Il Comune di Roma impugna la sentenza, resa in forma semplificata, n. 4124 del 12 maggio 2008

Lazzini Sonia 12/11/09
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Il Comune di Roma impugna la sentenza, resa in forma semplificata, n. 4124 del 12 maggio 2008, con cui il TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II, ha accolto il ricorso proposto dalla mandataria della costituenda ATI avverso il provvedimento, comunicato con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente costituenda associa-zione temporanea d’imprese, dall’appalto per l’affidamento di per l’importo di euro 2.899.678,63, esclusio-ne che è stata disposta in quanto “entrambe … dichiarano di par-tecipare al raggruppamento in misura del 50% in difformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 2, ultimo alinea del DPR n. 554/1999”. La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata è stata respinta con ordinanza della Sezione n. 6045 del 2008, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008.
 
L’appello è improcedibile. E, infatti, come eccepito dalla parte appellata, il Comune, dopo la sentenza impugnata, ha riammesso le imprese ricorrenti in primo grado alla gara con provvedimento del 14 luglio 2008 ed ha aggiudicato definitivamente in pari data alle stesse l’appalto per cui è causa, con conseguente stipula del contratto di appalto.
 
Tale attività ulteriore e successiva comporta, a ben vedere, la conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta ca-renza di interesse, in quanto si è in presenza di una sentenza che è stata non solo eseguita dall’Amministrazione nella sua portata precettiva (riammissione alla gara), ma anche praticamente accet-tata mediante atti sopravvenuti che, in quanto ulteriore manife-stazione di volontà definitiva (aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di appalto), sono incompatibili con la volontà di vo-lersi gravare avverso di essa.
 
Né può sussistere un autonomo interesse, disgiunto da quel-lo concreto ed attuale per il quale si contende nella presente cau-sa, ed attinente non alla legittimità degli atti impugnati (esclusio-ne), ma ad una pronuncia di indirizzo sul punto di diritto contro-verso, che possa servire da guida negli ulteriori e consimili casi che si dovessero presentare all’Amministrazione appellante nei casi pratici della vita quotidiana, in quanto in materia non sono ammissibili decisioni meramente dichiarative o interpretative.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6005 del 2 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
N.6005/09 REG.DEC.
N. 7226 REG.RIC.
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7226/2008 del 17/09/2008,proposto dal COMUNE DI ROMA, rappresentato e difeso dagliAvv.ti ANTONIO GRAZIOSI e ************** con domicilio eletto in Roma,VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21 pressoAVVOCATURA COMUNALE DI ROMA;
contro
ALFA SRL IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA ATI, non costituitosi;
ATI – BETA RL, non costituitosi;
ETA RL IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA ATI, rappresentata e difesa dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma,  VIA ANTONIO POLLAIOLO n. 3 pressolo studio dello stesso;
ATI – DELTA RL, rappresentata e difesa dall’Avv. ***************** con domicilio eletto in Roma, VIA ANTONIO POLLAIOLO n. 3 pressolo studio dello stesso;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA: Sezione II n 4124/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALL’APPALTO PER COSTRUZIONE STRADA URBANA ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ETA RL IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA ATI e ATI – DELTA RL;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 6045 del 2008;
Visto il dispositivo di decisione n. 486 del 2009;
Alla pubblica udienza del 19 Maggio 2009 , relatore il Consigliere Cons. ************  ed uditi, altresì, gli avvocati ******** e ******** su delega dell’avv.to ********;                                                                   
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Roma impugna la sentenza, resa in forma semplificata, n. 4124 del 12 maggio 2008, con cui il TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II, ha accolto il ricorso proposto dalla MI.RO.PA s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’impresa S.A.C.O.P.E.R. s.r.l., mandante, avverso il provvedimento, comunicato con nota prot. RC/53877, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente costituenda associazione temporanea d’imprese, dall’appalto per l’affidamento dei lavori di costruzione della “Strada di fondovalle – collegamento di Via Due Ponti, Via VI Miglio, Via SS. ***** e ******* e Via di Grottarossa” per l’importo di euro 2.899.678,63, esclusione che è stata disposta in quanto “entrambe … dichiarano di partecipare al raggruppamento in misura del 50% in difformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 2, ultimo alinea del DPR n. 554/1999”.
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata è stata respinta con ordinanza della Sezione n. 6045 del 2008, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008.
Le parti hanno depositato memorie e la causa è stata spedita a sentenza alla pubblica udienza del 19 maggio 2009.
E’ stato pubblicato il dispositivo della decisione con il n. 486 del 2009.
L’appello è improcedibile.
E, infatti, come eccepito dalla parte appellata, il Comune, dopo la sentenza impugnata, ha riammesso le imprese ricorrenti in primo grado alla gara con provvedimento del 14 luglio 2008 ed ha aggiudicato definitivamente in pari data alle stesse l’appalto per cui è causa, con conseguente stipula del contratto di appalto.
Tale attività ulteriore e successiva comporta, a ben vedere, la conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto si è in presenza di una sentenza che è stata non solo eseguita dall’Amministrazione nella sua portata precettiva (riammissione alla gara), ma anche praticamente accettata mediante atti sopravvenuti che, in quanto ulteriore manifestazione di volontà definitiva (aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di appalto), sono incompatibili con la volontà di volersi gravare avverso di essa.
 Né può sussistere un autonomo interesse, disgiunto da quello concreto ed attuale per il quale si contende nella presente causa, ed attinente non alla legittimità degli atti impugnati (esclusione), ma ad una pronuncia di indirizzo sul punto di diritto controverso, che possa servire da guida negli ulteriori e consimili casi che si dovessero presentare all’Amministrazione appellante nei casi pratici della vita quotidiana, in quanto in materia non sono ammissibili decisioni meramente dichiarative o interpretative.
Stante la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , dichiara improcedibile l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 Maggio 2009  con l’intervento dei Sigg.ri:
******************                     Presidente
********************                         Consigliere 
************                                   Consigliere est.  
*****************                              Consigliere 
************                                  Consigliere
L’ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE
f.to ************                               f.to ******************
 
IL SEGRETARIO
f.to ******************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02.10.2009
 (Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)
 
IL DIRIGENTE
f.to *******************

Lazzini Sonia

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