la sua residenza.
 
VERIFICA DELLE NORME DI ORDINE PROCESSUALE
NORME DEL CPC
L’eventuale opposizione avverso la contestazione ha quale convenuto la Pubblica Amministrazione.
L’art. 25 cpc indica il Giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. In relazione all’art. 126 bis CdS, l’obbligo sorge al momento e nel luogo ove viene ricevuto l’invito, cioè la residenza dell’obbligato.
Il luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione con la comunicazione, per quanto sopra già esposto, coincide con l’ultimo momento utile ad eseguire l’atto che comporta l’estinzione dell’obbligo: la residenza dell’obbligato resta il luogo più probabile.
 
LEGGE 689/81
L’art. 22 determina la competenza per territorio del Giudice ove è commessa la violazione.
Senza ripetersi, la violazione dell’invito di cui all’art. 126 bis CdS è commessa nel luogo di residenza del trasgressore (restando irrilevante la violazione originaria della norma di comportamento che ha dato origine all’invito a comunicare i dati del conducente).
La Cassazione ha affermato più volte che, per tutto quanto non previsto dalla legge 689/81, devono applicarsi le norme processuali del giudizio ordinario civile.
 
NORME DEL CPP
La legge 689/81 deriva dalla depenalizzazione di illeciti penali; l’impostazione sistematica di tale normativa è di natura penale e l’illecito omissivo è tipico del diritto penale. E’ d’obbligo, tuttavia, prendere atto che la detta legge non disciplina reati ma illeciti amministrativi. Non è quindi conferente il richiamo alle norme che regolano il processo penale. In via residuale, peraltro, anche l’esame delle norme che regolano la competenza per territorio in materia penale, di cui agli artt. 8 e 9 cpp, non portano a concludere per luoghi diversi dalla residenza dell’imputato.
 
Renato Amoroso
(Coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Monza)
 

Amoroso Renato

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