Il consigliere comunale è portatore di un interesse legittimo al rispetto delle norme statutarie (a cura di Alfredo Matranga e Francesco Fina).

sentenza 25/01/07
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Lo ha stabilito la I Sezione del TAR Lecce con ordinanza 10.01.07 n. 14/07.
In particolare, i Giudici leccesi con tale pronuncia, delibando una questione relativa all’assenza del numero legale in consiglio comunale, hanno ribadito un importante principio secondo cui “Il consigliere comunale è portatore, nell’esercizio delle sue prerogative, di un interesse legittimo al rispetto delle norme statutarie che costituiscono la più elevata manifestazione di potestà pubblicistica dell’ente locale di appartenenza in quanto espressione di autonomia normativa dell’ente medesimo……ciò vale anche se i consiglieri si sono allontanati dall’aula con il precipuo scopo di far mancare il numero legale, trattandosi di scelta di natura politica, tipicamente rientrante nelle facoltà dei componenti del C.C.…… ”.
Il richiamato principio era infatti già stato cristallizzato nel parere 26.01.05 n. 8525/04 con cui la II Sezione (consultiva) del Consiglio di Stato aveva statuito che “può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento fattuale dell’ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale, da ritenersi esplicazione del diritto di iniziativa, di attivazione, di stimolo nonché di vigilanza, che e intrinseco e connaturale all’espletamento del mandato popolare e che non è altrimenti conseguibile”.
La pronuncia in commento si segnala in quanto contribuisce a delineare i margini di legittimazione dei consiglieri nell’impugnazione delle delibere dell’organo di cui gli stessi fanno parte.
Dalla stessa ordinanza emerge, inoltre, quale è l’interesse dei consiglieri a che le sedute dell’assise consigliare si svolgano nel rispetto delle norme che ne disciplinano il funzionamento.  
A parere di chi scrive, poi, altrettanto degno di nota è l’altro principio con cui il TAR Lecce ha sottolineato “……i margini di discrezionalità assegnati agli enti locali nella concreta delimitazione dell’oggetto dei propri statuti, tali dunque da potervi ricomprendere anche previsioni relative ai quorum richiesti nelle deliberazioni di atti di particolare rilievo….”.  
Avv. Alfredo Matranga
Dott. Francesco Fina
  • qui l’ordinanza

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