Il Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale – Società S.p.A. non può considerarsi a capitale interamente pubblico (come previsto dall’art. 113, comma 5, lett. c), prevedendo lo statuto una possibile partecipazione di privati nella misura del 49% de

Lazzini Sonia 26/01/06
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Il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, con la sentenza numero 968 del 12 dicembre 2005, occupandosi di una controversia relativa ad un affidamento in house del servizio di illuminazione pubblica, partendo dal presupposto che:

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<secondo l? art. 113, comma 5, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonch? per i principi espressi in? materia dalla Corte di Giustizia della Comunit? europea (Cfr., in particolare, Corte di giustizia C.E. 18 novembre 1999, causa C – 107/98; Corte di giustizia n. 349 – 8 maggio 2003),? ? legittimo l?affidamento di un servizio in house providing purch? l’ Ente territoriale affidante eserciti sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, e che, allo stesso tempo, quest?ultimo svolga la parte essenziale della propria attivit? insieme con l’ ente o gli enti territoriali che lo controllano.

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Ci insegna che:

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<il soggetto gestore si atteggia ad? una sorta di longa manus dell?affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all?apparato organizzativo di questo; deve, in altri? termini,? trattarsi di una sorta di amministrazione ?indiretta?, nella quale la gestione del servizio resta? saldamente? nelle mani dell?ente concedente attraverso? un controllo gestionale e finanziario stringente? sull?attivit? della societ? affidataria: la quale, a sua volta, ? istituzionalmente destinata in modo assorbente ad operare in favore di questo>

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Ora, in particolare nella fattispecie sottoposta all?attenzione del giudice triestino, ? emerso che:

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<La partecipazione finanziaria del Comune di Faedis ammontava a ?. 883.800.000 (l?1,47305% del capitale sociale), con riferimento al capitale sociale iniziale di 60 miliardi, suddiviso tra gli enti soci (art. 5 del rogito).

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Ora, dall? esame dell?atto costitutivo e? dello statuto della societ? controinteressata ? da escludersi ? ictu oculi –? che essa? sia? sottoposta ad un penetrante controllo? economico e gestionale da parte del Comune intimato ? nei termini paradigmatici di cui si ? detto sopra – analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito? direttamente.

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Basti osservare che, soprattutto a fronte di un oggetto sociale aperto ad interventi di grande spessore e di ampio respiro (Cfr. per un caso analogo, Corte di giustizia europea, I, 13 ottobre 2005, n. c-458/03, cit.), ? in buona sostanza previsto da parte degli enti associati, ma solo attraverso l?assemblea degli azionisti ed il consiglio di amministrazione, un controllo su alcuni aspetti importanti dell?attivit? svolta dalla CAFC (v. , in particolare, gli artt. 12? e 20); per? manca un ?assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell?attivit? del soggetto partecipato? da parte degli enti nel loro complesso, riguardante ?l?insieme dei pi? importanti atti di gestione?.

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Ci? ? tanto pi? vero se si considerano gli amplissimi poteri di gestione del consiglio di amministrazione (art. 18 dello statuto), che possono essere gestiti autonomamente (Cfr. sul punto, ancora, la sentenza della Corte di giustizia europea, I, 13 ottobre 2005, n. c-458/03).

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Ma, quello che pi? conta, ? che non ? ravvisabile ?un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione?? del Comune di Faedis sull? attivit? del soggetto partecipato e che riguarda i pi? importanti atti di gestione.

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Non pu? sostenersi, quindi,? che il soggetto gestore, cio? la CAFC, si atteggi ad? una sorta di longa manus dell?affidante nell?ambito di una amministrazione ?indiretta?, nella quale la gestione del servizio resti saldamente? nelle mani dell?ente concedente attraverso? un controllo gestionale e finanziario stringente.

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In realt?, il Comune di Faedis ? al pari degli altri soggetti associati ? a parte il controllo indiretto di cui si parlato pi? sopra, ha una rappresentanza diretta (attraverso la figura del sindaco: art. 10 dello statuto) solo in seno alla assemblea degli azionisti; ha, poi, un ruolo nella nomina degli amministratori nel contesto dello speciale meccanismo elettorale disciplinato dall?art. 17 dello statuto.

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Tutto ci? ? de plano ? non significa, per?, che il Comune di Faedis possegga quell? ?assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell?attivit? del soggetto partecipato?, con? riguardo ai pi? importanti atti di gestione della CAFC>

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Ma non solo.

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<Va soggiunto, quanto meno sotto forma di obiter dictum – posto che il relativo rilievo non ha formato oggetto di una chiara specifica censura nel gravame originario, ma solo nella memoria del 10.11.2005 –? che il CAFC non pu? considerarsi a capitale interamente pubblico (come previsto dall?art. 113, comma 5, lett. c), prevedendo lo statuto una possibile partecipazione di privati nella misura del 49% del capitale sociale (art. 9, comma 2).>

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tutto ci? verificato..

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<va caducata la deliberazione n. 58 del 15 dicembre 2003 assunta dal Consiglio comunale di Faedis, con la quale ? stata affidata direttamente alla societ? s.p.a. Consorzio per l?Acquedotto del Friuli Centrale (C.A.F.C.) la gestione del servizio di illuminazione pubblica per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 1?.1.2004, per il corrispettivo lordo di ? 229.075,00 (IVA 20% esclusa)>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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