Il commento al caso Grokster

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Una recente pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti ha definito una questione importante nell?affrontare il caso MGM (Metro Goldwyn Mayer Studios Inc.) contro Grokster, in merito alla violazione di copyright e alle responsabilit? connesse allo scambio peer-to-peer di files in rete [1].

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L’oggetto del contendere, in particolare, verteva sull’attivit? illecita contestata dalla MGM alle convenute Grokster e Streamcast, due societ? che distribuiscono software progettati in maniera specifica per la condivisione di brani musicali e supportati da quella particolare tecnologia informatica che prende il nome di peer-to-peer o P2P, a significare il collegamento fra due reti che operano a pari livello.

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L’esito del giudizio sommario svoltosi in primo grado veniva confermato anche in appello, rigettando le pretese di parte attrice, che, di conseguenza, adiva la Corte Suprema. La decisione della Corte, ribaltando il ragionamento dei gradi precedenti, non ? stata esattamente quella che l?industria discografica si aspettava, dal momento che non ha garantito una totale immunit? alle industrie operanti con P2P networks e non ha incluso la fattispecie in esame sotto il precedente giudiziario Betamax [2].

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Questo articolo, pertanto, prende brevemente in considerazione il caso Grokster, facendo un parallelismo con il caso Betamax ed evidenziando le ragioni in base alle quali la Corte Suprema ? giunta alle sue conclusioni.

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Va rilevato, in primo luogo, che negli Stati Uniti esiste un doppio livello di responsabilit?: una responsabilit? primaria, in cui incorre chi compie direttamente l’illecito, ed una responsabilit? secondaria, a cui il titolare del copyright pu? parimenti agganciarsi sulla base dei seguenti presupposti. Esiste, infatti, responsabilit? secondaria quando il convenuto (i) pur possedendo un potere di controllo sul trasgressore principale non l’ha esercitato e (ii) ha in qualche modo beneficiato dalla violazione stessa.

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Tradizionalmente, tale teoria viene illustrata nel caso Dance Hall [3]. In questo classico esempio, la violazione del copyright veniva contestata ai titolari di alcune discoteche a causa del fatto che la musica suonata dalle bands all’interno non rispettava il diritto di autore dei brani proposti. La giurisprudenza, sul punto, ha rilevato che si era in presenza di responsabilit? secondaria in capo ai titolari della discoteca, in quanto esistevano entrambi i requisiti necessari per l’esistenza della fattispecie. Da un lato, essi sapevano che le bands avrebbero suonato della musica illegale e non avevano esercitato alcun tipo di freno o di controllo, e dall’altro avevano tratto un vantaggio dalla maggior affluenza di pubblico alla discoteca proprio grazie brani musicali in programma.

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Sulla scorta di queste argomentazioni, i proprietari di diritti d’autore hanno tentato di fare un passo ulteriore, richiedendo l’estensione della responsabilit? anche in altre e pi? comuni ipotesi. Ad esempio, nel caso in cui il proprietario di un negozio lo ceda in locazione, ed il locatario si dedichi poi alla vendita di musica pirata o di materiale contraffatto. In siffatte circostanze, spesso il titolare del copyright violato ha citato anche il proprietario del negozio, ma le Corti americane hanno regolarmente affermato l’assenza di responsabilit? in questi casi, dal momento che il locatore non esercita alcun controllo sull’attivit? del locatario e non riceve nessun immediato beneficio monetario dalla violazione del copyright. In altre parole, al locatore importa solo ricevere il canone che gli spetta e non gli fa differenza se nei locali affittati viene venduta musica legale o illegale [4].

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Negli anni ’70, con la significativa crescita tecnologica, si present? sul mercato il videoregistratore, rendendo possibile su larga scala la copia di materiale televisivo. Invece di perseguire l’impresa impossibile di rintracciare e citare ogni singolo acquirente di videoregistratori, l’industria cinematografica decise di scagliarsi direttamente contro i produttori degli strumenti della discordia.

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Il primo caso emblematico fu quello di Universal Studios contro Sony, noto come il caso Betamax, dal nome dell’apparato in questione. Il caso venne portato fino in Corte Suprema, dove la parte attrice chiedeva la condanna di Sony e ne allegava la responsabilit? per aver contribuito alla trasgressione della legge sul copyright, fornendo gli apparati di videoregistrazione che facilitavano la creazione illegale di copie.

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Sony ribatteva che, a prescindere dalla capacit? di replicare materiale video protetto da copyright, il videoregistratore offriva molte altre possibilit? di utilizzo pienamente lecito. Sottolineava, ad esempio, l’opportunit? che dava al pubblico di registrare programmi televisivi nelle ore di assenza da casa (time-shift), oltre a poter riprodurre materiale legale, filmati personali e via dicendo. Di conseguenza, concludeva che non poteva considerarsi secondariamente responsabile per la potenziale trasgressione del singolo, mediante l’utilizzo di un videoregistratore.

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Nel caso Betamax, pertanto, la Corte Suprema stabil? un principio fondamentale, asserendo che una terza parte non pu? mai considerarsi responsabile fin tanto che esista un sostanziale utilizzo lecito dello strumento o della tecnologia in questione. Nel corso del giudizio, Sony aveva dimostrato che esisteva una percentuale rilevante di utenti che adoperava il videoregistratore per scopi legittimi, e la Corte decise quindi che Sony non contribuiva alla violazione del copyright, seppure in certi casi alcune persone avevano approfittato del videoregistratore per violare i diritti di Universal Studios.

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Oggi, esaminando le transazioni informatiche peer-to-peer del caso Grokster, l’insegnamento del caso Betamax ci ? molto importante. Cos? come Sony sosteneva che il videoregistratore era di per s? uno strumento neutro, analogamente sostengono le compagnie dei networks P2P, affermando che tale tecnologia ? una tecnologia neutra, che agevola la condivisione di files, ne facilita lo scambio e fa risparmiare gli alti costi e le difficolt? connesse alla manutenzione di un server.

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Effettivamente, questa ? stata la visione accolta nei primi due gradi di giudizio, in cui le corti avevano stabilito che i networks peer-to-peer sono una tecnologia neutra e di conseguenza ricadono sotto la protezione del caso Betamax. La Corte Suprema, tuttavia, ha interpretato diversamente la questione, dribblando il caso Betamax e non considerando il network Grokster come uno strumento neutro.

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Gli alti giudici americani, in una chiara sentenza, hanno stabilito che lo strumento de quo non ? affatto neutro e che, al contrario, ne viene incoraggiato l’utilizzo al chiaro scopo di infrangere il copyright. La Corte ha ritenuto che "chi distribuisce un apparecchio con l’obiettivo di promuovere il suo uso per violare il copyright, come dimostrato in chiare espressioni o in altre iniziative prese per incoraggiare la trasgressione, ? responsabile per gli atti risultanti dalla violazioni di terzi" [5].

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Essendo palesemente provato che Grokster e Streamcast stavano attivamente inducendo all’illecito, anche per mezzo delle pubblicit? fatte agli utenti in merito allo scambio illegale di files reso possibile sui rispettivi networks, la Corte Suprema ha affermato che i giudici di prima e seconda istanza avevano mal interpretato la vicenda, erroneamente applicando il caso Betamax ed erroneamente concedendo l’immunit? correlata alla tecnologia neutrale.

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La cartina tornasole risiede proprio nelle iniziative intraprese dai proprietari dei networks. Se questi applicano una tecnologia peer-to-peer neutrale ed incitano alla condivisione di tutti i tipi di files (musicali e non, quindi con una sostanziale chance di utilizzo lecito), allora si ricade sotto l’immunit? del caso Betamax, ma se inducono attivamente alla violazione dei diritti d’autore e se i networks sono progettati esclusivamente con questo preciso scopo, ebbene la tecnologia non pu? pi? considerarsi neutra e si incorre in responsabilit? per gli illeciti compiuti sui networks.

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Dal momento che il caso Grokster non ? mai passato attraverso un vero e proprio giudizio di merito, dato che si ? sempre trattato di un giudizio sommario, la pronuncia della Corte Suprema ha toccato solamente la decisione sommaria emessa dalle corti inferiori. Conseguentemente, il caso dovr? ora ritornare al tribunale affinch? si esamini con un giudizio pieno se il network di Grokster induceva attivamente o meno alla violazione del copyright.

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Per la parte attrice, questo caso ha ristretto con successo l’applicazione del caso Betamax e probabilmente porter? alla chiusura di questi particolari networks P2P relazionati alla musica. Ad ogni modo, per le nuove tecnologie emergenti, la posizione della Corte Suprema rassicura tutti i produttori di tecnologie neutre, che non inducano ad operazioni illecite, sul fatto che il caso Betamax trova ancora una buona applicazione [6]. [Traduzione inglese – italiano a cura dell?avv. Anna Leonori].

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[1] Cfr. MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. (04-0480), 545 US ___, 125 S. Ct. 2764 (2005).

[2] Cfr. Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984) di cui si tratter? in seguito.

[3] Cfr. Buck v. Jewell-LaSalle Realty Co., 238 U.S. 191 (1931). Vedasi anche Dreamland Ballroom, Inc. v. Shapiro, Bernstein & Co., 36 F.2d 354 (7th Cir. 1929).

[4] Vedasi Deutsch v. Arnold, 98 F.2d 686 (2d Cir. 1938).

[5] Cfr. supra nota 1.

[6] Si noti che, successivamente alla pronuncia della Corte, Grokster ha acconsentito a cessare la distribuzione dei software in questione. Il giudizio di rinvio prosegue quindi solo con Streamcast.

Menachem Kaplan

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